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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01340/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente ha proposto più censure: 1) vizio di motivazione per ritenuta riproposizione pedissequa di massime investigative e delle dichiarazioni di collaboratori non riscontrate; 2) insufficienza di gravi indizi per contestare l'art. 416-bis (mancanza di elementi di intraneità, di riconoscimento e di atti di militanza); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore rese oltre 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare (art. 16-quater d.l. 8/1991) e, più in generale, carenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e alle captazioni; 4) assenza di esigenze cautelari individuali tali da giustificare la custodia in carcere e proponimento di misure meno afflittive (es. autocustodia), lamentando che non si è valutata la possibilità di superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto: 1) la motivazione dell'ordinanza sufficientemente coerente, completa e logica; le contestazioni del ricorrente riguardano la diversa valutazione del merito degli indizi, non la mancanza di motivazione; 2) la gravità indiziaria per l'art. 416-bis è adeguatamente sostenuta da un insieme di elementi (dichiarazioni dei collaboratori, plurime captazioni, richiamo a pronunce definitive che hanno accertato l'esistenza e il radicamento dell'organizzazione); 3) le dichiarazioni rese dal collaboratore oltre i 180 giorni sono utilizzabili in sede cautelare, fermo restando l'obbligo del giudice di svolgere una valutazione particolarmente penetrante sull'attendibilità e sulle ragioni della tardività; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non ha dimostrato la decisività di tali dichiarazioni ai fini della prova di resistenza; 4) la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (che rende fondata l'esclusiva idoneità della misura intramuraria per reati di tipo mafioso salvo recesso o estinzione dell'attività associativa) opera pienamente e non è stato dimostrato il superamento della stessa; pertanto la custodia cautelare è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione dell'esigenza della misura intramuraria per reati di tipo mafioso: può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fonte dell'accusa di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria possa emergere da un complesso di dichiarazioni di collaboratori e captazioni che attestino intraneità, ruolo e soggezione all'autorità della consorteria.

  • art. 16-quater d.l. 8/1991, conv. L. 82/1991 (comma 9 richiamato)

    Le dichiarazioni del collaboratore rese oltre 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare sono utilizzabili nelle fasi delle indagini preliminari e per misure cautelari; tuttavia il giudice deve motivare in modo penetrante l'attendibilità di tali dichiarazioni e le ragioni della tardività.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina sulla valutazione degli indizi e sulle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato la necessità di valutare le dichiarazioni e le captazioni in modo organico e coordinato per formare il quadro della gravità indiziaria.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Utilizzato per richiamare pronunce definitive che hanno accertato l'esistenza e il radicamento dell'organizzazione sul territorio, elementi impiegati dal giudice per ricostruire l'operatività e il contesto organizzativo.

Massime di principio

  • La contestazione della motivazione di una misura cautelare richiede di dimostrare la concreta insufficienza logico-argomentativa del provvedimento; le critiche che chiedono una diversa valutazione degli indizi attengono al merito e non sono sufficiente motivo di annullamento in Cassazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori rese oltre i 180 giorni possono essere utilizzate nella fase cautelare, ma il giudice deve motivare in modo approfondito la loro attendibilità e la ragione della tardività; chi le impugna deve, nelle impugnazioni di legittimità, indicare la loro presumibile incidenza sulla cosiddetta "prova di resistenza".
  • Per i reati di tipo mafioso opera la presunzione di necessità della misura intramuraria prevista dall'art. 275, comma 3: per superarla è necessario fornire prove oggettive di recesso dall'associazione o di cessazione dell'attività associativa, nonché elementi concreti che giustifichino l'adozione di misure meno afflittive.
  • Le valutazioni probatorie devono avvenire in modo globale e coordinato: captazioni, dichiarazioni di collaboratori e accertamenti giudiziari pregresse possono costituire un insieme indiziario idoneo a sostenere la gravità indiziaria quando si corroborino reciprocamente.
  • Chi impugna deve spiegare l'incidenza probatoria degli elementi che si chiede di escludere: eccezioni generiche sull'inutilizzabilità di prove sono spesso inammissibili per aspecificità se non è dimostrato che la loro esclusione cambierebbe l'esito della valutazione cautelare.

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