Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 258 del 17/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Fondazione sostiene di avere natura sostanzialmente pubblicistica e di rientrare tra gli istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica; di conseguenza, le donazioni destinate a sostenerne l’attività dovrebbero essere agevolabili con Art-bonus.

Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali a favore di una Fondazione-cineteca

Il quesito

La Fondazione chiede se possa essere qualificata come "istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica" ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali, così da consentire ai privati che effettuano erogazioni liberali a suo favore di beneficiare dell’Art-bonus.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene ammissibile l’Art-bonus per le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della Fondazione relative ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati, in quanto la Fondazione presenta i requisiti di appartenenza pubblica rilevanti ai fini dell’agevolazione.

Art-bonus per erogazioni liberali a favore di una Fondazione-cineteca

L’interpello riguarda la possibilità di applicare il credito d’imposta Art-bonus alle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati a favore di una Fondazione che svolge attività di conservazione, recupero, restauro, studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Il tema centrale è la riconducibilità della Fondazione tra gli "istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica".

Fattispecie e contesto

La Fondazione è stata costituita per volontà del Comune, che ne è l’unico socio fondatore. Nel patrimonio e nelle attività della Fondazione sono confluiti quelli precedentemente gestiti dall’Istituzione Alfa, a sua volta costituita dal Comune e gestita in forma diretta dall’ente locale.

La Fondazione persegue finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, favorendo la diffusione della cultura cinematografica tramite:

  • conservazione, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio cinematografico;
  • promozione della cultura cinematografica sul territorio;
  • attività educative e formative.

La Fondazione richiama anche il decreto ministeriale n. 341 del 31 luglio 2017, che tra le attività di promozione cinematografica e audiovisiva include espressamente l’"acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio e ricerca". Inoltre, evidenzia di aver ottenuto un riconoscimento regionale che le attribuisce un ruolo fondamentale nelle attività di ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione e restauro del patrimonio filmico e audiovisivo.

Quesito posto dal contribuente

La Fondazione chiede se possa essere considerata un "istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica" ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così da consentire ai soggetti che effettuano donazioni a suo sostegno di fruire del credito d’imposta Art-bonus previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Fondazione ritiene di possedere i requisiti per essere qualificata come "istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica". Da ciò deriverebbe, secondo l’istante, l’ammissibilità al beneficio fiscale delle erogazioni liberali in denaro destinate a sostenerne l’attività.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, che riconosce un credito d’imposta del 65 per cento per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per specifiche finalità, tra cui:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
  • sostegno di fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, senza scopo di lucro.

Viene inoltre ricordato che il secondo periodo del comma 2 riconosce il credito d’imposta anche quando le erogazioni liberali destinate a interventi su beni culturali pubblici siano indirizzate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

L’Agenzia richiama poi la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, che ha chiarito l’ambito applicativo dell’Art-bonus, e la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, con cui è stato precisato il concetto di "appartenenza pubblica".

Criteri per l’appartenenza pubblica degli istituti della cultura

Secondo l’interpretazione richiamata dall’Agenzia, il requisito dell’appartenenza pubblica non si esaurisce nell’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, ma può risultare soddisfatto anche in presenza di ulteriori caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni, quali ad esempio:

  • costituzione per iniziativa di soggetti pubblici e mantenimento di una maggioranza pubblica tra soci e partecipanti;
  • finanziamento esclusivo con risorse pubbliche;
  • gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso al soggetto;
  • sottoposizione a regole proprie della pubblica amministrazione, come trasparenza o normativa sugli appalti;
  • sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di una o più di tali caratteristiche, gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio in forma di fondazione, possono essere considerati sostanzialmente pubblicistici e, se riferiti a collezioni di appartenenza pubblica, ricevere erogazioni liberali agevolate con Art-bonus.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per definire la questione, l’Agenzia ha acquisito anche il parere del competente Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il Ministero ha chiarito che sono istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica, ai sensi del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. In tale quadro, l’archivio è inteso come una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e ricerca.

Il Ministero ha ritenuto che le attività della Fondazione possano collocarsi in tale ambito, poiché la cineteca è qualificabile come archivio specializzato nella raccolta, conservazione, studio e ricerca dei materiali audiovisivi, dotato di personalità giuridica e caratterizzato dallo svolgimento, secondo standard internazionali di settore, delle attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Quanto alla natura del soggetto beneficiario, l’Agenzia osserva, in linea con la risoluzione n. 136/E del 2017, che il requisito dell’appartenenza pubblica può dirsi soddisfatto anche nel caso della Fondazione istante, tenuto conto che:

  • è stata costituita per iniziativa del Comune, attuale socio fondatore unico;
  • il Sindaco nomina la maggioranza dei consiglieri di amministrazione e dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
  • lo statuto indica come scopo la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio ereditato dall’Istituzione Alfa;
  • il Comune ha conferito alla Fondazione le proprie collezioni archivistiche di materiale audiovisivo.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che le erogazioni liberali in favore della Fondazione sono ammissibili all’Art-bonus se destinate al sostegno delle attività relative ai beni culturali di appartenenza pubblica affidati alla medesima.

In sintesi, la Fondazione può essere considerata, ai fini dell’agevolazione, un soggetto idoneo a ricevere donazioni agevolabili in quanto opera su un patrimonio culturale di matrice pubblica e presenta caratteristiche sostanzialmente pubblicistiche rilevanti per l’Art-bonus.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.