Risposta n. 254 del 17/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che il tax rate effettivo estero, calcolato sommando imposte sui redditi, addizionale e ritenute sui dividendi, sia superiore alla tassazione italiana comparabile; pertanto sostiene che non vi sia localizzazione dei redditi in un regime fiscale privilegiato e che i dividendi non debbano essere assoggettati a imposizione integrale.
Applicazione della disciplina CFC e tassazione dei dividendi esteri di una società paraguaiana
Il quesito
Il contribuente chiede la disapplicazione della CFC rule per la partecipata estera ALFA, sostenendo di integrare l’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR per i periodi 2016 e 2017, e, conseguentemente, la non applicazione dell’integrale tassazione dei dividendi ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia dichiara inammissibile la richiesta relativa al 2016 per difetto di preventività, ma riconosce per il 2017 la seconda esimente CFC ex articolo 167, comma 5, lettera b), ritenendo il tax rate effettivo estero superiore alla metà dell’aliquota nominale italiana. Di conseguenza, riconosce anche la disapplicazione dell’articolo 47, comma 4, del TUIR per i dividendi percepiti nel 2017, limitatamente ai presupposti di fatto e di diritto esaminati.
Applicazione della disciplina CFC e tassazione dei dividendi esteri
L’interpello riguarda una partecipazione di controllo in una società estera residente in uno Stato che, per effetto del livello nominale di tassazione, viene considerato a fiscalità privilegiata ai fini della disciplina CFC. Il tema centrale è duplice: da un lato la possibile disapplicazione della CFC rule, dall’altro la conseguente esclusione dell’integrale tassazione dei dividendi distribuiti ai soci residenti in Italia.
Fattispecie e struttura partecipativa
L’istante, persona fisica, detiene una quota della società estera ALFA; le restanti quote sono possedute da familiari stretti, mediante una fiduciaria italiana. Sommando le partecipazioni dei tre familiari, si realizza la condizione di controllo rilevante ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del TUIR e dell’articolo 1, comma 3, del DM 21 novembre 2001, n. 429.
ALFA opera in ambito agricolo e commerciale: possiede un latifondo di grandi dimensioni, concede in affitto terreni agricoli destinati alla produzione di soia, loca silos per lo stoccaggio del prodotto e svolge attività di compravendita di soia. Il contribuente rappresenta che l’attività è effettiva, strutturata e radicata nel territorio estero, fornendo ampia documentazione a supporto.
Regime fiscale estero della partecipata
Le attività della società sono soggette a due imposte nello Stato estero:
- IRACIS, relativa all’attività di impresa (compravendita di soia e locazione di silos), con aliquota nominale del 10%;
- IRAGRO, relativa all’affitto dei terreni agricoli, con aliquota nominale del 10%.
Sono inoltre previste:
- un’addizionale del 5% sul reddito prodotto in caso di distribuzione degli utili;
- una ritenuta del 15% sui dividendi corrisposti a soci non residenti.
Il contribuente precisa che la base imponibile delle imposte è stata determinata analiticamente sui bilanci 2016 e 2017, senza forfettizzazioni, e che la società non ha beneficiato di regimi fiscali speciali o agevolazioni. Inoltre, dal 2011 al 2017 avrebbe distribuito circa il 98% degli utili distribuibili.
Quesito del contribuente
L’istante chiede:
- la disapplicazione della disciplina CFC, invocando l’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR per i periodi d’imposta 2016 e 2017;
- in conseguenza di tale disapplicazione, la non applicazione dell’integrale tassazione dei dividendi prevista dall’articolo 47, comma 4, del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente sostiene che la seconda esimente della CFC rule sia dimostrata perché:
- il carico fiscale effettivo estero sarebbe congruo rispetto alla tassazione italiana;
- gli utili della partecipata sarebbero stati distribuiti in modo sistematico verso l’Italia.
Per il calcolo del tax rate effettivo estero, l’istante considera non solo IRACIS e IRAGRO, ma anche l’addizionale del 5% e la ritenuta del 15% sui dividendi. Con questo metodo indica un tax rate effettivo pari al 20,9% per il 2016 e al 20,47% per il 2017. In via subordinata, presenta anche un “bilancio virtuale italiano”, ottenendo tassi domestici inferiori. Successivamente, tenendo conto del credito d’imposta estero fruito dai soci italiani ex articolo 165 del TUIR, ridetermina i valori in 16,09% per il 2016 e 15,47% per il 2017, con tassi domestici virtuali di 16,2% e 14,39%.
