Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-570/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020. — HF contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Funzione pubblica – Parlamento europeo – Agente contrattuale – Articoli 12 bis e 24 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Rigetto della domanda di assistenza – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Portata del sindacato giurisdizionale. — Causa C-570/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione del Parlamento che respingeva la domanda di assistenza di HF per asserite molestie psicologiche. Ha ritenuto che la ricorrente dovesse essere ascoltata in modo effettivo e che, prima del rigetto, dovesse ricevere almeno una sintesi anonimizzata delle dichiarazioni dei testimoni e del parere istruttorio utilizzati dall’amministrazione. È stato inoltre respinto l’appello incidentale del Parlamento, dichiarato irricevibile perché meramente volto a ottenere una sostituzione di motivi.

Molestie psicologiche nel rapporto di lavoro UE: diritto di essere ascoltato della presunta vittima nell’istruttoria di una domanda di assistenza e comunicazione, almeno in forma sintetizzata e anonimizzata, degli elementi raccolti dall’amministrazione.

La questione giuridica

La Corte era chiamata a stabilire, in un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale, se il diritto di essere ascoltato ex articolo 41 della Carta imponga all’istituzione, prima di rigettare una domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche, di comunicare alla persona interessata almeno una sintesi anonimizzata delle dichiarazioni dei testimoni e degli elementi raccolti dal comitato consultivo; inoltre se il Tribunale avesse errato nel considerare legittima la mancata comunicazione dei resoconti di audizione e nel valutare la portata del controllo giurisdizionale.

Principio di diritto

Nel procedimento amministrativo con cui un’istituzione dell’Unione decide su una domanda di assistenza per asserite molestie psicologiche, la presunta vittima deve poter esercitare utilmente il diritto di essere ascoltata prima dell’adozione della decisione sfavorevole. Se l’amministrazione fonda il proprio rigetto anche su dichiarazioni di testimoni e su un parere istruttorio, essa non può limitarsi a negarne ogni comunicazione per ragioni di riservatezza, ma deve almeno trasmettere alla persona interessata una sintesi anonimizzata o comunque adattata dei contenuti rilevanti, salvo le parti strettamente coperte da esigenze legittime di segretezza. La mancata comunicazione di tali elementi, quando sono stati utilizzati per la decisione, costituisce violazione dell’articolo 41 della Carta e comporta l’annullamento della decisione se non si può escludere che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.

Norme richiamate

  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 178 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea

Molestie psicologiche e diritto di essere ascoltato nella procedura di assistenza del personale UE

La causa riguarda un’impugnazione proposta da HF, agente del Parlamento europeo, contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso avverso il rigetto della sua domanda di assistenza ex articolo 24 dello statuto, presentata per asserite molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis. La Corte esamina soprattutto la portata del diritto di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41 della Carta, nel contesto di un’istruttoria amministrativa interna fondata su audizioni di testimoni e su un parere del comitato consultivo competente in materia di molestie.

Fatti e procedimento amministrativo

HF aveva lavorato presso l’unità Audiovisivi della DG Comunicazione del Parlamento con diversi status tra il 2005 e il 2015. Con lettera dell’11 dicembre 2014 aveva chiesto assistenza, lamentando molestie psicologiche da parte del capo unità e chiedendo misure urgenti di protezione nonché l’avvio di un’indagine amministrativa. Il direttore generale del personale le aveva inizialmente disposto una riassegnazione per allontanarla dal presunto molestatore, ma in seguito aveva comunicato l’intenzione di respingere la domanda di assistenza dopo aver consultato il comitato consultivo e ascoltato il capo unità e numerosi membri del personale.

HF aveva chiesto di ottenere la relazione o, comunque, i risultati dell’istruttoria. L’amministrazione le aveva risposto che il comitato consultivo aveva trasmesso solo un parere conclusivo nel senso dell’assenza di molestie e che, per ragioni di riservatezza, non vi era alcun diritto alla comunicazione della relazione d’indagine o dei resoconti di audizione. Con decisione del 3 giugno 2016, l’AACC aveva poi rigettato la domanda di assistenza, negando l’esistenza di molestia psicologica. Il reclamo amministrativo era stato respinto dal segretario generale del Parlamento.

