L.R. FVG 12/2016
Disciplina organica delle attività estrattive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola in Friuli Venezia Giulia ricerca, coltivazione e riassetto ambientale delle cave di sostanze minerali di seconda categoria, con piano regionale, autorizzazioni, garanzie fideiussorie, controlli e sanzioni. Vigente dal 21/07/2016; contiene norme transitorie per i procedimenti già avviati e abroga la previgente disciplina estrattiva.
Disciplina organica delle attività estrattive in Friuli Venezia Giulia
Disciplina organica delle attività estrattive in Friuli Venezia Giulia
La legge definisce il quadro organico per la ricerca, coltivazione e sistemazione ambientale delle attività estrattive nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. L’impianto mira a conciliare sfruttamento della risorsa mineraria, tutela ambientale, paesaggio, sicurezza e pianificazione territoriale.
Finalità e ambito materiale
La disciplina riguarda le sostanze minerali di seconda categoria e gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. L’attività estrattiva deve svolgersi in coerenza con la pianificazione territoriale e nello specifico nelle zone omogenee D4, ferma la tutela del suolo come bene comune, la promozione di materiali alternativi e il recupero delle cave dismesse. Sono inoltre richiamate la sicurezza nei luoghi di lavoro e la valorizzazione delle pietre ornamentali regionali.
Sono escluse, entro limiti puntuali, alcune attività di asporto o escavazione funzionali a cantieri, discariche, usi agricoli e forestali o al restauro di beni culturali. Al di fuori di tali condizioni, le attività ricadono nella disciplina estrattiva regionale.
Definizioni rilevanti
La legge precisa i concetti di area di cava, area dismessa, area a valenza storica, attività di ricerca, attività estrattiva, coltivazione, primo trattamento, progetto estrattivo e riassetto ambientale. Il riassetto comprende modellazione del terreno, protezione dei corpi idrici, ricostituzione dei caratteri ambientali e naturalistici, manutenzione triennale dell’impianto e conservazione degli elementi storici nelle cave di valore storico.
Funzioni della Regione e dei Comuni
La Regione elabora e approva il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), rilascia le autorizzazioni a ricerca ed esercizio estrattivo, istituisce l’elenco dei collaudatori, esercita poteri sostitutivi, vigilanza, polizia mineraria e sanzioni, oltre a individuare le cave a valenza storica. Dopo l’approvazione del PRAE, la Giunta definisce linee guida per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.
I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica al PRAE, esprimono il parere sui progetti in relazione a popolazione, viabilità e destinazione finale dell’area, curano gli adempimenti sulla garanzia fideiussoria, nominano il collaudatore, riscuotono gli oneri e rilasciano i titoli edilizi per edifici funzionali e impianti di primo trattamento. Svolgono anche vigilanza e, in caso di inerzia del titolare, gli interventi sostitutivi sul riassetto ambientale.
Attuazione e provvedimenti applicativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore sono definiti, con appositi decreti, gli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo, il valore della sostanza minerale per le sanzioni, le modalità delle domande, i contenuti dei progetti, la garanzia fideiussoria e lo stato di fatto. Gli oneri e i valori economici sono periodicamente aggiornati, anche in base all’indice ISTAT. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale regionale.
Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)
Il PRAE è il documento programmatorio che definisce modalità e limiti dell’attività estrattiva, valutando sostenibilità ambientale, paesaggistica e idrogeologica, disponibilità delle risorse, cave dismesse, attività in essere e fabbisogni per tipologia di materiale. Le sue prescrizioni sono vincolanti e gli strumenti comunali e sovracomunali devono adeguarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione; le previsioni incompatibili diventano inefficaci dalla pubblicazione del Piano.
Il Piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare e sottoposto a VAS. Può essere modificato con la stessa procedura ed è aggiornato biennalmente per alcuni dati quantitativi. Sono previste sezioni per sabbie e ghiaie, pietre ornamentali, calcari e gessi, argilla per laterizi, con possibile individuazione di materiali strategici.
Regime autorizzatorio per ricerca e coltivazione
L’attività di ricerca e quella di coltivazione richiedono autorizzazione della struttura regionale competente. Le domande si presentano tramite lo sportello regionale e, per la coltivazione, devono essere corredate dal progetto, dalla documentazione prevista, dalla disponibilità dell’area e dagli atti collegati alla VIA, alla trasformazione del bosco, al vincolo idrogeologico e all’autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento è coordinato con VIA e, se necessario, con valutazione di incidenza e altre autorizzazioni settoriali. L’autorizzazione si conclude entro 180 giorni; se il progetto è escluso dalla VIA, il procedimento si conclude entro 120 giorni tramite conferenza di servizi. La domanda non conforme è inammissibile.
Presupposti e limiti per nuove autorizzazioni e ampliamenti
Dopo la pubblicazione del PRAE, possono essere presentate domande per cave dismesse, ampliamenti di cave autorizzate e nuove attività, a precise condizioni di percentuale scavata, dimensione dell’ampliamento e avanzamento della coltivazione. Le cave dismesse sono individuate con decreto sulla base di criteri di rischio, compatibilità urbanistica, distanza da aree urbanizzate, boschi e infrastrutture. Per le nuove attività nelle zone D4 e per alcuni ampliamenti, la legge richiede soglie minime di escavazione già raggiunte. Le sostanze minerali strategiche sono sottratte ad alcune aperture per ampliamenti.
Vincoli ambientali specifici
Nei parchi regionali, comunali e intercomunali sono vietate nuove attività di ricerca e coltivazione, salvo le pietre ornamentali. I progetti devono garantire almeno due metri di franco tra fondo cava e massima escursione storica della falda, con tempo minimo di infiltrazione verticale di 55 ore; è comunque vietato lo scavo in falda, mentre nei sistemi fessurati la quota massima è determinata dal PRAE.
Durata, rinnovo e proroga delle autorizzazioni
L’autorizzazione di ricerca dura al massimo due anni e può essere prorogata una sola volta per non oltre un anno. L’autorizzazione estrattiva dura quanto il progetto, che non può superare dieci anni, articolati in lotti fino a cinque anni, con successivo periodo triennale per la manutenzione del riassetto ambientale.
Il rinnovo dell’autorizzazione estrattiva va chiesto almeno due anni prima della scadenza del termine di coltivazione/riassetto; di regola è concesso una sola volta per massimo cinque anni, salvo il caso delle pietre ornamentali, per le quali può essere concesso due volte per cinque anni ciascuna. La proroga, destinata al solo completamento del riassetto ambientale, va richiesta almeno sei mesi prima della scadenza e può durare al massimo due anni, salvo disciplina specifica per forza maggiore.
Garanzia fideiussoria e oneri economici
Il soggetto autorizzato deve prestare garanzia fideiussoria a favore del Comune entro termini perentori, a copertura degli oneri di ricerca/coltivazione/collaudo e dei costi del riassetto ambientale e della demolizione degli impianti. La garanzia è determinata in relazione ai costi e ai volumi autorizzati, può essere ridotta per soggetti con certificazione ISO 14001 o EMAS e per cave di pietre ornamentali, ed è aggiornata ogni due anni in base all’ISTAT.
Gli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo sono versati ai Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno e possono essere rateizzati. In caso di ritardo maturano interessi al tasso legale e può essere fissato un termine perentorio dalla struttura regionale.
Esercizio dell’attività estrattiva e vincoli operativi
L’attività deve iniziare entro nove mesi dall’efficacia dell’autorizzazione. L’area va recintata e segnalata, salvo limitazioni per singolo lotto autorizzate motivatamente. Le opere e i manufatti sono subordinati al titolo edilizio comunale. Sono vietate attività diverse da coltivazione e riassetto, nonché opere non previste dal progetto, salvo quelle per sicurezza e organizzazione dell’impianto. Sono consentite manutenzioni idrogeologiche e vegetazionali e usi temporanei senza fine di lucro, previa comunicazione.
La coltivazione di ciascun lotto, escluso il caso delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50% di quanto previsto dal progetto per quel lotto.
Collaudo, stato di fatto e controlli periodici
Il collaudo verifica la conformità al progetto autorizzato. Il Comune nomina il collaudatore dopo l’efficacia dell’autorizzazione e comunque entro un anno dalla scadenza del primo lotto. Il collaudatore verifica le percentuali di coltivazione, effettua i collaudi finali e controfirma gli stati di fatto annuali.
