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Sentenza

Sentenza n. 493/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e disposto il pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 329 del 18 aprile 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle condizioni dei docenti a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro oltre interessi, nonché 1.100 euro per le spese del giudizio del lavoro. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, con accredito di 2.500 euro sulla Carta del docente. Ha documentato la notifica della sentenza il 4 e il 12 settembre 2025 e il passaggio in giudicato, certificato il 18 febbraio 2026. Il Ministero, non costituito, non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il mancato adempimento, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo 2.500 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo tutti gli adempimenti necessari alla piena soddisfazione della pronuncia. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, incaricato di provvedere entro i successivi 30 giorni dalla richiesta del ricorrente; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti nonostante il precedente ordine del giudice del lavoro.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando risulta documentato il giudicato e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza agli indirizzi di posta elettronica certificata

    Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici rileva il termine di 120 giorni; nel caso concreto il termine era decorso dopo la notificazione della sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con compiti sostitutivi in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Quando un giudicato è documentato e l’Amministrazione non ne ha dato esecuzione, ricorrono i presupposti per l’azione di ottemperanza, purché sia decorso il termine legale eventualmente previsto per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari qualora l’Amministrazione resti inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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