Ordinanza n. 215/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS- del 03.03.2026, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 05.03.26, con cui è stata irrogata all’alunno -OMISSIS-, frequentante la classe -OMISSIS- della scuola secondaria di primo grado della sede di -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della “1) sospensione con obbligo di frequenza per 3 (tre) giorni, 2) non partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, 3) penalizzazione nel giudizio di comportamento”; - del verbale/provvedimento del 06.02.26 del Consiglio di Classe della -OMISSIS- della scuola secondaria di primo grado della sede di -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, con cui lo stesso organo ha deciso di comminare a -OMISSIS- la sanzione disciplinare della “1) sospensione con obbligo di frequenza per 3 (tre) giorni, 2) non partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, 3) penalizzazione nel giudizio di comportamento”. - della comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS- del 10.02.26, prot. n. -OMISSIS-; - della nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS-- del 12.03.2026 recante “chiarimenti”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso – ove occorra – il Regolamento di Disciplina allegato al Regolamento dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS- approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 20.11.23 con delibera n. 79.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare scolastica consistente in sospensione con obbligo di frequenza per tre giorni, esclusione da visite guidate e viaggi d’istruzione e penalizzazione nel giudizio di comportamento
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui è stata irrogata al minore una sanzione disciplinare scolastica, deducendo, per quanto emerge dall’ordinanza, vizi di motivazione e di istruttoria. In particolare, è stato contestato che la denuncia degli insegnanti richiamata nel verbale del consiglio di classe fosse stata acquisita dalla scuola soltanto il 13 febbraio 2026, quindi dopo lo svolgimento del consiglio di classe e dopo l’irrogazione della sanzione. È stata inoltre evidenziata la tardività della relazione di un docente, datata 13 aprile 2026 e comunque successiva di circa due mesi all’evento, nonché il suo carattere de relato. I ricorrenti hanno altresì censurato l’omessa considerazione della situazione personale dello studente, della sua condotta nel corso degli anni scolastici e delle ulteriori circostanze rilevanti previste dall’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 249 del 1998. È stata infine proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, reputando quanto meno la prima doglianza meritevole di considerazione. In particolare, ha ravvisato prima facie un deficit di istruttoria, poiché alcuni elementi richiamati a fondamento della sanzione risultavano acquisiti successivamente alla decisione del consiglio di classe e, in un caso, consistevano in una ricostruzione de relato. Ha inoltre rilevato un possibile deficit di motivazione, non emergendo dagli atti l’avvenuta valutazione della situazione personale dello studente, della sua condotta pregressa e delle circostanze previste dall’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 249 del 1998. È stato ritenuto integrato anche il periculum in mora: nel bilanciamento degli interessi prevale, in via cautelare, l’interesse del minore a partecipare all’attività formativa, comprese visite guidate e viaggi d’istruzione, nonché a non subire gli effetti della penalizzazione della condotta in sede di scrutinio finale e di ammissione all’esame di Stato. La domanda cautelare è stata quindi accolta ed è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia e la natura interinale della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 4, comma 5, d.P.R. n. 249/1998
È richiamato quale parametro per la valutazione delle circostanze rilevanti nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari agli studenti, che devono risultare considerate nella motivazione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e degli altri dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sanzione disciplinare scolastica può essere sospesa quando emergano prima facie carenze istruttorie tali da evidenziare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati acquisiti dopo l’adozione della sanzione o consistano in ricostruzioni meramente de relato.
- Il provvedimento disciplinare scolastico deve dare conto, almeno in termini verificabili, della situazione personale dello studente, della condotta pregressa e delle circostanze rilevanti previste dalla disciplina di settore; la loro omessa considerazione può integrare un deficit di motivazione.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, deve essere valorizzato il pregiudizio derivante al minore dalla limitazione della partecipazione alle attività formative, comprese visite guidate e viaggi d’istruzione, nonché dagli effetti della sanzione sulla valutazione della condotta e sull’ammissione all’esame di Stato.
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