Risposta n. 253 del 17/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo abbia portata generale per tutti gli atti e adempimenti successivi all’iscrizione, compresa la bollatura dei libri sociali, in base alla circolare n. 16/2014 e alla prassi camerale.
Esenzione dall’imposta di bollo per una start-up innovativa e limiti all’agevolazione per la bollatura dei libri sociali.
Il quesito
Una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese chiede se l’esonero previsto dall’art. 26, comma 8, del DL 179/2012 si applichi a qualsiasi atto o adempimento verso il Registro delle imprese, inclusa la vidimazione/bollatura dei libri sociali.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’esonero riguardi solo gli atti e gli adempimenti relativi all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, non anche la bollatura/vidimazione dei libri sociali. Per questi ultimi resta applicabile l’art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/1972; non si applica quindi la lettura estensiva della circolare n. 16/2014 invocata dalla contribuente.
Esenzione dall’imposta di bollo per le start-up innovative e bollatura dei libri sociali
L’interpello riguarda una società di nuova costituzione qualificata come start-up innovativa, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese. La questione ruota attorno all’estensione dell’agevolazione prevista dall’art. 26, comma 8, del DL n. 179/2012: la società chiede infatti se l’esonero dall’imposta di bollo valga per qualsiasi atto o adempimento da presentare al Registro delle imprese, inclusa la bollatura/vidimazione dei libri sociali.
Fattispecie e posizione del contribuente
La società istante afferma di possedere i requisiti previsti per le start-up innovative e richiama la disciplina speciale introdotta dal legislatore per favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese. Sostiene che l’esenzione dall’imposta di bollo debba essere interpretata in senso ampio, in coerenza con la circolare 11 giugno 2014, n. 16, che al paragrafo 1.3 parla di esonero per gli atti posti in essere successivamente all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Secondo la società, la terminologia della norma (“adempimenti relativi alle iscrizioni”) e quella della circolare (“a tutti gli atti posti in essere”) indicherebbero una volontà legislativa di riconoscere un esonero generale, comprensivo anche della bollatura dei libri sociali. La contribuente sottolinea inoltre che alcune CCIAA avrebbero adottato un’interpretazione conforme a tale lettura estensiva.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama il quadro normativo sulle start-up innovative contenuto nel DL n. 179/2012, che mira a favorire crescita sostenibile, innovazione tecnologica, nuova imprenditorialità e occupazione.
In particolare:
- l’art. 25, comma 1, definisce le finalità della disciplina;
- l’art. 25, comma 2, individua i requisiti soggettivi e oggettivi delle start-up innovative;
- l’art. 25, comma 8, prevede l’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese come condizione necessaria per beneficiare del regime agevolativo;
- l’art. 26, comma 8, stabilisce che la start-up innovativa e l’incubatore certificato, dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal diritto annuale camerale;
- lo stesso comma prevede che l’esenzione duri fino al mantenimento dei requisiti e comunque non oltre il quinto anno di iscrizione;
- per l’atto costitutivo della start-up innovativa, in specifiche ipotesi, la norma prevede espressamente l’esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria.
L’Agenzia richiama anche l’art. 16 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, che disciplina l’imposta di bollo dovuta per la bollatura dei libri sociali.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società
La società interpreta l’agevolazione come esonero generale dall’imposta di bollo per qualunque atto o pratica presentata al Registro delle imprese dopo l’iscrizione nella sezione speciale, ritenendo quindi inclusa anche la vidimazione/bollatura dei libri sociali. Tale soluzione viene sostenuta anche facendo riferimento alla prassi della circolare n. 16/2014 e ad alcune indicazioni camerali che avrebbero accolto una lettura ampia del beneficio.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide la tesi della contribuente. La motivazione si fonda anzitutto su un’interpretazione letterale della disposizione agevolativa: l’esenzione dall’imposta di bollo riguarda gli atti posti in essere “per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese”, cioè quelli collegati al procedimento di iscrizione nella sezione speciale prevista per le start-up innovative.
In base al principio generale secondo cui le norme agevolative non sono suscettibili di interpretazione estensiva, l’esonero deve essere circoscritto agli atti direttamente funzionali all’iscrizione nella sezione speciale. Restano quindi esclusi gli adempimenti che, pur presentati al Registro delle imprese, non sono collegati alla funzione di pubblicità legale e non fanno parte del procedimento di iscrizione.
L’Agenzia richiama anche un’interpretazione logico-sistematica: l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese costituisce la condizione necessaria per accedere ai benefici previsti per le start-up innovative. Ne consegue che l’esenzione fiscale opera solo per i documenti e gli adempimenti inerenti a tale iscrizione, non per ogni successivo atto societario.
Esclusione della bollatura dei libri sociali dall’agevolazione
Sul punto specifico della bollatura e vidimazione dei libri sociali, l’Agenzia afferma espressamente che l’esenzione non può essere estesa a tale adempimento. A sostegno di questa conclusione osserva che la bollatura dei libri contabili e sociali è una funzione svolta sia dalle CCIAA sia dai notai; in quest’ultimo caso l’imposta di bollo è comunque dovuta. Un’eventuale esenzione solo quando la bollatura è effettuata presso le CCIAA determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento per il medesimo adempimento.
Pertanto, per la bollatura dei libri sociali la società deve applicare l’art. 16 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che:
- l’agevolazione dell’art. 26, comma 8, del DL n. 179/2012 si riferisce esclusivamente agli adempimenti relativi all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- non si estende alla bollatura/vidimazione dei libri sociali;
- nella fattispecie non può trovare applicazione l’interpretazione ampia indicata dalla circolare 11 giugno 2014, n. 16, paragrafo 1.3, nella parte invocata dalla contribuente;
- per la bollatura dei libri sociali resta dovuta l’imposta di bollo secondo l’art. 16 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972.
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