Risposta n. 256 del 17/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeALFA sostiene che il regime di non imponibilità debba applicarsi perché l’Italia è membro di BETA e il Presidente di ALFA siede nel Consiglio di BETA; di conseguenza, gli acquisti effettuati da ALFA per il progetto dovrebbero essere assimilati a quelli del membro Italia.
Non imponibilità IVA per acquisti destinati alla realizzazione del modulo di ottica adattiva "GAMMA" nell’ambito del Progetto "OMEGA" con BETA
Il quesito
Se agli acquisti di beni e servizi sostenuti da ALFA per realizzare il modulo di ottica adattiva "GAMMA" si applichi il regime di non imponibilità IVA previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera f), del DPR n. 633/1972, in quanto ALFA opererebbe quale membro di BETA.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile la non imponibilità IVA di cui all’articolo 72, comma 1, lettera f), del DPR n. 633/1972 agli acquisti effettuati da ALFA, in quanto riconducibili all’esercizio delle funzioni istituzionali di BETA e alla partecipazione dell’Italia, per la parte scientifica, tramite ALFA.
Non imponibilità IVA per acquisti destinati al progetto astronomico "GAMMA"
L’interpello riguarda il trattamento IVA degli acquisti di beni e servizi effettuati da ALFA per la realizzazione del modulo di ottica adattiva denominato "GAMMA", inserito nel Progetto Intergovernativo "OMEGA" finalizzato alla creazione di un osservatorio astronomico in Cile. La questione ruota attorno alla possibilità di applicare il regime di non imponibilità previsto per le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali e dei loro membri.
Fattispecie e contesto del progetto
ALFA è un ente pubblico di ricerca ad ordinamento speciale, vigilato dal MIUR. In data 10 dicembre 2015 ha sottoscritto con BETA un accordo per progettare, costruire e integrare il modulo "GAMMA", operando come soggetto capofila di un gruppo di ricerca costituito con un ente di ricerca francese. BETA si è impegnata a coprire i costi mediante un’apposita contribuzione. L’intervento si colloca nell’ambito del più ampio progetto intergovernativo "OMEGA", collegato a sua volta all’accordo tra il Governo della Repubblica del Cile e BETA per la realizzazione di un osservatorio astronomico in Cile.
Quesito del contribuente
ALFA chiede se gli acquisti di beni e servizi funzionali alla realizzazione del modulo possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera f), del DPR n. 633/1972, norma che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi internazionali riconosciuti e dei membri di tali organismi, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle convenzioni o dagli accordi di sede.
Soluzione interpretativa proposta da ALFA
Secondo l’istante, la non imponibilità dovrebbe operare perché ALFA andrebbe considerata "membro" di BETA. A sostegno di tale tesi, viene evidenziato che:
- l’Italia è membro di BETA, avendo aderito alla Convenzione istitutiva dell’organizzazione;
- il Presidente pro-tempore di ALFA è componente del Consiglio di BETA, organo composto da due delegati per ogni Stato membro, di cui almeno uno astronomo.
Ne deriverebbe, secondo ALFA, che il regime agevolativo spettante agli acquisti effettuati dall’Italia in qualità di membro di BETA dovrebbe estendersi anche agli acquisti effettuati da ALFA.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 72, comma 1, lettera f), del DPR n. 633/1972, che prevede la non imponibilità IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che li istituiscono o dagli accordi di sede. Viene richiamato anche l’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, che costituisce la base europea della disciplina.
Inquadramento di BETA e del regime convenzionale
BETA è descritta come organizzazione europea intergovernativa istituita con Convenzione sottoscritta il 5 ottobre 1962 da Belgio, Francia, Germania, Olanda e Svezia; l’Italia è divenuta membro successivamente, ratificando con legge 10 marzo 1982, n. 127 le note di adesione e il protocollo sui privilegi e le immunità firmato a Parigi il 12 luglio 1974. Tra i privilegi rientra il regime IVA degli acquisti per le attività ufficiali di BETA, disciplinato dall’articolo 3 della legge n. 127/1982, che rende operativa in Italia la previsione dell’articolo 72, comma 1, lettera f), del DPR n. 633/1972.
Valutazione dell’Agenzia sulle attività istituzionali e sul ruolo di ALFA
L’Agenzia osserva che il modulo "GAMMA" costituisce una fase di attuazione del Progetto Intergovernativo "OMEGA" approvato nel 2012 in seno al Consiglio di BETA, e quindi è riconducibile all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’organizzazione. Tale organizzazione ha lo scopo di promuovere e organizzare la cooperazione tra Stati nella ricerca astronomica, mettendo a disposizione infrastrutture avanzate finanziate con contributi degli Stati partecipanti.
L’Agenzia richiama inoltre le previsioni della Convenzione istitutiva secondo cui:
- uno Stato non ha diritto di partecipare alle attività alle quali non ha contribuito finanziariamente;
- gli Stati che non abbiano approvato un programma supplementare non sono tenuti a contribuire alla sua esecuzione.
Sottolinea poi che ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio di BETA da un astronomo e da un secondo membro scelto tra gli addetti scientifici; per l’Italia, l’astronomo è il Presidente pro-tempore di ALFA, nominato delegato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. ALFA è qualificato come ente di ricerca pubblico, istituito dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 296, con funzioni definite dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138, e con il compito di promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative europee o internazionali nei settori di competenza.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base del quadro normativo, convenzionale e statutario richiamato, l’Agenzia conclude che ALFA è idonea a rappresentare le istanze tecniche e scientifiche dell’Italia in campo astronomico e che, attraverso la sua partecipazione a BETA, l’Italia assicura la propria partecipazione scientifica all’organizzazione. Poiché ALFA riceve anche un finanziamento da BETA per l’attuazione del modulo "GAMMA" e l’attività è inserita nell’esercizio delle funzioni istituzionali di BETA, gli acquisti effettuati da ALFA in esecuzione dell’accordo con BETA possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA di cui all’articolo 72, comma 1, lettera f), del DPR n. 633/1972.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia è favorevole al contribuente: gli acquisti di beni e servizi strumentali alla realizzazione del modulo "GAMMA", effettuati da ALFA nell’ambito dell’accordo con BETA, sono ammessi al regime di non imponibilità IVA, in quanto riconducibili alle attività istituzionali dell’organizzazione internazionale e alla partecipazione dell’Italia tramite l’ente di ricerca istante.
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