Cassazione Penale, Ordinanza n. 17371/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento fotografico eseguito dal teste Pelliccia in indagini preliminari; (2) ulteriori censure, anch'esse relative alla tenuta probatoria dell'identificazione, ritenute dalla Corte di cassazione ripetitive rispetto a motivi già disattesi in appello; (3) violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., censura qualificata come attinente al trattamento sanzionatorio e respinta perché la motivazione di merito era ritenuta sufficiente e non illogica, con richiamo alla spiccata personalità criminale dell'imputato e ad altre ragioni ostative al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non deducibili perché meramente ripetitivi di censure già correttamente disattese e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava non solo il riconoscimento fotografico, ma anche ulteriori elementi individualizzanti. Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico e sufficiente, di elementi ostativi come la personalità criminale dell'imputato e ulteriori ragioni sfavorevoli.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare in astratto la prova valorizzata dal giudice di merito, ma deve misurarsi con l'intero apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, specie quando la prova sia corroborata da elementi individualizzanti ulteriori.
- La doglianza sulle attenuanti generiche è inammissibile quando sia diretta a sollecitare una rivalutazione del merito del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e adeguata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17302/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17303/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17309/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17317/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17318/2025 del 08/05/2025
- ordinanza_penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17319/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →