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Interpello

Risposta n. 261 del 17/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la Provincia, le pratiche catastali riguardanti le proprie unità immobiliari rientrano nel regime di esenzione previsto dalla legge n. 228/1954 per i tributi speciali catastali e dall’articolo 16 della Tabella B del d.P.R. n. 642/1972 per l’imposta di bollo, in quanto atti scambiati tra enti pubblici.

Esenzione da tributi speciali catastali e imposta di bollo per pratiche catastali della Provincia sui propri immobili

Il quesito

La Provincia chiede se le pratiche catastali relative ai propri immobili possano beneficiare dell’esenzione dai tributi speciali catastali e dall’imposta di bollo.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che le pratiche catastali presentate dalla Provincia per i propri immobili possano fruire dell’esenzione dai tributi speciali catastali ai sensi della legge n. 228/1954. Conferma inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti scambiati con soggetti indicati dall’articolo 16 della Tabella B del d.P.R. n. 642/1972, incluso l’Agenzia delle Entrate, qualificata come amministrazione dello Stato.

Esenzione da tributi speciali catastali e imposta di bollo per pratiche catastali della Provincia

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile alle pratiche catastali effettuate da una Provincia con riferimento ai propri immobili. In particolare, l’ente chiede se tali adempimenti possano beneficiare sia dell’esenzione dai tributi speciali catastali sia dell’esenzione dall’imposta di bollo.

Fattispecie e contesto

La Provincia istante rappresenta di effettuare, sui propri immobili, diverse pratiche catastali, tra cui:

  • aggiornamento del catasto terreni;
  • aggiornamento del catasto fabbricati con tipo mappale;
  • tipo di frazionamento;
  • pratica DOCFA;
  • volture.

L’ente intende verificare se, per tali attività, possa applicarsi un regime di esenzione sia per i tributi speciali catastali sia per l’imposta di bollo.

Quesito del contribuente

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda due profili distinti:

  • l’eventuale esenzione dai tributi speciali catastali prevista dall’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228;
  • l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della Tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che riguarda gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, quando scambiati tra loro.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Provincia ritiene di poter fruire di entrambe le agevolazioni. In particolare, sostiene che le pratiche catastali relative alle proprie unità immobiliari siano riconducibili all’ambito applicativo dell’esenzione prevista dalla legge n. 228 del 1954 e che gli atti scambiati con pubbliche amministrazioni rientrino nell’esenzione da imposta di bollo prevista dall’articolo 16 della Tabella B del d.P.R. n. 642 del 1972.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228, che prevede l’esenzione per Regioni, Province, Comuni ed enti di beneficenza dal pagamento dei diritti e compensi richiamati dalla normativa del 1951.

Richiama inoltre:

  • l’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa;
  • l’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui l’imposta è dovuta fin dall’origine per gli atti formati nello Stato;
  • la Tabella, allegato B, al d.P.R. n. 642 del 1972, che elenca gli atti esenti in modo assoluto;
  • l’articolo 16 della medesima Tabella, che prevede l’esenzione per gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, se scambiati tra loro;
  • l’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che qualifica le Agenzie fiscali come amministrazioni dello Stato ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sul primo profilo, l’Agenzia richiama la circolare dell’Agenzia del Territorio 14 luglio 2009, n. 2/T, secondo cui le agevolazioni della legge n. 228 del 1954 si applicano anche ai servizi catastali introdotti successivamente, a condizione che:

  • l’ente territoriale sia il soggetto obbligato all’adempimento;
  • non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti.

Sulla base di tali principi, l’Agenzia ritiene che tutte le pratiche catastali presentate dalla Provincia e riferite alle proprie unità immobiliari possano beneficiare del regime agevolativo previsto dall’articolo unico della legge n. 228 del 1954.

Quanto all’imposta di bollo, l’Agenzia afferma che l’articolo 16 della Tabella B del d.P.R. n. 642 del 1972 prevede un’esenzione tassativa per gli atti e documenti scambiati tra i soggetti indicati dalla norma. Poiché la Provincia rientra tra tali soggetti, gli atti da essa posti in essere e scambiati con Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane non sono soggetti a imposta di bollo.

L’esenzione si applica anche agli atti scambiati con l’Agenzia delle Entrate, in quanto questa è qualificata come amministrazione dello Stato per effetto dell’articolo 1, comma 295, della legge n. 296 del 2006.

Conclusioni operative

L’interpello si conclude con un esito favorevole al contribuente. In sintesi:

  • le pratiche catastali della Provincia relative ai propri immobili beneficiano dell’esenzione dai tributi speciali catastali prevista dalla legge n. 228 del 1954;
  • gli atti e documenti scambiati con le amministrazioni indicate dall’articolo 16 della Tabella B del d.P.R. n. 642 del 1972, compresa l’Agenzia delle Entrate, sono esenti dall’imposta di bollo.

L’Agenzia conferma quindi la corretta applicazione del regime agevolativo richiesto dalla Provincia.

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