Cassazione Penale, Ordinanza n. 23636/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, attualmente in detenzione domiciliare per motivi di salute, aveva chiesto di essere autorizzato a uscire dalla propria abitazione per un'ora al giorno al fine di svolgere attività motoria collegata alle sue patologie. Il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta, rilevando che il soggetto era già incorso in una violazione delle prescrizioni della misura e osservando che le esigenze di attività fisica potevano essere soddisfatte mediante attrezzature ginniche domestiche. Il ricorso ha censurato tale decisione deducendo, in sostanza, l'incompatibilità tra l'attività fisica svolta in casa e l'attività aerobica prescritta dal medico. La Corte ha ritenuto la doglianza attinente al fatto e mirante a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei parametri di giudizio adottati dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/2003
in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi
la Corte richiama la disciplina sulla tutela dei dati personali e dispone l'anonimizzazione del provvedimento in caso di diffusione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito della decisione impugnata né sostituire ai parametri apprezzati dal giudice di merito criteri alternativi ritenuti più plausibili o più persuasivi.
- Le censure che investono la compatibilità concreta tra esigenze terapeutiche e modalità esecutive della misura, quando richiedono una diversa lettura dei fatti e degli elementi di valutazione, sono inammissibili in cassazione se non denunciano un vizio di legittimità effettivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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