Ordinanza n. 2579/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento relativo alla sede di servizio richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. La controversia riguardava il provvedimento dell’Amministrazione della Difesa che, nel valutare la richiesta di assegnazione o trasferimento presso la sede richiesta, aveva considerato la situazione di sottoalimentazione dell’organico del Reggimento Logistico “Sassari” di Cagliari, presso il quale l’interessato presta servizio, nonché l’assenza, nella sede richiesta, di posizioni occupabili coerenti con la professionalità posseduta. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nell’ambito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello non meritevole di accoglimento. Ha considerato corretta la valutazione dell’Amministrazione circa la sottoalimentazione dell’organico del Reggimento Logistico “Sassari” di Cagliari e circa l’assenza di posizioni disponibili nella sede richiesta compatibili con la professionalità del militare, circostanze che impedivano il suo proficuo impiego presso tale sede. Per questa ragione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris e ha respinto l’appello cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità legate alla peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della misura di oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’appello avverso un’ordinanza di rigetto della sospensione può essere respinto per insussistenza del fumus boni iuris quando, a un sommario esame, il provvedimento amministrativo risulti fondato su una valutazione coerente delle esigenze organizzative dell’amministrazione e dell’assenza di posizioni disponibili compatibili con la professionalità dell’interessato.
- Nella gestione del personale militare, la valutazione delle esigenze di organico e del proficuo impiego del dipendente costituisce elemento rilevante per decidere su una richiesta di assegnazione o trasferimento; in sede cautelare, tale valutazione può escludere il fumus boni iuris della pretesa del richiedente se appare correttamente apprezzata dall’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 1272/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3652/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3653/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3654/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3655/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3656/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →