Cassazione Penale, Sentenza n. 01340/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente ha proposto più censure: 1) vizio di motivazione per ritenuta riproposizione pedissequa di massime investigative e delle dichiarazioni di collaboratori non riscontrate; 2) insufficienza di gravi indizi per contestare l'art. 416-bis (mancanza di elementi di intraneità, di riconoscimento e di atti di militanza); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore rese oltre 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare (art. 16-quater d.l. 8/1991) e, più in generale, carenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori e alle captazioni; 4) assenza di esigenze cautelari individuali tali da giustificare la custodia in carcere e proponimento di misure meno afflittive (es. autocustodia), lamentando che non si è valutata la possibilità di superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto: 1) la motivazione dell'ordinanza sufficientemente coerente, completa e logica; le contestazioni del ricorrente riguardano la diversa valutazione del merito degli indizi, non la mancanza di motivazione; 2) la gravità indiziaria per l'art. 416-bis è adeguatamente sostenuta da un insieme di elementi (dichiarazioni dei collaboratori, plurime captazioni, richiamo a pronunce definitive che hanno accertato l'esistenza e il radicamento dell'organizzazione); 3) le dichiarazioni rese dal collaboratore oltre i 180 giorni sono utilizzabili in sede cautelare, fermo restando l'obbligo del giudice di svolgere una valutazione particolarmente penetrante sull'attendibilità e sulle ragioni della tardività; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non ha dimostrato la decisività di tali dichiarazioni ai fini della prova di resistenza; 4) la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (che rende fondata l'esclusiva idoneità della misura intramuraria per reati di tipo mafioso salvo recesso o estinzione dell'attività associativa) opera pienamente e non è stato dimostrato il superamento della stessa; pertanto la custodia cautelare è stata confermata.
Norme richiamate
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione dell'esigenza della misura intramuraria per reati di tipo mafioso: può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.
art. 416-bis cod. pen.
Fonte dell'accusa di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria possa emergere da un complesso di dichiarazioni di collaboratori e captazioni che attestino intraneità, ruolo e soggezione all'autorità della consorteria.
art. 16-quater d.l. 8/1991, conv. L. 82/1991 (comma 9 richiamato)
Le dichiarazioni del collaboratore rese oltre 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare sono utilizzabili nelle fasi delle indagini preliminari e per misure cautelari; tuttavia il giudice deve motivare in modo penetrante l'attendibilità di tali dichiarazioni e le ragioni della tardività.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina sulla valutazione degli indizi e sulle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato la necessità di valutare le dichiarazioni e le captazioni in modo organico e coordinato per formare il quadro della gravità indiziaria.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Utilizzato per richiamare pronunce definitive che hanno accertato l'esistenza e il radicamento dell'organizzazione sul territorio, elementi impiegati dal giudice per ricostruire l'operatività e il contesto organizzativo.
Massime di principio
- La contestazione della motivazione di una misura cautelare richiede di dimostrare la concreta insufficienza logico-argomentativa del provvedimento; le critiche che chiedono una diversa valutazione degli indizi attengono al merito e non sono sufficiente motivo di annullamento in Cassazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori rese oltre i 180 giorni possono essere utilizzate nella fase cautelare, ma il giudice deve motivare in modo approfondito la loro attendibilità e la ragione della tardività; chi le impugna deve, nelle impugnazioni di legittimità, indicare la loro presumibile incidenza sulla cosiddetta "prova di resistenza".
- Per i reati di tipo mafioso opera la presunzione di necessità della misura intramuraria prevista dall'art. 275, comma 3: per superarla è necessario fornire prove oggettive di recesso dall'associazione o di cessazione dell'attività associativa, nonché elementi concreti che giustifichino l'adozione di misure meno afflittive.
- Le valutazioni probatorie devono avvenire in modo globale e coordinato: captazioni, dichiarazioni di collaboratori e accertamenti giudiziari pregresse possono costituire un insieme indiziario idoneo a sostenere la gravità indiziaria quando si corroborino reciprocamente.
- Chi impugna deve spiegare l'incidenza probatoria degli elementi che si chiede di escludere: eccezioni generiche sull'inutilizzabilità di prove sono spesso inammissibili per aspecificità se non è dimostrato che la loro esclusione cambierebbe l'esito della valutazione cautelare.
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