Entro il 1° marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta lo stato di fatto dell’attività svolta nell’anno precedente, asseverato da tecnico abilitato e corredato dall’attestazione della certificazione ambientale se presente. La presentazione può sostituire alcuni obblighi documentali previsti dalla normativa di polizia mineraria.
Varianti, disomogeneità del giacimento e trasferimento del titolo
Sono varianti non sostanziali quelle che non aumentano perimetro, superficie, volumi o condizioni di sicurezza; esse si intendono autorizzate se la Regione non provvede entro 30 giorni, con eventuale rideterminazione della garanzia entro 60 giorni se muta il costo del riassetto. Le varianti sostanziali seguono il procedimento autorizzatorio ordinario.
Se durante la coltivazione emergono disomogeneità o discontinuità impreviste dell’ammasso roccioso, è consentita la prosecuzione previa comunicazione e verifica regionale. L’autorizzazione è personale e trasferibile a terzi con provvedimento regionale, su istanza del subentrante e consenso del titolare.
Vicende patologiche del titolo: sospensione, decadenza e revoca
L’autorizzazione può essere sospesa per pericoli temporanei, mancata presentazione di autorizzazioni presupposte, mancato aggiornamento della garanzia, ritardo nello stato di fatto, ritardo nel versamento degli oneri o vacanza delle figure di direzione e sorveglianza. La sospensione dura al massimo sei mesi; se la causa persiste, si procede a decadenza.
La decadenza è prevista, tra l’altro, per mancato avvio nei termini, coltivazione insufficiente, trasferimento illegittimo, mancata garanzia, perdita dei requisiti, inosservanze gravi o ripetute, pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o alterazione irreversibile dell’ambiente. La revoca interviene nei casi di pericolo irreversibile o alterazione irreversibile dovuti a forza maggiore.
In caso di decadenza o revoca, il soggetto deve cessare la causa dell’evento e provvedere al riassetto ambientale; se non ottempera, intervengono i Comuni mediante escussione della garanzia, con successivo potere sostitutivo regionale in caso di inerzia.
Valorizzazione dell’area di cava
Il riassetto ambientale può essere sostituito, previo progetto presentato due anni prima della scadenza e d’intesa con il Comune, da interventi di valorizzazione sociale, culturale, turistica o ricreativa. La garanzia fideiussoria viene estesa fino all’esecuzione dell’intervento e aumentata se insufficiente. In caso di inadempimento, il Comune escute la garanzia e realizza l’intervento o il riassetto ambientale.
Interventi sostitutivi, vigilanza e regime sanzionatorio
I Comuni eseguono gli interventi di riassetto ambientale in caso di omissione o inadempimento del titolare. Se non agiscono, interviene la Regione con poteri sostitutivi, previa diffida e nomina di commissario ad acta.
La vigilanza è svolta dalla struttura regionale competente, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni. Le violazioni sono accertate secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.
Le sanzioni vanno dall’importo parametrato al valore della sostanza minerale estratta, fino a sanzioni fisse per violazioni procedurali, di sicurezza o di mancato riassetto. È sanzionato anche l’esercizio senza autorizzazione, l’estrazione in difformità dal progetto, il mancato rispetto della sospensione, la mancata presentazione dello stato di fatto, il trasferimento illegittimo del titolo e la commercializzazione del materiale estratto nell’attività di ricerca.
Effetti sui procedimenti e norme transitorie
Fino all’efficacia del PRAE sono vietate nuove zone D4, la riduzione del perimetro delle zone esistenti e la presentazione di nuove domande di autorizzazione, salvo rinnovi, proroghe, varianti non sostanziali e alcune ipotesi di cave dismesse o ampliamenti già consentiti. I procedimenti già in istruttoria sono conclusi secondo la normativa previgente.
Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore restano soggette alla nuova disciplina; per alcune categorie sono previsti termini speciali per la nomina del collaudatore, per il rinnovo e per la proroga in prima applicazione. Restano ferme le convenzioni già stipulate.
Norme finanziarie e abrogazioni
Le entrate da sanzioni confluiscono nel bilancio regionale secondo la classificazione indicata. Sono abrogate numerose leggi e disposizioni regionali previgenti in materia di miniere, cave, torbiere e attività estrattive, sostituite dalla nuova disciplina organica.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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