Cassazione Penale, Sentenza n. 24992/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Langella ha impugnato l'ordinanza che negava il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di detenzione di tabacchi lavorati esteri giudicato con sentenza del Tribunale di Napoli del 01/09/2020 (irrev. 19/09/2020) e un analogo delitto accertato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/11/2023 (irrev. 21/06/2024). Ha dedotto violazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. e vizio di motivazione, sostenendo che sussisteva omogeneità delle violazioni, congruità temporale anche tenendo conto del periodo di detenzione subito per la prima condanna, e analogia delle modalità nonostante differenze nel quantitativo dei T.L.E. e la presenza di un correo nel secondo episodio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio che la continuazione richiede un unico disegno criminoso predeterminato e unitario e che tale identità va desunta da indizi quali unità del contesto, brevità del lasso temporale, identità della natura del reato, analogia del modus operandi e costante compartecipazione dei soggetti. Nel caso concreto la Corte di appello aveva correttamente rilevato un consistente lasso temporale tra i fatti, la diversa compagine dei partecipanti e differenze nelle modalità (la seconda condotta indicativa di maggiore esperienza/organizzazione), elementi che indicano una generica propensione a delinquere e non un progetto unitario. Inoltre la Corte ha affermato che i periodi di detenzione interposti sono verosimilmente interruttivi rispetto a un progetto unitario. Di conseguenza il rigetto dell'istanza è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso unitario e preventivamente rappresentato e deliberato; la continuazione non si identifica con una generica inclinazione a delinquere o con la semplice somiglianza tra reati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. richiede l'esistenza di un progetto criminoso unitario e predeterminato: non basta la reiterazione di reati della stessa specie o una propensione a delinquere.
- Elementi utili a dimostrare la continuazione: brevità del lasso temporale fra le condotte, identità/analogia del modus operandi, identica natura dei reati, unità del contesto e costante compartecipazione dei medesimi soggetti.
- Un consistente intervallo temporale fra i reati, in assenza di altri elementi indizianti forti, è contrario al riconoscimento della continuazione; i periodi di detenzione interposti sono generalmente considerati interruttivi del presunto progetto criminoso.
- Differenze nel quantitativo della sostanza coinvolta o la presenza di correi non sono di per sé decisive per escludere o affermare la continuazione: occorre valutare il quadro complessivo e la sussistenza di un disegno unitario.
- Il carico probatorio grava su chi richiede il riconoscimento della continuazione: bisogna fornire elementi concreti che dimostrino la volontà unitaria e la pianificazione comune delle condotte.
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