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Interpello

Risposta n. 65 del 12/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che la scissione non sia abusiva perché sorretta da valide ragioni organizzative e gestionali, non aggiri norme tributarie e non persegua vantaggi fiscali indebiti; la scissa continuerebbe l’attività principale e le beneficiarie svolgerebbero effettiva gestione e valorizzazione dei beni ricevuti.

Valutazione antiabuso di una scissione parziale proporzionale di Alfa S.p.A. in quattro beneficiarie immobiliari

Il quesito

La società chiede se la scissione parziale proporzionale in favore di Delta srl, Epsilon srl, Zeta srl ed Eta srl, con attribuzione di rami d’azienda immobiliari, senza conguagli e con mantenimento della continuità dell’attività della scissa, costituisca o meno un’operazione abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, limitatamente alle imposte sui redditi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’operazione non costituisca abuso ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, in quanto non determina vantaggi fiscali indebiti e appare finalizzata alla separazione e distinta gestione delle attività immobiliari; precisa però che l’operazione deve rispettare l’art. 173 TUIR, il rinvio all’art. 172, commi 5 e 6, e le regole sulla fiscalità dei soci, oltre a chiarire criteri di attribuzione delle riserve in sospensione d’imposta e del patrimonio netto residuo.

Valutazione antiabuso di una scissione parziale proporzionale di Alfa S.p.A.

L’interpello riguarda la valutazione, ai fini dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, di una scissione parziale proporzionale di Alfa S.p.A. in quattro società beneficiarie di nuova costituzione. La richiesta è limitata al comparto delle imposte sui redditi e si concentra sulla possibile configurabilità di un vantaggio fiscale indebito.

Contesto e operazione prospettata

Alfa S.p.A. ha come oggetto sociale attività immobiliari e di costruzione/ristrutturazione di immobili. La compagine sociale è composta dal signor Beta al 97% e dalla signora Gamma al 3%.

I soci intendono procedere a una scissione parziale proporzionale in favore di quattro neo-società beneficiarie: Delta srl, Epsilon srl, Zeta srl ed Eta srl. Alle beneficiarie sarebbero attribuiti singoli rami d’azienda collegati alla gestione di immobili situati in regioni diverse dalla Lombardia, senza previsione di conguagli in denaro. La società scissa proseguirebbe la propria attività sotto forma di s.r.l.

In sintesi:

  • a Delta srl verrebbe trasferita l’attività di sfruttamento turistico di un immobile sito nel Comune di Xa, con attribuzione anche della partecipazione in Theta srl;
  • a Epsilon srl verrebbe trasferita l’attività di sfruttamento turistico di un immobile nel Comune di Xb, con attribuzione della partecipazione in Iota Spa e con l’obiettivo di favorire l’ingresso di nuovi soci tramite aumento di capitale;
  • a Zeta srl verrebbe trasferita l’attività di sfruttamento turistico di unità immobiliari ubicate nel Comune di Xb; la sede sarebbe spostata in Trentino-Alto Adige anche per beneficiare delle agevolazioni previste per le società che vi operano;
  • a Eta srl verrebbe trasferita l’attività di sfruttamento immobiliare di un’area nel Comune di Xb, con realizzazione di box, posti auto e cantine; anche per questa società si prevede la sede in Trentino-Alto Adige per accedere alle agevolazioni territoriali.

Alla società scissa resterebbero due complessi immobiliari nel Comune di Xc, con l’obiettivo di sviluppare l’attività di compravendita immobiliare.

Ulteriori precisazioni rese dall’istante

In sede integrativa, la società ha precisato che:

  • la locazione ai soci riguarderebbe esclusivamente un immobile rimasto alla scissa, a canone di mercato;
  • nessun bene della scissa o delle beneficiarie resterebbe inutilizzato o destinato a finalità estranee all’impresa;
  • la scissa continuerebbe la propria attività caratteristica e le beneficiarie svolgerebbero una reale attività di gestione e valorizzazione dei beni ricevuti;
  • non sono previste cessioni di partecipazioni a terzi da parte dei soci, né l’acquisizione del controllo da parte di soggetti terzi nel breve-medio periodo;
  • le beneficiarie non godrebbero di un regime fiscale agevolato rispetto alla scissa.

Quesito del contribuente

La società chiede se, alla luce dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, la scissione descritta possa essere considerata lecita e non abusiva, con riferimento esclusivo alle imposte sui redditi.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che l’operazione non realizzi abuso del diritto, perché:

  • è sorretta da valide ragioni organizzative e gestionali;
  • non aggira disposizioni o principi dell’ordinamento tributario;
  • non è finalizzata a conseguire vantaggi fiscali indebiti.

La società sottolinea inoltre che la scissa continuerebbe l’attività principale con una struttura più snella e che le beneficiarie eserciterebbero un’effettiva attività di gestione e valorizzazione dei beni assegnati, ai medesimi valori contabili e fiscali riconosciuti in capo alla scindenda.

Normativa e profili preliminari richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di abuso del diritto;
  • l’articolo 173 del TUIR, relativo alla scissione e alla sua neutralità fiscale;
  • il rinvio dell’articolo 173, comma 9, ai commi 5 e 6 dell’articolo 172 del TUIR;
  • le regole del TUIR sulla fiscalità dei soci.

Sul piano preliminare, l’Agenzia osserva che la differenza da scissione prodotta dalle beneficiarie costituirà, nel caso descritto, un avanzo di scissione, rilevante ai fini dell’articolo 172, commi 5 e 6, per effetto del rinvio dell’articolo 173, comma 9.

Riserve di rivalutazione e patrimonio netto

L’Agenzia affronta anche il tema delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta presenti nel bilancio della scissa, richiamando la circolare n. 98 del 17 maggio 2000. Poiché il legame tra tali riserve e i singoli beni rivalutati viene meno con il decorso del periodo di sospensione degli effetti fiscali, le riserve devono seguire il criterio generale dell’attribuzione proporzionale rispetto al patrimonio netto trasferito o rimasto.

Su questo punto l’Agenzia si discosta dalla soluzione prospettata in istanza, che ipotizzava una distribuzione proporzionale al valore dell’immobile attribuito a ciascuna beneficiaria. Viene inoltre precisato che, fiscalmente, il patrimonio netto residuo attribuito alle beneficiarie deve rispettare la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa prima dell’operazione, senza considerare nella proporzione le riserve in sospensione d’imposta già ricostituite dalla beneficiaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sull’abusività

L’Agenzia conclude che la scissione non integra un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, perché non consente la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.

Secondo l’Amministrazione:

  • l’operazione è coerente con l’obiettivo di separare e gestire distintamente attività immobiliari eterogenee per natura, ubicazione geografica e tipologia di clientela;
  • i plusvalori dei beni trasferiti restano latentI e concorreranno a formare il reddito solo al verificarsi dei presupposti ordinari di realizzo o destinazione estranea all’impresa;
  • la neutralità della scissione opera ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, purché siano rispettate le regole fiscali applicabili.

Limiti del parere e conclusioni operative

Il parere è reso sulla base degli elementi rappresentati nell’istanza, assunti come veritieri, e lascia impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Resta quindi fermo che:

  • la scissione deve essere eseguita nel rispetto dell’articolo 173 del TUIR e del richiamo all’articolo 172, commi 5 e 6;
  • devono essere rispettate anche le disposizioni del TUIR sulla fiscalità dei soci;
  • l’Agenzia mantiene il potere di verificare se eventuali atti, fatti o negozi ulteriori, non rappresentati, possano condurre a un diverso disegno abusivo.

In conclusione, l’operazione di scissione proposta non è considerata abusiva, ma deve essere attuata nel pieno rispetto delle regole civilistiche e fiscali richiamate, con particolare attenzione alla corretta attribuzione delle riserve e alla gestione dell’avanzo di scissione.

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