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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25105/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IVA e IRAP e irrogando sanzioni, sulla base di una verifica svolta presso i locali della società per le annualità 2005-2007. L’accertamento si fondava, da un lato, sulla ritenuta inesistenza di operazioni infragruppo/subappalto con altre società e, dall’altro, su operazioni di acquisto ed esportazione intracomunitaria di macchinari ritenute fittizie, funzionali a indebita detrazione/credito IVA. La società aveva impugnato l’atto e, dopo il rigetto nei primi due gradi, ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo: omessa pronuncia sulla sospensione cautelare; nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia su eccezioni relative alla legittimazione/potere degli organi che avevano eseguito la verifica; incompetenza territoriale e funzionale della Direzione Regionale; mancato contraddittorio endoprocedimentale; carenza di motivazione dell’avviso; inutilizzabilità delle prove raccolte oltre il termine di permanenza; violazione dell’onere della prova; erronea valorizzazione di un diverso esito relativo ad altra annualità; extrapetizione/omessa pronuncia e illegittimità dell’accertamento induttivo; mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso; infondatezza dell’accertamento induttivo fondato su dati parziali e presunzioni illogiche.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: la mancata decisione sull’istanza cautelare non ha causato pregiudizio perché la definizione del merito rende irrilevante la sospensione; la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, essendo ricostruibile il percorso logico seguito dal giudice regionale anche per relationem; la verifica svolta dalla Direzione Regionale era legittima in base all’autonomia organizzativa dell’Agenzia delle entrate e i dati potevano essere trasmessi alla Direzione provinciale competente per l’emissione dell’avviso; non sussisteva un vizio invalidante per mancato contraddittorio, anche perché la contribuente aveva partecipato alla verifica e, comunque, non aveva allegato in concreto quali difese decisive avrebbe potuto svolgere; l’atto era adeguatamente motivato per relationem; la violazione del termine di permanenza non determina inutilizzabilità delle prove; l’Amministrazione aveva assolto l’onere probatorio mediante plurimi riscontri; la diversa decisione su altra annualità non spiegava effetti vincolanti, mancando identità dei presupposti di fatto e non essendo dimostrato il giudicato; le ulteriori censure erano generiche o comunque infondate, poiché l’accertamento induttivo era consentito in presenza di omessa presentazione della dichiarazione e di gravi elementi presuntivi concordanti. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima l’accertamento induttivo in presenza di omissione dichiarativa e consente di fondare la pretesa su dati e notizie comunque raccolti, anche presuntivi.

  • art. 41, d.l. n. 331 del 1993

    richiamato per le cessioni intracomunitarie senza applicazione dell’IVA, ritenute nel caso di specie inesistenti.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    la mancata decisione sull’istanza cautelare non rileva quando il merito viene definito, perché la sospensione cessa con la sentenza di primo grado.

  • art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992

    in appello è esperibile la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, non quella dell’atto in sé.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se apparente, ossia se non consente il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova delle contestazioni fiscali grava sull’Amministrazione, che nel caso concreto è stata ritenuta averlo assolto.

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la disciplina dell’accertamento e per i poteri di verifica e accertamento dell’amministrazione finanziaria.

  • l. n. 241 del 1990

    richiamata ai fini delle doglianze sulla motivazione e sulla legittimità del procedimento amministrativo.

  • l. n. 212 del 2000

    richiamata per contraddittorio endoprocedimentale, motivazione dell’atto e termine di permanenza dei verificatori.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    la motivazione dell’avviso è sufficiente se consente di comprendere la pretesa anche mediante rinvio ad atti conosciuti o conosciibili.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di motivazione dell’avviso IVA.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiede motivazione dell’atto impositivo e, nel caso, la motivazione per relationem è stata ritenuta valida.

  • art. 12 l. n. 212 del 2000

    il superamento del termine di permanenza dei verificatori non comporta, di per sé, nullità dell’atto né inutilizzabilità delle prove; il termine riguarda i soli giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997

    richiamato per evidenziare che la contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione dopo il PVC.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e sull’asserito mancato rilievo di fatti processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione giudiziale delle prove.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nella doglianza relativa alle difese dell’Ufficio e alla contestazione dei fatti.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di deposito delle difese e del materiale probatorio nel processo tributario.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre extrapetizione e omessa pronuncia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per l’accertamento IVA e la prova della pretesa erariale.

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro di legittimità dell’azione amministrativa.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva è ammissibile se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente e non atomisticamente.

  • art. 14 Cost.

    evocato dalla ricorrente per contestare la legittimità delle verifiche; la Corte ha ribadito che gli accessi fiscali sono consentiti nei limiti stabiliti dalla legge speciale.

Massime di principio

  • In tema di contenzioso tributario, la mancata pronuncia sull’istanza cautelare non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa se il giudizio viene definito nel merito, perché la sospensione perde efficacia con la decisione di primo grado.
  • La motivazione per relationem è legittima quando consente di ricostruire in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, mediante il rinvio alla decisione di primo grado e agli atti richiamati, senza cadere nella motivazione apparente.
  • L’Agenzia delle entrate può legittimamente svolgere attività istruttoria e di verifica anche tramite articolazioni regionali, secondo il proprio assetto organizzativo interno, purché gli esiti siano trasmessi all’ufficio competente per l’emissione dell’atto impositivo.
  • La violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva, nei tributi armonizzati, solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che il confronto avrebbe potuto condurre a un esito diverso; per i tributi non armonizzati non opera un obbligo generalizzato salvo previsione espressa.
  • Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta, di per sé, nullità dell’accertamento né inutilizzabilità delle prove raccolte, se la legge non collega a tale violazione una sanzione invalidante.
  • Nel processo tributario l’accertamento induttivo può reggersi su presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati globalmente secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza; il giudice di merito non può limitarsi a un esame atomistico degli elementi indiziari.
  • L’onere di provare il fondamento della pretesa fiscale resta in capo all’Amministrazione, ma può essere assolto anche tramite un quadro presuntivo plurimo e coerente che renda plausibile la ricostruzione del maggior imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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