Risposta n. 66 del 12/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, la via più agevole sarebbe far emettere al cliente una nota di variazione IVA in diminuzione, registrarla e portarla in detrazione nella prima liquidazione utile, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, DPR 633/1972; in subordine, chiede chiarimenti sulle modalità di rimborso.
Rimborso dell’IVA indebitamente addebitata in fattura dopo accertamento definitivo e restituzione al cliente
Il quesito
La società istante chiede se, dopo che l’IVA fatturata è stata recuperata dall’Amministrazione finanziaria in capo al cliente e poi da questi versata, debba presentare istanza di rimborso ex articolo 30-ter, comma 2, DPR 633/1972 oppure possa ottenere dal cliente una nota di variazione e recuperare l’imposta in detrazione ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, DPR 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia esclude l’applicabilità dell’articolo 60, settimo comma, e della nota di variazione ex articolo 26, poiché il cliente non ha effettuato un’operazione IVA rilevante. Riconosce invece che la tutela corretta è l’istanza di rimborso ex articolo 30-ter DPR 633/1972, da presentare entro due anni dalla restituzione al cliente di quanto indebitamente pagato a titolo di rivalsa.
Rimborso dell’IVA indebitamente addebitata in fattura dopo accertamento definitivo
L’interpello riguarda il corretto strumento per recuperare un’IVA fatturata e versata in origine dal cedente/prestatore, ma poi ritenuta non dovuta dall’Amministrazione finanziaria in seguito a un accertamento definitivo in capo al cessionario/committente. Il caso si colloca nell’ambito dell’articolo 30-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dalla legge n. 167/2017.
Fattispecie rappresentata dalla società istante
La società istante riferisce di aver venduto nel 2009 alla società [BETA] un impianto, emettendo regolare fattura con IVA. A causa di problematiche connesse all’avvio e alla messa a punto dell’impianto, la società istante ha emesso una successiva fattura con imponibile e IVA, che [BETA] ha pagato.
Successivamente, in sede di controllo, l’Agenzia delle entrate ha contestato a [BETA] la detrazione dell’IVA esposta in tale fattura, ritenendo che l’importo avesse natura risarcitoria e quindi fosse fuori campo IVA. L’avviso di accertamento è stato poi definito mediante accertamento con adesione, con pagamento da parte di [BETA] dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.
Dopo aver versato quanto richiesto dall’Ufficio, [BETA] ha chiesto alla società istante la restituzione dell’importo corrisposto a titolo di IVA in rivalsa, considerato indebitamente addebitato in fattura.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
La società chiede se, per recuperare l’IVA restituita a [BETA], debba necessariamente presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 2, del DPR 633/1972 oppure se possa ottenere dal cliente l’emissione di una nota di variazione, registrarla nei propri registri IVA e detrarre l’imposta nella liquidazione periodica, facendo applicazione dell’articolo 60, settimo comma, del medesimo decreto IVA.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante ritiene preferibile la soluzione della nota di variazione IVA in diminuzione emessa dal cliente, con conseguente registrazione in diminuzione dell’IVA a debito e recupero nella prima liquidazione periodica utile, richiamando l’articolo 60, settimo comma, del DPR 633/1972.
In via subordinata, chiede di conoscere le modalità operative per ottenere il rimborso dell’IVA versata all’epoca all’Erario e poi restituita al cliente.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama due disposizioni del decreto IVA:
- articolo 60, settimo comma, che riconosce al contribuente il diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta accertata verso cessionari o committenti soltanto dopo il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- articolo 30-ter, introdotto dall’articolo 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che disciplina la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta.
In particolare:
- il comma 1 dell’articolo 30-ter prevede che la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta debba essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento, oppure dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione, se successivo;
- il comma 2 stabilisce che, se l’imposta non dovuta è stata applicata a una cessione di beni o prestazione di servizi accertata definitivamente dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di rimborso può essere presentata dal cedente/prestatore entro due anni dalla restituzione al cessionario/committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dall’istante.
In particolare, esclude l’applicazione dell’articolo 60, settimo comma, del DPR 633/1972 al caso concreto, precisando che tale norma riguarda il diritto di rivalsa del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente quando sia stata accertata una maggiore imposta dovuta su un’operazione fiscalmente rilevante, e presuppone il pagamento dell’imposta accertata.
L’Agenzia osserva inoltre che non è ammissibile chiedere al cliente l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto IVA, poiché [BETA] non ha effettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante soggetta a certificazione; di conseguenza, il rimborso civilistico dell’IVA indebitamente corrisposta non può essere documentato con fattura o nota di variazione.
Regola applicabile secondo l’Agenzia
La soluzione corretta è quella prevista dall’articolo 30-ter del DPR 633/1972. Il rimborso dell’IVA indebitamente versata è ammesso, ma è subordinato alla restituzione al cessionario/committente di quanto era stato indebitamente addebitato a titolo di rivalsa.
L’Agenzia sottolinea che, per ragioni di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’IVA non dovuta è strettamente collegato alla restituzione al cliente delle somme da questi pagate. Il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui la restituzione al cliente è effettivamente avvenuta.
Applicazione al caso concreto
Poiché [BETA] ha definito l’accertamento con adesione e ha versato l’IVA indebitamente detratta, l’istante può presentare domanda di restituzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto IVA a decorrere dalla data in cui avrà restituito a [BETA] l’IVA in precedenza addebitata in rivalsa.
L’istanza va presentata alla Direzione provinciale competente, in analogia con quanto previsto per i rimborsi richiamati dall’Agenzia.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che:
- non è possibile utilizzare nel caso concreto la nota di variazione e il meccanismo di detrazione di cui all’articolo 60, settimo comma, del DPR 633/1972;
- il corretto strumento è la domanda di rimborso ex articolo 30-ter, comma 2;
- il termine di due anni per il rimborso decorre dalla restituzione al cliente dell’importo originariamente pagato a titolo di rivalsa;
- la tutela del cedente/prestatore è quindi subordinata alla preventiva restituzione al cessionario/committente delle somme indebitamente percepite.
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