Cassazione Penale, Sentenza n. 27432/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta semplice documentale e bancarotta preferenziale commesse in qualità di socio accomandatario della "Forza s.a.s. di Zanusso Nicola & c." (dichiarata fallita il 16/07/2014). Il ricorrente deduceva: (i) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla tenuta delle scritture contabili e all'applicazione dell'attenuante ex art.219 L. fall.; (ii) errata determinazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che la decorrenza dovesse partire dalla data delle singole condotte e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifica e mera riproduzione delle censure già svolte in appello la parte del motivo che contestava la motivazione, e quindi inammissibile. Ha altresì respinto la doglianza sulla prescrizione, richiamando costante giurisprudenza secondo cui, in tema di bancarotta, la prescrizione decorre dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dalla data delle singole condotte; il Collegio ha seguito la ricostruzione secondo cui la sentenza di fallimento è condizione di punibilità e, ai sensi dell'art.158 comma 2 c.p., la prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 219, secondo comma, n. 1
Richiamata come norma che disciplina l'aggravante contestata in relazione ai reati di bancarotta; la Corte ha valutato la rilevanza dell'attenuante rispetto all'aggravante in sede di merito (questione ricorsuale non ritenuta ammissibile per la ripetizione delle censure).
Codice penale, art. 158, comma 2
Applicato nella ricostruzione per cui, quando la legge subordina la punibilità al verificarsi di una condizione, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata; la Corte ha ritenuto che, qualora si consideri il fallimento come condizione obiettiva di punibilità, la prescrizione decorre dalla declaratoria di fallimento.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 5: De Florio, Olivieri, Rossi e altri)
Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010; Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004
Richiamata per affermare il principio consolidato che, in tema di bancarotta, la prescrizione decorre dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dalla data delle singole condotte precedenti.
Massime di principio
- In reati fallimentari (bancarotta) la prescrizione, salvo diversa disposizione, decorre dalla declaratoria di fallimento o dallo stato di insolvenza: le contestazioni sulla decorrenza devono affrontare espressamente e motivatamente l'orientamento giurisprudenziale consolidato se si vuole ottenere inversione di rotta.
- In Cassazione non è ammessa la mera ripetizione delle argomentazioni già svolte in primo e secondo grado: i motivi devono essere specifici, riferirsi alle ragioni della decisione impugnata e proporre censure nuove o ben fondate sul diritto.
- Se si contesta la motivazione sul punto delle scritture contabili o delle circostanze attenuanti/aggravanti occorre fornire analisi puntuali e, se possibile, elementi nuovi di prova o errori logico-giuridici specifici nella motivazione, altrimenti la censura sarà considerata aspecifica.
- Quando la legge subordina la punibilità a una condizione (es. sentenza di fallimento), ai sensi dell'art.158 c.p. la prescrizione decorre dal verificarsi della condizione: per ribaltare questa interpretazione è necessario dimostrare l'erroneità dell'applicazione dell'art.158 o prospettare un diverso inquadramento normativo supportato da argomentazioni giuridiche robuste.
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se il ricorso presenta profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione; ciò impone valutazione cauta e rigorosa prima di proporre ricorso per cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27088/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27092/2023 del 22/06/2023
- Sentenza penale · 22 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →