Corte di giustizia, Sentenza C-380/19
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2013/11/UE – Risoluzione alternativa delle controversie – Articolo 13, paragrafi 1 e 2 – Informazioni obbligatorie – Accessibilità delle informazioni. — Causa C-380/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che l’obbligo informativo ADR previsto dalla direttiva 2013/11 è rigoroso quanto alla collocazione delle informazioni: se il professionista pubblica le condizioni generali sul sito, deve inserivi anche i riferimenti agli organismi ADR competenti. Non conta che il sito non serva alla conclusione del contratto, né che l’informazione sia resa altrove nel sito o in un documento separato consegnato più tardi. La pronuncia rafforza la trasparenza precontrattuale e la facile reperibilità delle informazioni per i consumatori.
Obbligo del professionista di inserire nelle condizioni generali pubblicate sul sito web le informazioni sugli organismi ADR competenti, anche se il sito non consente la conclusione del contratto online.
La questione giuridica
Se l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/11 imponga al professionista che pubblichi sul proprio sito web le condizioni generali, ma non concluda contratti online con i consumatori, di inserire in tali condizioni le informazioni sull’organismo ADR competente; se sia sufficiente indicarle altrove nel sito; e se possa bastare un documento separato consegnato al momento della conclusione del contratto.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/11 impone al professionista che renda accessibili sul proprio sito web le condizioni generali di inserire in tali condizioni le informazioni sull’organismo o sugli organismi ADR competenti, quando egli vi abbia aderito o vi sia tenuto; non è sufficiente pubblicare tali informazioni in altre sezioni del sito né fornirle solo in un documento separato al momento della conclusione del contratto. L’obbligo vale anche se il sito non è utilizzato per concludere contratti online, poiché la disponibilità delle condizioni generali sul sito basta a far scattare l’onere informativo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/11/UE
- Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2013/11/UE
- Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2013/11/UE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera t), direttiva 2011/83/UE
Obbligo di indicare le informazioni ADR nelle condizioni generali pubblicate online
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf nell’ambito di una controversia tra un’associazione di consumatori tedesca e la Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2013/11/UE sull’ADR dei consumatori, con particolare attenzione alla collocazione delle informazioni che il professionista deve fornire sui meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Fatti e procedimento principale
La banca convenuta gestiva un sito web sul quale non era possibile concludere contratti, ma dal quale potevano essere scaricate le condizioni generali in formato PDF. Nelle note legali del sito era indicata la volontà o l’obbligo della banca di partecipare a una procedura ADR; inoltre, al momento della conclusione dei contratti, il cliente riceveva un distinto documento tariffario contenente tali informazioni, mentre le condizioni generali scaricabili non le riportavano.
L’associazione di consumatori ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 36 del VSBG tedesco, in attuazione della direttiva 2013/11, l’informazione dovesse essere inserita nelle condizioni generali. Il giudice del rinvio ha chiesto se l’obbligo sorga già quando il professionista renda scaricabili le condizioni generali sul sito, se le informazioni possano essere collocate in altre sezioni del sito e se sia sufficiente un documento separato consegnato al momento della stipula.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2013/11/UE, in particolare l’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 3, paragrafo 3;
- la direttiva 2011/83/UE, articolo 6, paragrafo 1, lettera t);
- i considerando 1, 2, 5, 7, 47 e 48 della direttiva 2013/11.
Il considerando 47 sottolinea l’esigenza che il consumatore possa identificare rapidamente l’organismo ADR competente e sapere se il professionista intende partecipare alla procedura.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal dato letterale dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2013/11: le informazioni devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e, se del caso, nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi.
Secondo la Corte, l’espressione "e se del caso" non lascia spazio a una semplice informazione alternativa in altre parti del sito: se le condizioni generali sono disponibili sul sito, l’informazione ADR deve comparire proprio in tali condizioni. La collocazione in altre sezioni del sito non basta.
La Corte valorizza anche la ratio della direttiva: garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e assicurare che essi possano conoscere tempestivamente gli organismi ADR competenti. In questa prospettiva, la Corte richiama anche l’articolo 6, paragrafo 1, lettera t), della direttiva 2011/83, che impone un’informazione precontrattuale sulla possibilità di ricorrere a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso. L’informazione deve dunque essere resa in tempo utile, e non soltanto al momento della conclusione del contratto o in un documento separato consegnato in quella fase.
Soluzione adottata
La Corte risponde che un professionista che renda accessibili sul proprio sito web le condizioni generali, pur senza concludere contratti online, è comunque tenuto a inserire in tali condizioni le informazioni sugli organismi ADR competenti, se vi è soggetto o vi ha aderito. Non è sufficiente pubblicare tali informazioni altrove sul sito né consegnarle solo in un documento separato al momento della conclusione del contratto.
Principio affermato
La decisione afferma un criterio di forte prossimità informativa: quando il professionista utilizza il sito per rendere disponibili le condizioni generali, le informazioni ADR devono essere integrate in quelle condizioni, così da essere immediatamente reperibili dal consumatore prima della scelta contrattuale. La mera accessibilità in altre sezioni del sito o in un documento successivo non soddisfa l’obbligo imposto dal diritto dell’Unione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici, la sentenza impone un controllo puntuale della documentazione online: se le condizioni generali sono pubblicate sul sito, esse devono contenere anche l’indicazione dell’organismo ADR competente e del relativo sito web, quando il professionista è soggetto a tale sistema o vi si impegna. Per i professionisti assistiti da consulenti legali e fiscali, il punto è rilevante nella predisposizione di siti web, condizioni generali e flussi informativi precontrattuali, per evitare contestazioni in materia di pratiche commerciali e trasparenza verso i consumatori.
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