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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-92/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020. — Repubblica francese contro Parlamento europeo. — Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea – Parlamento europeo – Nozione di “tornata del bilancio” che si tiene a Strasburgo (Francia) – Articolo 314 TFUE – Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles (Belgio). — Causa C-92/18

Giurisprudenza europea62018CJ0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso della Repubblica francese contro alcuni atti del Parlamento relativi all'adozione del bilancio UE 2018. Ha ritenuto che, pur dovendo la "tornata del bilancio" svolgersi in linea di principio a Strasburgo, il Parlamento potesse discutere e votare il progetto comune a Bruxelles quando ciò risultasse necessario per il buon esito della procedura di bilancio. Non è stato dimostrato alcun errore di valutazione nella fissazione o nel mantenimento del calendario delle tornate plenarie del 2017. Il bilancio 2018 resta dunque validamente adottato.

Ricorso di annullamento della Repubblica francese contro atti del Parlamento europeo sull'adozione del bilancio UE 2018: uso della tornata plenaria aggiuntiva di Bruxelles per la seconda lettura e l'adozione definitiva del bilancio.

La questione giuridica

Se il Parlamento europeo abbia violato il Protocollo sulle sedi delle istituzioni e l'articolo 314 TFUE avendo iscritto la discussione e la votazione sul progetto comune di bilancio 2018 e la constatazione dell'adozione definitiva del bilancio nella tornata plenaria aggiuntiva di Bruxelles del 29-30 novembre 2017, invece che in una tornata plenaria ordinaria a Strasburgo; in particolare, se il calendario delle tornate plenarie fosse stato fissato o mantenuto con errore di valutazione, impedendo al Parlamento di esercitare i poteri di bilancio a Strasburgo entro i termini dell'articolo 314 TFUE.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che il Parlamento europeo deve esercitare i poteri di bilancio nel rispetto congiunto del Protocollo sulle sedi e dell'articolo 314 TFUE, ma dispone di un margine discrezionale nel conciliare tali esigenze. Di conseguenza, l'iscrizione della seconda lettura e dell'adozione definitiva del bilancio 2018 nella tornata plenaria aggiuntiva di Bruxelles non è illegittima se, al momento della fissazione o del mantenimento del calendario delle tornate plenarie, la data effettiva dell'accordo di conciliazione e quindi la possibilità di deliberare a Strasburgo restavano oggettivamente incerte: in assenza di errore di valutazione, il ricorso va respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 314 TFUE
  • Articolo 315 TFUE
  • Articolo unico, lettera a), del Protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea
  • Articolo 51 TUE
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Ricorso di annullamento relativo all'adozione del bilancio UE 2018

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica francese contro quattro atti del Parlamento europeo connessi alla seconda lettura e all'adozione definitiva del bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2018. La controversia si colloca all'incrocio tra il Protocollo sulle sedi delle istituzioni e l'articolo 314 TFUE.

Parti e contesto fattuale

La Repubblica francese contestava che il Parlamento avesse inserito la discussione, la votazione sul progetto comune di bilancio e la constatazione dell'adozione definitiva del bilancio nell'ambito della tornata plenaria aggiuntiva del 29-30 novembre 2017 a Bruxelles, anziché in una tornata plenaria ordinaria a Strasburgo. Il Granducato di Lussemburgo interveniva a sostegno della Francia. Il Parlamento sosteneva di avere agito correttamente, considerando gli imprevisti propri della procedura di bilancio e la necessità di rispettarne i termini.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l'articolo unico, lettera a), del Protocollo n. 6 sulle sedi, secondo cui il Parlamento ha sede a Strasburgo, dove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio, mentre le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Richiama poi l'articolo 314 TFUE, che disciplina la procedura di adozione del bilancio annuale e, in particolare, le fasi di prima lettura, conciliazione, seconda lettura e constatazione finale dell'adozione da parte del presidente del Parlamento.

Questioni sottoposte alla Corte

La questione centrale era se il Parlamento avesse violato il Protocollo sulle sedi e l'articolo 314 TFUE esercitando i poteri di bilancio in una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles. Più in dettaglio, la Corte doveva verificare se il Parlamento avesse commesso un errore di valutazione nel fissare, o nel non modificare, il calendario delle tornate plenarie per il 2017, con la conseguenza di non poter deliberare a Strasburgo entro il termine di quattordici giorni previsto dall'articolo 314, paragrafo 6, TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce, in continuità con la sentenza Francia/Parlamento (Esercizio del potere di bilancio), C-73/17, che i termini "tornata del bilancio" del Protocollo sulle sedi devono essere intesi come riferiti all'insieme delle tornate plenarie nelle quali il Parlamento esercita i suoi poteri di bilancio, quindi sia alla prima lettura sia alla seconda lettura del progetto di bilancio. La discussione e la votazione in seduta plenaria sono essenziali per la trasparenza e la legittimità democratica della procedura di bilancio.

La Corte afferma anche che l'articolo 314 TFUE e il Protocollo sulle sedi hanno pari valore giuridico e devono essere conciliati caso per caso. Ne deriva che il Parlamento dispone di un margine discrezionale per gestire la procedura di bilancio in modo da conciliare la sede di Strasburgo con le esigenze imperative del buon svolgimento della procedura stessa. Il controllo giurisdizionale si limita quindi a verificare l'eventuale errore di valutazione.

Nel caso concreto, la Corte osserva che al momento della fissazione del calendario delle tornate plenarie per il 2017, nel 2015, era per principio incerto sia il ricorso alla conciliazione sia la data del suo eventuale esito. Anche dopo la definizione, nell'aprile 2017, del calendario pragmatico tra le istituzioni, permaneva l'incertezza sulla data effettiva dell'accordo in conciliazione. Gli elementi invocati dalla Repubblica francese e dal Lussemburgo non dimostravano che il Parlamento fosse tenuto a modificare il proprio calendario per garantire la seconda lettura a Strasburgo.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che gli atti impugnati non sono viziati da errore di valutazione. Il Parlamento è rimasto nei limiti del proprio potere discrezionale sia quando ha fissato il calendario delle tornate plenarie per il 2017, sia quando lo ha mantenuto dopo la definizione del calendario pragmatico. Il ricorso è quindi respinto integralmente.

Principio affermato

Il Parlamento europeo, pur dovendo in linea di principio esercitare i poteri di bilancio nella sede di Strasburgo, può farlo in una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles quando ciò sia imposto dalle esigenze della procedura di bilancio e non emerga un errore di valutazione nella programmazione dei lavori parlamentari.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell'unione europeabilancio dell'unione europeasedi delle istituzionicontrollo giurisdizionale degli atti del parlamento europeo

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