Tribunale, Sentenza T-295/19
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 giugno 2020. — Oleksandr Viktorovych Klymenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-295/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il mantenimento in elenco di Oleksandr Klymenko nel regime di misure restrittive relativo all’Ucraina. Ritiene che il Consiglio non abbia dimostrato di aver verificato, in modo sufficiente, che i procedimenti penali ucraini posti a base del mantenimento fossero stati avviati e condotti nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva. La decisione e il regolamento di esecuzione del 4 marzo 2019 sono quindi annullati nei suoi confronti.
Annullamento del mantenimento in elenco, in un regime di misure restrittive PESC relativo all’Ucraina, per mancata verifica da parte del Consiglio che i procedimenti penali ucraini fossero stati avviati e condotti nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.
La questione giuridica
Se il Consiglio, nel mantenere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive per fatti connessi all’Ucraina, avesse verificato in modo sufficiente che la decisione e i procedimenti penali delle autorità ucraine sui quali si fondava il mantenimento fossero stati adottati nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e, conseguentemente, se la motivazione e la base fattuale degli atti impugnati fossero adeguate oppure affette da errore di valutazione.
Principio di diritto
Quando il Consiglio fonda o mantiene misure restrittive sull’esistenza di procedimenti penali avviati da uno Stato terzo per appropriazione indebita di fondi pubblici, esso deve verificare, prima dell’adozione dell’atto, che la decisione e i procedimenti di quello Stato terzo siano stati adottati nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dell’interessato, e deve indicare nella motivazione di aver svolto tale verifica. Se dagli elementi del fascicolo non risulta che tale controllo sia stato effettivamente compiuto, il mantenimento dell’iscrizione in elenco è viziato da errore di valutazione e va annullato.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 6, paragrafo 3, TUE
- decisione 2014/119/PESC
- regolamento (UE) n. 208/2014
- decisione (PESC) 2015/143
- regolamento (UE) 2015/138
- decisione (PESC) 2019/354
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/352
Annullamento del mantenimento in elenco per misure restrittive relative all’Ucraina
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko contro la decisione (PESC) 2019/354 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352. Gli atti impugnati prorogavano il congelamento dei fondi e mantenevano il ricorrente nell’elenco delle persone colpite dalle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Ucraina.
Contesto normativo e fattuale
Il regime restrittivo trova origine nella decisione 2014/119/PESC e nel regolamento (UE) n. 208/2014, adottati nel marzo 2014 per colpire persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di violazioni dei diritti umani. Con le modifiche del 2015, in particolare la decisione (PESC) 2015/143 e il regolamento (UE) 2015/138, i criteri di iscrizione sono stati precisati, includendo le persone sottoposte a indagine dalle autorità ucraine per appropriazione indebita o abuso d’ufficio. Il nome del ricorrente, ex Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina, è stato inserito nell’elenco nel 2014 e poi mantenuto in successive proroghe annuali.
Evoluzione del contenzioso precedente
Il Tribunale ricorda che il ricorrente aveva già impugnato i precedenti atti di mantenimento e di iscrizione in elenco in varie cause. Nel 2016 il Tribunale aveva annullato gli atti dell’aprile 2014 nella parte riguardante il ricorrente; successivamente, con sentenza dell’8 novembre 2017, aveva respinto le domande relative agli atti del marzo 2015, 2016 e 2017. In appello, la Corte, con sentenza del 26 settembre 2019 nella causa C‑11/18 P, ha annullato la sentenza del Tribunale e gli atti del 2015, 2016 e 2017 nei limiti in cui riguardavano il ricorrente. In parallelo, il Tribunale, con sentenza dell’11 luglio 2019, ha annullato gli atti del marzo 2018 relativi allo stesso interessato.
Motivazione degli atti impugnati del 2019
Con gli atti del 4 marzo 2019 il Consiglio ha prorogato le misure fino al 6 marzo 2020 e ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco, aggiungendo una precisazione secondo cui, sulla base del fascicolo del Consiglio, i diritti della difesa e la tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente sarebbero stati rispettati nel procedimento penale ucraino, come dimostrerebbe in particolare una decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 che aveva autorizzato un’indagine speciale in contumacia.
