Cassazione Penale, Sentenza n. 22852/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione alla revoca, disposta dal Tribunale di sorveglianza il 29/09/2022, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata il 02/05/2019. La revoca si fondava su un'informativa della Guardia di Finanza (transmessa il 21/10/2020) che segnalava variazioni reddituali e un allargamento del nucleo familiare a decorrere dal 05/03/2019, con nuove persone percettrici di reddito. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 76, n. 3, d.P.R. 115/2002 sostenendo che per la valutazione della conservazione del beneficio vada considerato il periodo di imposta cronologicamente piu vicino alla domanda (e dunque il reddito relativo agli anni precedenti alla maturazione dell'obbligo di dichiarazione per l'anno 2018), e che la revoca sia quindi infondata.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le variazioni di reddito e di composizione del nucleo familiare intervenute prima della definizione del procedimento (conclusosi il 26/04/2019) sono rilevanti ai fini della revoca del patrocinio e che pertanto il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente revocato l'ammissione. La sentenza osserva altresi che l'informativa della Guardia di Finanza e stata trasmessa il 21/10/2020 (correggendo un errore materiale nell'ordinanza impugnata). Il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 76, n. 3
L'articolo disciplina i limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte non ha accolto l'interpretazione del ricorrente che voleva ancorare la valutazione a un anno fiscale anteriore rispetto alle variazioni intervenute. La giurisprudenza richiamata porta a considerare le variazioni reddituali rilevanti fino alla data di definizione del procedimento
d.P.R. 115/2002, art. 112
Riconosciuto come fondamento per la revoca del beneficio in presenza di sopravvenute variazioni reddituali e di composizione del nucleo familiare anteriori alla definizione del procedimento
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013 e Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014
Principio secondo cui, ai fini del patrocinio dei non abbienti, devono essere considerate le variazioni di reddito intervenute fino alla data di definizione del procedimento; se la procedura si e conclusa in data X, rilevano le variazioni intervenute fino a X, anche se relative allo stesso anno fiscale
Massime di principio
- Per la conservazione o revoca del patrocinio a spese dello Stato rilevano le variazioni reddituali e della composizione del nucleo familiare intervenute fino alla data di definizione del procedimento, non necessariamente sull'intero anno fiscale.
- Una variazione della composizione del nucleo familiare che porta all'ingresso di percettori di reddito, se intervenuta prima della definizione del procedimento, può giustificare la revoca del beneficio anche se la relativa dichiarazione reddituale si riferisce allo stesso anno fiscale.
- Se si contesta una revoca basata su informazioni di terzi (es. Guardia di Finanza), occorre verificare la data di efficacia delle variazioni comunicate e la corrispondenza temporale con la definizione del procedimento; errori di datazione vanno segnalati ma non sempre invalidano la revoca se le variazioni sono anteriori alla definizione.
- Il richiedente del patrocinio deve aggiornare tempestivamente l'amministrazione sulle variazioni rilevanti; la mancata comunicazione puo essere motivo autonomo di revoca o rafforzare l'argomentazione dell'amministrazione.
- In fase di impugnazione conviene documentare con precisione quale sia la situazione reddituale e familiare alla data di presentazione della domanda e alla data di definizione del procedimento, indicando eventuali iscrizioni, dichiarazioni dei redditi e prove che le variazioni sono sopravvenute dopo la definizione.
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