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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17371/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento fotografico eseguito dal teste Pelliccia in indagini preliminari; (2) ulteriori censure, anch'esse relative alla tenuta probatoria dell'identificazione, ritenute dalla Corte di cassazione ripetitive rispetto a motivi già disattesi in appello; (3) violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., censura qualificata come attinente al trattamento sanzionatorio e respinta perché la motivazione di merito era ritenuta sufficiente e non illogica, con richiamo alla spiccata personalità criminale dell'imputato e ad altre ragioni ostative al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non deducibili perché meramente ripetitivi di censure già correttamente disattese e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava non solo il riconoscimento fotografico, ma anche ulteriori elementi individualizzanti. Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico e sufficiente, di elementi ostativi come la personalità criminale dell'imputato e ulteriori ragioni sfavorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare in astratto la prova valorizzata dal giudice di merito, ma deve misurarsi con l'intero apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, specie quando la prova sia corroborata da elementi individualizzanti ulteriori.
  • La doglianza sulle attenuanti generiche è inammissibile quando sia diretta a sollecitare una rivalutazione del merito del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e adeguata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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