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Sentenza

Sentenza n. 2365/2026 - Napoli, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dell’atto -OMISSIS-del 30/10/2025, recante assegnazione di misura di sostegno scolastico quantificata in 11 ore settimanali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\3\2026: per l’annullamento dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 30/10/2025 e dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 23/02/2026;

Giustizia amministrativa202505957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di assegnazione di 11 ore settimanali di insegnamento di sostegno e PEI 2025/2026, nonché atto successivo confermativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da ritardo globale dello sviluppo psicomotorio con marcata instabilità psicomotoria e riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, frequentava il primo anno della scuola primaria per 40 ore settimanali. Il genitore ha impugnato l’assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno, deducendo l’insufficienza della misura e l’assenza di una motivazione individualizzata riferita alle concrete esigenze del minore. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche l’atto sopravvenuto del 23 febbraio 2026, confermativo del PEI, e prodotta una certificazione neuropsichiatrica del 19 gennaio 2026, attestante marcate difficoltà di apprendimento, necessità di una presenza costante di una figura adulta e impossibilità di svolgere attività non strutturate senza adeguato supporto. Il PEI descriveva inoltre gravi difficoltà comunicative, relazionali, attentive, motorie e di gestione delle attività scolastiche. L’amministrazione, nel rapporto informativo depositato in giudizio, si è limitata a confermare l’assegnazione delle 11 ore e l’elaborazione del PEI, senza prendere posizione sulla documentazione sanitaria sopravvenuta né fornire una motivazione concreta sulla quantificazione del sostegno.

La decisione

Il TAR ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla quantificazione del sostegno. Il giudice ha ritenuto che la documentazione sanitaria sopravvenuta fornisse ulteriori elementi sul fabbisogno concreto, già delineato nel PEI, e che la giovane età del minore e il primo anno della scuola primaria imponessero una valutazione particolarmente attenta delle esigenze di sviluppo, relazione e inclusione. La qualificazione della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 non consente automatismi né riduzioni aprioristiche delle ore di sostegno: l’amministrazione deve compiere una valutazione puntuale, individualizzata e personalizzata, tenendo conto delle esigenze effettive accertate dal GLO. È stato quindi imposto all’amministrazione di riesercitare il potere e riformulare, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la determinazione contenuta nel PEI sulle ore di sostegno. L’amministrazione resistente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    Il riconoscimento della disabilità ai sensi del comma 1 non determina automaticamente una predeterminata quantità di sostegno, ma impone comunque una valutazione concreta e individualizzata del fabbisogno scolastico.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere preceduta da una valutazione puntuale, individualizzata e personalizzata delle concrete esigenze dell’alunno, risultanti dalla documentazione sanitaria e dal PEI, non potendo fondarsi su formule generiche o su una motivazione meramente apparente.
  • Il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 non legittima automatismi, riduzioni aprioristiche o una predeterminazione astratta delle ore di sostegno; l’amministrazione deve considerare il fabbisogno effettivo del singolo alunno.
  • Nella determinazione del sostegno scolastico devono essere ponderate anche l’età dell’alunno, la fase del percorso scolastico e le specifiche esigenze di sviluppo cognitivo, relazionale, comunicativo e di inclusione, con particolare attenzione alle fasi iniziali della scolarizzazione.
  • Quando emergano elementi sanitari o valutativi ulteriori rispetto a quelli considerati nella determinazione originaria, l’amministrazione deve esaminarli espressamente e motivare la decisione finale; la mancata presa di posizione sulla documentazione sopravvenuta rende illegittima la quantificazione del sostegno.
  • L’annullamento della determinazione sulle ore di sostegno comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesercitare il potere secondo il fabbisogno concreto accertato dal GLO, entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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