Motivi di ricorso esaminati dal Tribunale
Il ricorrente deduceva, tra l’altro:
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
- assenza di base giuridica;
- errore di valutazione;
- violazione del diritto di proprietà.
Il Tribunale si concentra anzitutto sui motivi relativi ai diritti della difesa e all’errore di valutazione, poiché entrambi ruotano attorno alla questione decisiva della verifica, da parte del Consiglio, del rispetto dei diritti fondamentali nel procedimento penale ucraino.
Principi giurisprudenziali richiamati
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata, in particolare le sentenze Klymenko/Consiglio dell’11 luglio 2019 (T‑274/18) e del 26 settembre 2019 (C‑11/18 P), secondo cui:
- il controllo giurisdizionale sugli atti restrittivi deve essere sostanzialmente pieno;
- il giudice dell’Unione deve verificare che la decisione di iscrizione o mantenimento in elenco poggi su una base fattuale sufficientemente solida;
- quando il Consiglio si fonda su una decisione di uno Stato terzo di avviare e condurre un procedimento penale, esso deve assicurarsi che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva;
- tale verifica non è superata dal solo fatto che lo Stato terzo sia parte della CEDU;
- il Consiglio deve inoltre indicare, nella motivazione dell’atto, di aver compiuto tale verifica.
Valutazione del Tribunale sul caso concreto
Il Tribunale osserva che il Consiglio si è basato soprattutto su informazioni provenienti dall’Ufficio del procuratore generale ucraino e sulla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018. Tuttavia, ritiene che tali elementi non bastino a dimostrare che il Consiglio abbia effettivamente verificato il rispetto dei diritti fondamentali del ricorrente nel procedimento 521, né che abbia esaminato in modo adeguato le contestazioni puntuali sollevate dal ricorrente.
In particolare, il Tribunale rileva che:
- la decisione del 5 ottobre 2018 era un atto procedurale incidentale e non dimostrava di per sé che il procedimento fosse stato avviato e condotto nel rispetto dei diritti della difesa;
- dagli atti non risulta che il Consiglio abbia davvero considerato le osservazioni del ricorrente sul fatto che la decisione non fosse appellabile;
- il Consiglio non ha verificato in modo sufficiente le contestazioni relative alla rappresentanza in udienza, poiché il ricorrente sosteneva di non essere stato assistito dai suoi difensori designati ma da un difensore d’ufficio;
- non è stata adeguatamente verificata la questione dell’asserita iscrizione del nome del ricorrente in un elenco Interpol, elemento rilevante anche ai sensi del codice di procedura penale ucraino;
- non risulta un esame serio del profilo della durata ragionevole del procedimento, nonostante il lungo periodo di inattività e il fatto che, a distanza di anni dall’avvio delle indagini, il procedimento fosse ancora nella fase preliminare.
Il Tribunale sottolinea inoltre che altre decisioni giudiziarie invocate dal Consiglio erano di natura cautelare o procedurale e, quindi, non erano idonee, da sole, a dimostrare che la decisione di avviare e condurre i procedimenti penali fosse stata adottata nel rispetto dei diritti fondamentali del ricorrente.
Esito e dispositivo
Il Tribunale conclude che non è dimostrato che il Consiglio, prima dell’adozione degli atti impugnati, si sia assicurato del rispetto, da parte delle autorità ucraine, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. Ne deriva un errore di valutazione che inficia il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco.
Di conseguenza, la decisione (PESC) 2019/354 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Klymenko. Il Tribunale condanna il Consiglio alle spese.
Principio desumibile dalla sentenza
In materia di misure restrittive fondate su procedimenti penali di uno Stato terzo, il Consiglio non può limitarsi a prendere atto dell’esistenza di un’indagine o di atti procedurali interni: deve verificare concretamente che il procedimento sul quale fonda l’iscrizione o il mantenimento in elenco sia stato avviato e condotto nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva, e deve darne conto nella motivazione dell’atto.
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