Sentenza n. 1380/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 392/24, emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 392/2024, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 392/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni o fornire indicazioni sull’esecuzione. Sono risultate documentate la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo in data 9 dicembre 2024; il ricorso è stato quindi proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il rispetto del termine dilatorio. Nel merito, ha rilevato che l’inadempimento dell’Amministrazione era rimasto incontestato e che erano incontestati anche l’an e il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi € 1.500,00, oltre agli interessi dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività connessa ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ricorso per l’esecuzione del giudicato
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile nei confronti dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire, pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico considerato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l’esecuzione del titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di eseguire puntualmente il comando giudiziale, quando siano documentati il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato, la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento allegato dal ricorrente né fornisce elementi sull’esecuzione, e risultano incontestati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento specifico del giudicato, indicando contenuto e termine dell’obbligazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza successiva al termine assegnato all’amministrazione, anche individuando un organo pubblico con facoltà di delega interna.
- L’attività del commissario ad acta non comporta la liquidazione di un compenso quando costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio cui appartiene.
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