Cassazione Penale, Sentenza n. 32380/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di carcerazione in espiazione pena presso la Casa Circondariale di Venezia dal 13/03/2019 al 14/02/2020. L'esecuzione era stata disposta con ordine della Procura Generale di Torino dell'11/03/2019 in esecuzione della sentenza definitiva della Corte d'appello di Torino dell'11/09/2018 (definitiva il 27/10/2018) per plurimi reati (peculato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e falso). L'esecuzione fu sospesa il 14/02/2020 a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.32/2020 che dichiarò l'illegittimità della retroattiva applicazione della legge n.3/2019 che aveva inserito alcuni reati nell'art.4-bis ord. pen. La Corte d'appello di Torino aveva rigettato la richiesta di riparazione ritenendo che l'ordine di esecuzione fosse stato emesso secondo un'interpretazione consolidata all'epoca e che successivi atti giudiziari dimostrassero profili di colpa grave del ricorrente. Il ricorrente deduceva che la condanna era passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n.3/2019, aveva tempestivamente chiesto l'affidamento in prova (rigettato) e non aveva tenuto una condotta gravemente negligente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Torino limitatamente al periodo 13/03/2019-27/03/2019. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente distinto le due fasi della vicenda: (i) il periodo immediatamente successivo all'ordine di esecuzione (13-27 marzo 2019), allorché potrebbe esserci stata omissione della sospensione dell'ordine di esecuzione e quindi possibile illegittimità della detenzione; e (ii) la fase successiva (28/03/2019-14/02/2020), nella quale le autorità avevano applicato correttamente la disciplina previgente. Pertanto la decisione è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio limitato al primo intervallo temporale indicato.
Norme richiamate
Legge 9 gennaio 2019, n.3
Ha inserito alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nell'art.4-bis ord. pen., rendendoli soggetti al regime ostativo; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la sua applicazione retroattiva (sent. n.32/2020) nella parte in cui si applicava a fatti commessi prima dell'entrata in vigore.
Ordinamento penitenziario
Stabilisce l'elenco dei delitti per i quali vige il regime ostativo alle misure alternative e ai benefici; l'ampliamento dell'elenco ha inciso sulla sospendibilità dell'ordine di esecuzione.
Codice di procedura penale
art.656, comma 9, lett. a)
Prevede il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per le condanne relative ai delitti indicati, con conseguente automatica esecuzione non sospendibile in presenza di tali titoli.
Codice di procedura penale
Norma invocata per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; disciplina i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo.
Codice penale
Richiamati in relazione alla liberazione condizionale; la modifica dell'accesso alle misure alternative ha riflessi anche su tali istituti.
Corte Costituzionale
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma della legge n.3/2019 interpretata in senso retroattivo; ha effetti retroattivi sui rapporti pendenti e futuri travolti dall'interpretazione dichiarata incostituzionale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Sez.4, n.57203/2017; Sez.4, n.1718/2021; Sez.4, n.9721/2021; Sez.4, n.44978/2021
Principio consolidato: il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è riconoscibile anche quando la detenzione deriva da illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione, salvo che la illegittimità non dipenda da comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso all'errore o al ritardo.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma applicata retroattivamente travolge i rapporti pendenti e può dar luogo al diritto alla riparazione per il periodo di detenzione eseguito sulla base di quella applicazione.
- Nel valutare il diritto alla riparazione il giudice deve distinguere le diverse fasi procedurali: se in una fase successiva le autorità applicano correttamente la disciplina previgente, l'eventuale ingiustizia può ricadere solo sul periodo anteriore in cui l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso.
- Il diritto alla riparazione non è riconosciuto se la detenzione ingiusta è causata o aggravata da comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto, ad esempio omissioni rilevanti nel far valere i propri diritti o nell'attivare rimedi tempestivi.
- L'operato delle autorità giudiziarie va valutato alla luce dell'interpretazione consolidata della legge all'epoca dei fatti: un ordine emesso secondo un'interpretazione allora consolidata potrebbe non essere considerato erroneo, salvo che emergano elementi che dimostrino l'irrimediabile illegittimità in quel momento.
- In casi analoghi è essenziale documentare tempestivamente le richieste di misure alternative e le comunicazioni agli uffici procedenti, per evitare che omissioni o incertezze comportino una valutazione di colpa a carico del richiedente.
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