Sentenza n. 116/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di non ammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni n. RSUD0060355 - Resto al Sud, di cui al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni "Resto al Sud" per mancata partecipazione al colloquio istruttorio di merito
Esito
Favorevole al resistente (soggetto gestore e amministrazione vigilante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui INVITALIA ha dichiarato non ammissibile la domanda presentata il 24 giugno 2025 per l’accesso alle agevolazioni del programma "Resto al Sud", motivando la decisione con la mancata partecipazione al colloquio istruttorio previsto dal punto 9.4 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 22 dicembre 2017. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione della circolare e violazione dei diritti partecipativi, sostenendo di non aver potuto partecipare al colloquio per un’improvvisa interruzione della connessione internet; difetto di motivazione; violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza e legittimo affidamento. La circostanza del guasto alla linea è stata affermata ma non documentata mediante attestazione del fornitore. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. La circolare n. 33/2017 distingue la verifica dei requisiti di accesso dall’esame di merito, il quale comprende un colloquio con i proponenti. Il contraddittorio procedimentale previsto dal punto 9.6 riguarda esclusivamente l’integrazione della documentazione relativa ai requisiti di accesso e ai criteri di valutazione, non la mancata partecipazione al colloquio. La convocazione trasmessa da INVITALIA indicava il carattere integrante e imprescindibile del colloquio, forniva le specifiche tecniche per il collegamento e avvertiva che la mancata partecipazione avrebbe comportato l’impossibilità di completare l’istruttoria e la conseguente decadenza della domanda. Secondo il Collegio, il rischio derivante da problemi di connessione internet o dal funzionamento degli strumenti tecnici gravava esclusivamente sul proponente, che aveva l’onere di assicurarsi le condizioni tecniche necessarie. La mancata partecipazione determinava automaticamente la non ammissibilità della domanda, senza necessità di una nuova convocazione, sia per il rispetto del termine di conclusione dell’istruttoria sia per garantire la parità di trattamento tra i richiedenti. Il TAR ha inoltre ritenuto che la decadenza automatica non richiedesse una nuova comunicazione dei motivi ostativi né una specifica motivazione ulteriore. Non è stata ravvisata alcuna lesione dell’affidamento, poiché l’omesso svolgimento del colloquio non era imputabile a INVITALIA. Le spese sono state compensate in ragione della specialità della procedura. È stato altresì revocato il provvedimento di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
La causa può essere definita in forma semplificata quando siano decorso il termine dilatorio, completo il contraddittorio e l’istruttoria, e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Il termine di conclusione dell’istruttoria può essere più ampio nei casi in cui siano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
Costituisce la base normativa del programma di agevolazioni "Resto al Sud".
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33 del 22 dicembre 2017
il colloquio di merito costituisce "parte integrante ed imprescindibile dell’iter istruttorio"
La circolare disciplina la procedura di accesso alle agevolazioni, distinguendo la verifica dei requisiti dall’esame di merito, che comprende un colloquio obbligatorio. La mancata partecipazione al colloquio impedisce il completamento dell’istruttoria e determina la decadenza della domanda; il contraddittorio previsto dalla procedura riguarda l’integrazione documentale, non il recupero del colloquio non svolto.
Massime di principio
- Quando una procedura selettiva o di concessione di agevolazioni prevede un colloquio come parte integrante e imprescindibile dell’istruttoria, la mancata partecipazione del candidato può impedire il completamento della valutazione e determinare la non ammissibilità della domanda secondo quanto stabilito dalla lex specialis.
- Se la convocazione individua chiaramente le modalità tecniche di partecipazione e avverte che i problemi di connessione o di funzionamento degli strumenti telematici sono a carico del partecipante, il rischio del mancato svolgimento del colloquio grava sul proponente, salvo che il malfunzionamento sia imputabile all’amministrazione o al gestore e sia adeguatamente provato.
- Il contraddittorio procedimentale previsto per integrare documenti relativi ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione non comporta necessariamente il diritto a una nuova convocazione per recuperare un colloquio istruttorio non svolto, quando tale possibilità non sia prevista dalla lex specialis.
- La mancata partecipazione a un colloquio istruttorio essenziale può produrre automaticamente la non ammissibilità della domanda, senza necessità di una nuova comunicazione dei motivi ostativi o di una motivazione ulteriore, se tale effetto è chiaramente previsto o reso conoscibile dalla disciplina della procedura e dalla convocazione.
- La rinnovazione del colloquio può essere esclusa quando comprometterebbe il termine di conclusione dell’istruttoria o la parità di trattamento rispetto agli altri partecipanti, i cui procedimenti devono essere valutati secondo le medesime scansioni procedurali.
- Non sussiste un legittimo affidamento tutelabile nella prosecuzione della procedura quando il mancato completamento dell’istruttoria dipenda da una condotta o da una circostanza non imputabile all’amministrazione o al soggetto gestore.
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