Risposta n. 62 del 7/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la società istante, per effetto della fusione ALFA subentra in tutti i rapporti della incorporata ZETA e, poiché svolge un'attività rientrante tra quelle esentate dal limite dell'art. 96, comma 5, dovrebbe poter dedurre integralmente gli interessi passivi di ZETA imputati fiscalmente e contabilmente dal 1° gennaio 2017.
Incorporazione di una società soggetta alle regole ordinarie di deducibilità degli interessi passivi e applicazione dell'art. 96 TUIR
Il quesito
Se la società incorporante ALFA, qualificata tra i soggetti esclusi dall'art. 96, comma 5, TUIR perché costituita per la realizzazione e l'esercizio di interporti, possa dedurre integralmente nel 2017 gli interessi passivi non ancora dedotti maturati dalla controllata incorporata ZETA, che invece era soggetta al regime ordinario dell'art. 96.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che gli interessi passivi di ZETA concorrano al reddito imponibile di ALFA nei limiti ordinari dell'art. 96, cioè prima fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e per l'eventuale eccedenza entro il 30% del ROL. L'esclusione del comma 5 è di stretta interpretazione e non si estende per analogia a interessi maturati in periodi in cui il soggetto non possedeva i requisiti soggettivi previsti.
Incorporazione di ZETA e deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR
L'interpello riguarda gli effetti fiscali di una fusione per incorporazione tra ALFA S.p.A. e la controllata ZETA, con particolare riferimento alla deducibilità degli interessi passivi maturati dalla incorporata prima dell'operazione. Il tema è la possibile applicazione alla beneficiaria della fusione dell'esclusione prevista dall'art. 96, comma 5, TUIR per le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
ALFA S.p.A. è una società costituita per la costruzione, realizzazione e gestione commerciale/imprenditoriale di un interporto, rientrante tra i soggetti contemplati dalla legge n. 240 del 1990, art. 9. La società ha incorporato il 15 dicembre 2017, con atto iscritto nel registro delle imprese il 21 dicembre 2017, la società interamente posseduta ZETA.
ZETA era stata costituita il 18 luglio 2005 per una finalità diversa ma funzionale, ossia per svolgere attività tecnico-immobiliari separate rispetto al ruolo istituzionale di ALFA, fornendo a quest'ultima servizi essenziali alla gestione interportuale. Venute meno le ragioni della separazione, l'incorporazione è stata qualificata dalla società come operazione di riorganizzazione non elusiva, volta a semplificare e rendere più efficiente e meno onerosa la gestione complessiva.
Le operazioni di ZETA sono state imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio di ALFA dal 1° gennaio 2017. La società istante segnala inoltre che, ai fini dell'art. 172, comma 7, TUIR, risultano rispettati per l'incorporata sia il limite del patrimonio netto sia la condizione di vitalità.
Quesito posto all'Agenzia
La questione è se ALFA, in qualità di incorporante e soggetto escluso dal limite ordinario di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96, comma 5, TUIR, possa dedurre integralmente nell'esercizio 2017 gli interessi passivi sostenuti e non ancora dedotti da ZETA, pari complessivamente a Euro 42.199,00.
In sostanza, il dubbio del contribuente è se il regime soggettivo favorevole riconosciuto ad ALFA si estenda anche allo stock di interessi passivi formatosi in capo alla società incorporata, che in precedenza era soggetta alle ordinarie regole di cui all'art. 96 TUIR.
Soluzione interpretativa proposta dalla società istante
Secondo ALFA, non dovrebbe applicarsi alcuna limitazione alla deduzione degli interessi passivi maturati da ZETA, in quanto, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., nella fusione per incorporazione la beneficiaria subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della incorporata. La fusione non determina la nascita di un nuovo soggetto, ma la prosecuzione dei rapporti in capo al soggetto risultante dall'operazione.
La società sostiene che l'esclusione prevista dall'art. 96, comma 5, TUIR ha natura soggettiva e non è subordinata ad altre condizioni, se non l'inerenza degli interessi all'attività d'impresa. Poiché ALFA è una società costituita per la realizzazione e l'esercizio di interporti, essa dovrebbe poter dedurre integralmente gli interessi passivi imputati fiscalmente e contabilmente a seguito della fusione, anche se originati da ZETA.
In via subordinata, la società evidenzia che, qualora si ritenesse applicabile il regime ordinario, nel 2017 disporrebbe comunque di un ROL capiente per assorbire integralmente la deduzione secondo le regole dell'art. 96.
Normativa e prassi richiamate
L'interpello richiama in particolare:
- l'art. 96 TUIR, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES;
- il comma 5 del medesimo articolo, che esclude dall'ambito della limitazione alcuni soggetti, tra cui le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240;
- l'art. 172, comma 7, TUIR, sui limiti al riporto di talune posizioni fiscali nelle fusioni;
- l'art. 2504-bis c.c., in tema di effetti giuridici della fusione;
- la circolare n. 19 del 21 aprile 2009, richiamata per il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative o derogatorie.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia non accoglie la tesi della società istante. Pur riconoscendo che, in caso di fusione, la beneficiaria subentra nelle posizioni soggettive della incorporata, compreso lo stock di interessi passivi non ancora dedotti, ritiene che tale subentro non consenta di trasformare in integralmente deducibili interessi che si sono formati in periodi in cui la società che li ha sostenuti non possedeva i requisiti soggettivi per l'esclusione di cui all'art. 96, comma 5, TUIR.
Secondo l'Amministrazione, la deroga prevista dal comma 5 ha natura eccezionale e di stretta interpretazione; pertanto non può essere applicata in via analogica a soggetti o fattispecie non espressamente contemplati. La disposizione produce effetti per ciascun anno d'imposta e non prevede meccanismi di riporto o compensazione intertemporale tali da consentire di "trasferire" retroattivamente il regime di favore a interessi maturati quando il soggetto non rientrava tra quelli esentati.
Di conseguenza, gli oneri finanziari riferibili a ZETA, maturati quando la stessa era soggetta al regime ordinario, restano disciplinati dai commi 1-4 dell'art. 96 TUIR anche dopo la fusione. In concreto, essi sono deducibili da ALFA solo:
- fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati;
- per l'eventuale eccedenza, nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica, calcolato sui valori contabili riferibili alla beneficiaria.
Precisazioni dell'Agenzia su aspetti non esaminati
L'Agenzia precisa che la risposta non riguarda:
- i limiti alla deduzione degli interessi passivi previsti dall'art. 172, comma 7, TUIR, che potrebbero essere oggetto di separata istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000;
- la verifica dei requisiti soggettivi di cui al comma 5 in relazione alla stessa ALFA.
Conclusioni operative
In conclusione, la fusione non consente ad ALFA di dedurre integralmente nel 2017 gli interessi passivi non ancora dedotti di ZETA. Tali interessi seguono il regime ordinario dell'art. 96 TUIR e possono essere dedotti solo nei limiti previsti dai commi 1-4, nonostante la qualità soggettiva di ALFA quale società costituita per la realizzazione e l'esercizio di interporti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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