Sentenza del Tribunale e impugnazioni

In primo grado HF aveva chiesto l’annullamento della decisione di rigetto e il risarcimento del danno morale. Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso. In impugnazione principale, HF deduceva tre motivi, relativi in sostanza alla violazione del diritto di essere ascoltata, a un difetto di motivazione e a errori di diritto nella valutazione della molestia e dell’obbligo di assistenza. Il Parlamento proponeva un’impugnazione incidentale, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere comunicabile il parere del comitato consultivo e nel non limitarsi a un controllo dell’errore manifesto di valutazione.

Ricevibilità dell’impugnazione incidentale

La Corte respinge anzitutto l’impugnazione incidentale come irricevibile. Il Parlamento non era soccombente in primo grado, poiché il Tribunale aveva respinto il ricorso della ricorrente. I motivi dell’impugnazione incidentale miravano in realtà solo a ottenere una sostituzione di motivi rispetto alla sentenza impugnata, senza soddisfare i requisiti dell’articolo 178 del regolamento di procedura. La domanda del Parlamento relativa alle spese è stata anch’essa respinta, poiché un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente le spese.

Il diritto di essere ascoltato ex articolo 41 della Carta

La Corte concentra poi l’esame sul primo motivo dell’impugnazione principale. Ricorda che il diritto di essere ascoltato consente all’interessato di esporre utilmente e in modo efficace il proprio punto di vista prima dell’adozione di un provvedimento individuale che gli arrechi pregiudizio, e che ciò vale anche nelle procedure interne di assistenza per molestie psicologiche.

Nel caso di specie, HF era stata informata dei motivi dell’intenzione di rigetto, ma non aveva potuto conoscere né il parere del comitato consultivo né i resoconti delle audizioni dei testimoni, pur essendo tali elementi stati effettivamente utilizzati dall’amministrazione per adottare la decisione finale. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza OZ/BEI, secondo cui la riservatezza delle testimonianze può essere salvaguardata, ma non fino al punto da svuotare il diritto di difesa o di essere ascoltato della sua effettività.

Bilanciamento con la riservatezza delle testimonianze

La Corte afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere sufficiente il generico richiamo alla riservatezza per escludere ogni comunicazione dei resoconti di audizione. Quando la decisione amministrativa si fonda su tali documenti, la persona interessata deve poterli contestare almeno attraverso una sintesi anonimizzata o comunque attraverso una presentazione del loro contenuto che consenta osservazioni utili, salvo i limiti strettamente necessari a proteggere l’anonimato e gli interessi legittimi dei testimoni.

La Corte osserva che tecniche di anonimizzazione, sintesi e schermatura parziale sono compatibili con la tutela della riservatezza e possono essere adottate senza compromettere l’efficacia dell’istruttoria. Nel caso concreto, il fatto stesso che il Tribunale avesse disposto in giudizio la produzione di versioni anonimizzate e parzialmente oscurate dei resoconti dimostrava che una conciliazione tra riservatezza e diritto di essere ascoltato era possibile.

Conseguenze della violazione procedurale

La mancata comunicazione di almeno una sintesi anonimizzata delle dichiarazioni dei testimoni ha impedito a HF di formulare osservazioni utili prima del rigetto. La Corte ritiene che tale irregolarità abbia inevitabilmente inciso sul parere del comitato consultivo e sulla decisione dell’AACC, non potendosi escludere che, se la ricorrente fosse stata effettivamente ascoltata su quegli elementi, l’esito del procedimento sarebbe potuto essere diverso. Per questo motivo la Corte annulla sia la sentenza del Tribunale sia la decisione amministrativa del 3 giugno 2016.

Domanda di risarcimento danni

Quanto alla domanda di risarcimento del danno morale, la Corte ritiene che l’annullamento della decisione controversa costituisca un ristoro adeguato del pregiudizio lamentato nel caso concreto. Di conseguenza, la domanda risarcitoria diviene priva di oggetto e non vi è luogo a statuire ulteriormente sul punto.

Dispositivo e spese

La Corte annulla la sentenza impugnata, annulla la decisione del direttore generale del personale del Parlamento che aveva respinto la domanda di assistenza, respinge il ricorso per il resto e condanna il Parlamento a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute da HF nei due gradi di giudizio. La pronuncia conferma che, nelle procedure interne dell’Unione per asserite molestie psicologiche, il diritto di essere ascoltato non può essere neutralizzato da un richiamo astratto alla riservatezza, ma richiede una concreta messa a disposizione dell’interessato degli elementi essenziali dell’istruttoria in forma compatibile con la tutela dei testimoni.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uemolestie psicologichediritto di difesadiritto di essere ascoltatotutela giurisdizionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.