Tribunale, Sentenza T-552/19
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 giugno 2020. — Malacalza Investimenti Srl contro Banca centrale europea. — Accesso ai documenti – Decisione della BCE di porre Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria – Diniego di accesso – Procedimento in contumacia. — Causa T-552/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato il diniego della BCE che negava a Malacalza Investimenti l’accesso a documenti relativi alla messa in amministrazione straordinaria di Banca Carige. La BCE aveva invocato una presunzione generale di riservatezza e la tutela degli interessi commerciali senza un esame concreto dei documenti. Poiché la BCE era in contumacia e il ricorso non appariva manifestamente infondato o irricevibile, il Tribunale ha accolto le conclusioni della ricorrente e condannato la BCE alle spese.
Accesso ai documenti della BCE relativi alla decisione di porre Banca Carige sotto amministrazione straordinaria e legittimità del diniego fondato su presunzioni di riservatezza e segreto professionale.
La questione giuridica
Se la BCE potesse negare l’accesso ai documenti richiesti facendo leva, da un lato, su una presunzione generale di riservatezza riferita agli atti adottati nell’ambito della vigilanza prudenziale e, dall’altro, sulla tutela degli interessi commerciali e della riservatezza delle informazioni, senza esame concreto e specifico dei singoli documenti, nonché se tali motivazioni fossero superate dalla pubblicazione di estratti della decisione contestata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione della BCE di diniego di accesso perché, nel contesto del procedimento in contumacia, non è emersa una manifesta infondatezza del ricorso: le censure contro l’esistenza di una presunzione generale di riservatezza per gli atti di vigilanza prudenziale e contro il diniego fondato in blocco sulla tutela della riservatezza e degli interessi commerciali non potevano essere respinte senza un esame del merito. In particolare, la BCE non poteva limitarsi a richiamare in astratto il segreto professionale e la riservatezza, né escludere a priori ogni rilievo della pubblicazione di estratti della decisione, e il ricorso risultava quindi né manifestamente irricevibile né manifestamente infondato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2004/258/CE della BCE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 7, paragrafi 2 e 3, della decisione 2004/258/CE
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione 2004/258/CE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Direttiva 2013/36/UE
- Articoli 53 e seguenti della direttiva 2013/36/UE
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 84 della direttiva 2014/59/UE
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 123, paragrafi 1 e 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 88
Accesso ai documenti della BCE relativi alla messa di Banca Carige sotto amministrazione straordinaria
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Malacalza Investimenti Srl contro la BCE avverso la decisione LS/LdG/19/185 del 12 giugno 2019, con cui l’istituzione ha negato l’accesso a documenti concernenti la decisione del 1o gennaio 2019 di porre Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria. Il Tribunale decide in un contesto di contumacia della BCE e affronta, in via preliminare, il tema della ricevibilità e dell’infondatezza manifesta del ricorso, oltre alle ragioni sostanziali del diniego di accesso.
Fatti e procedimento amministrativo
Malacalza Investimenti era il maggiore azionista di Banca Carige, con una partecipazione diretta del 27,555% del capitale. Dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione nel settembre 2018 e il respingimento, da parte dell’assemblea, di un aumento di capitale da 400 milioni di euro, la BCE adottava il 1o gennaio 2019 una decisione che poneva Banca Carige sotto amministrazione straordinaria, disponendo lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza.
La decisione non veniva pubblicata; la BCE diffondeva soltanto un comunicato stampa, senza rivelare le motivazioni. La ricorrente presentava quindi una domanda di accesso ai documenti ai sensi della decisione 2004/258/CE, chiedendo la decisione del 1o gennaio 2019, i suoi allegati, altre decisioni scritte, comunicazioni e verbali intercorsi tra BCE e organi di Banca Carige nel periodo 30 novembre 2018-2 gennaio 2019. La BCE prorogava i termini di risposta e, con decisione del 13 marzo 2019, respingeva integralmente la richiesta; la successiva domanda di conferma veniva anch’essa respinta il 12 giugno 2019.
Contenuto della decisione impugnata
La BCE distingueva quattro categorie di documenti: la decisione del 1o gennaio 2019; il piano di conversione del capitale e altre decisioni scritte; le comunicazioni scritte tra BCE e consiglio di amministrazione; i verbali delle riunioni. Per il primo documento negava l’accesso in base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2004/258, ritenendo che tale disposizione esprimesse una presunzione generale di riservatezza per tutti i fascicoli della vigilanza prudenziale, in combinato con il segreto professionale sancito dal regolamento n. 1024/2013, dalla direttiva 2013/36/UE e dalla direttiva 2014/59/UE.
Per gli altri documenti il diniego si fondava sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della decisione 2004/258, per la tutela sia della riservatezza delle informazioni sia degli interessi commerciali di Banca Carige. La BCE non effettuava un esame concreto e specifico dei singoli documenti, ritenendo assente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale, prima di esaminare il merito, verifica se la BCE fosse in contumacia e se, in applicazione dell’articolo 123 del regolamento di procedura, dovessero essere accolte le conclusioni della ricorrente. In tale contesto accerta che:
- il controricorso della BCE era tardivo;
- il ricorso non era manifestamente irricevibile, poiché diretto contro una decisione della BCE adottata nei confronti della ricorrente;
- il Tribunale era competente ai sensi degli articoli 263 e 256 TFUE;
- il ricorso non era manifestamente infondato, perché le censure sulla presunzione generale di riservatezza e sull’interpretazione delle norme di segreto professionale sollevavano questioni non pretestuose.
Ragionamento del Tribunale sul diniego di accesso
Senza entrare nel merito completo della controversia, il Tribunale rileva che le argomentazioni della ricorrente non potevano essere considerate manifestamente infondate. In particolare, la ricorrente contestava l’esistenza stessa di una presunzione generale di riservatezza applicabile alle decisioni con cui la BCE pone un ente creditizio in amministrazione straordinaria; inoltre richiamava la giurisprudenza, in particolare la sentenza Baumeister, per affermare che le norme sul segreto professionale non comportano un obbligo assoluto di riservatezza, ammettendo talune divulgazioni.
La ricorrente contestava anche il fatto che la decisione del 1o gennaio 2019 fosse stata oggetto di pubblicazione, seppure mediante estratti fotografati da un quotidiano italiano. Secondo il Tribunale, tale circostanza non poteva essere scartata a priori, perché poteva incidere sulla valutazione dei rischi connessi alla divulgazione, in linea con la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente.
Decisione e dispositivo
Poiché la BCE non aveva risposto tempestivamente e il ricorso non risultava né manifestamente irricevibile né manifestamente infondato, il Tribunale accoglie le conclusioni della ricorrente ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura. La decisione LS/LdG/19/185 della BCE viene quindi annullata e la BCE è condannata alle spese.
Principi rilevanti per la pratica
La pronuncia evidenzia che, in materia di accesso ai documenti della BCE, il diniego non può essere giustificato in modo puramente astratto mediante il richiamo a una presunzione generale di riservatezza o alla tutela del segreto professionale, se la controversia pone questioni non manifestamente infondate sulla portata concreta di tali eccezioni. La pubblicazione, anche parziale o non ufficiale, di contenuti della decisione richiesta può inoltre rilevare nella valutazione della riservatezza e degli effetti di una divulgazione.
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