Quanto all’articolo 47, comma 4, del TUIR, il contribuente ritiene che l’"inizio del possesso" debba essere riferito al 2016, poiché solo da tale anno lo Stato estero sarebbe diventato fiscalmente privilegiato.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 167 del TUIR, nella versione vigente per il periodo di riferimento;
- l’articolo 167, comma 4, che considera privilegiati i regimi fiscali esteri con livello nominale inferiore al 50% di quello italiano;
- l’articolo 167, comma 5, lettere a) e b), che prevedono le due esimenti per la disapplicazione della CFC rule;
- l’articolo 47, comma 4, del TUIR, che consente la non applicazione dell’integrale tassazione dei dividendi esteri da Stati a fiscalità privilegiata, in presenza della prova che la partecipazione non ha determinato, sin dall’inizio del possesso, l’effetto di localizzare i redditi in tali Stati;
- la circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, richiamata per i criteri di calcolo del tax rate effettivo;
- l’articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, in tema di inammissibilità per difetto di preventività.
Parere dell’Agenzia sulle richieste per il 2016 e il 2017
L’Agenzia osserva preliminarmente che la richiesta relativa al 2016 è inammissibile, perché priva del requisito della preventività. Pertanto, il merito viene esaminato solo per il periodo d’imposta 2017, sia con riferimento alla CFC sia con riferimento alla tassazione dei dividendi.
Per il 2017, l’Agenzia afferma che il calcolo del tax rate effettivo può includere il carico complessivo gravante sul reddito della CFC, comprese le imposte sui redditi distribuiti ai soci non residenti, in linea con la circolare n. 51/E del 2010. Sulla base dei dati forniti, il tax rate effettivo estero risulta pari al 20,47%, oppure al 15,47% considerando anche il credito d’imposta estero fruito dai soci: in entrambi i casi superiore alla metà dell’aliquota nominale italiana (13,95%).
Nel presupposto della veridicità e completezza della documentazione, l’Agenzia riconosce quindi la sussistenza della seconda esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR. Il consenso alla disapplicazione della disciplina CFC è però limitato ai redditi prodotti dalla partecipata ALFA nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e nei periodi successivi in cui permangano i medesimi presupposti.
Parere dell’Agenzia sulla tassazione dei dividendi
Quanto all’articolo 47, comma 4, del TUIR, l’Agenzia ricorda che la disapplicazione dell’integrale tassazione richiede la prova che, sin dall’inizio del possesso della partecipazione, non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in un Paese a fiscalità privilegiata. Tuttavia, richiama anche l’orientamento secondo cui la congruità del carico fiscale va verificata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati.
Nel caso esaminato, poiché lo Stato estero assume natura di territorio a fiscalità privilegiata solo dal periodo d’imposta 2016 e il contribuente ha fornito adeguata dimostrazione della congruità del carico fiscale sia per il 2016 sia per il 2017, l’Agenzia ritiene esclusa la localizzazione artificiosa dei redditi in un regime privilegiato. Sulla base della documentazione prodotta, riconosce quindi la disapplicazione dell’articolo 47, comma 4, del TUIR con riferimento agli utili della partecipata ALFA.
Documentazione valorizzata dall’Agenzia
Nel motivare il proprio parere, l’Agenzia valorizza in particolare:
- i bilanci della partecipata estera dal 2013 al 2017;
- le revisioni contabili degli esercizi 2016-2017;
- le dichiarazioni fiscali IRACIS e IRAGRO;
- i versamenti delle imposte e degli acconti;
- le dichiarazioni relative all’addizionale IRACIS sulle distribuzioni;
- i versamenti dell’addizionale e delle ritenute sui dividendi;
- le delibere di distribuzione dei dividendi adottate da ALFA.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello è favorevole al contribuente limitatamente al 2017 e ai periodi successivi in presenza degli stessi presupposti. Per tale anno, l’Agenzia:
- riconosce la seconda esimente CFC ex articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR;
- consente la disapplicazione della tassazione integrale dei dividendi ex articolo 47, comma 4, del TUIR.
Resta invece inammissibile la richiesta riferita al 2016 per difetto di preventività.
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