Cassazione Civile, Ordinanza n. 25105/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IVA e IRAP e irrogando sanzioni, sulla base di una verifica svolta presso i locali della società per le annualità 2005-2007. L’accertamento si fondava, da un lato, sulla ritenuta inesistenza di operazioni infragruppo/subappalto con altre società e, dall’altro, su operazioni di acquisto ed esportazione intracomunitaria di macchinari ritenute fittizie, funzionali a indebita detrazione/credito IVA. La società aveva impugnato l’atto e, dopo il rigetto nei primi due gradi, ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo: omessa pronuncia sulla sospensione cautelare; nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia su eccezioni relative alla legittimazione/potere degli organi che avevano eseguito la verifica; incompetenza territoriale e funzionale della Direzione Regionale; mancato contraddittorio endoprocedimentale; carenza di motivazione dell’avviso; inutilizzabilità delle prove raccolte oltre il termine di permanenza; violazione dell’onere della prova; erronea valorizzazione di un diverso esito relativo ad altra annualità; extrapetizione/omessa pronuncia e illegittimità dell’accertamento induttivo; mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso; infondatezza dell’accertamento induttivo fondato su dati parziali e presunzioni illogiche.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: la mancata decisione sull’istanza cautelare non ha causato pregiudizio perché la definizione del merito rende irrilevante la sospensione; la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, essendo ricostruibile il percorso logico seguito dal giudice regionale anche per relationem; la verifica svolta dalla Direzione Regionale era legittima in base all’autonomia organizzativa dell’Agenzia delle entrate e i dati potevano essere trasmessi alla Direzione provinciale competente per l’emissione dell’avviso; non sussisteva un vizio invalidante per mancato contraddittorio, anche perché la contribuente aveva partecipato alla verifica e, comunque, non aveva allegato in concreto quali difese decisive avrebbe potuto svolgere; l’atto era adeguatamente motivato per relationem; la violazione del termine di permanenza non determina inutilizzabilità delle prove; l’Amministrazione aveva assolto l’onere probatorio mediante plurimi riscontri; la diversa decisione su altra annualità non spiegava effetti vincolanti, mancando identità dei presupposti di fatto e non essendo dimostrato il giudicato; le ulteriori censure erano generiche o comunque infondate, poiché l’accertamento induttivo era consentito in presenza di omessa presentazione della dichiarazione e di gravi elementi presuntivi concordanti. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l’accertamento induttivo in presenza di omissione dichiarativa e consente di fondare la pretesa su dati e notizie comunque raccolti, anche presuntivi.
art. 41, d.l. n. 331 del 1993
richiamato per le cessioni intracomunitarie senza applicazione dell’IVA, ritenute nel caso di specie inesistenti.
art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992
la mancata decisione sull’istanza cautelare non rileva quando il merito viene definito, perché la sospensione cessa con la sentenza di primo grado.
art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992
in appello è esperibile la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, non quella dell’atto in sé.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se apparente, ossia se non consente il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 2697 c.c.
l’onere della prova delle contestazioni fiscali grava sull’Amministrazione, che nel caso concreto è stata ritenuta averlo assolto.
d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la disciplina dell’accertamento e per i poteri di verifica e accertamento dell’amministrazione finanziaria.
l. n. 241 del 1990
richiamata ai fini delle doglianze sulla motivazione e sulla legittimità del procedimento amministrativo.
l. n. 212 del 2000
richiamata per contraddittorio endoprocedimentale, motivazione dell’atto e termine di permanenza dei verificatori.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la motivazione dell’avviso è sufficiente se consente di comprendere la pretesa anche mediante rinvio ad atti conosciuti o conosciibili.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di motivazione dell’avviso IVA.
art. 7 l. n. 212 del 2000
richiede motivazione dell’atto impositivo e, nel caso, la motivazione per relationem è stata ritenuta valida.
art. 12 l. n. 212 del 2000
il superamento del termine di permanenza dei verificatori non comporta, di per sé, nullità dell’atto né inutilizzabilità delle prove; il termine riguarda i soli giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato per evidenziare che la contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione dopo il PVC.
art. 115 c.p.c.
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e sull’asserito mancato rilievo di fatti processuali.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione giudiziale delle prove.
art. 167 c.p.c.
richiamato nella doglianza relativa alle difese dell’Ufficio e alla contestazione dei fatti.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di deposito delle difese e del materiale probatorio nel processo tributario.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre extrapetizione e omessa pronuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l’accertamento IVA e la prova della pretesa erariale.
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di legittimità dell’azione amministrativa.
art. 2729 c.c.
la prova presuntiva è ammissibile se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente e non atomisticamente.
art. 14 Cost.
evocato dalla ricorrente per contestare la legittimità delle verifiche; la Corte ha ribadito che gli accessi fiscali sono consentiti nei limiti stabiliti dalla legge speciale.
Massime di principio
- In tema di contenzioso tributario, la mancata pronuncia sull’istanza cautelare non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa se il giudizio viene definito nel merito, perché la sospensione perde efficacia con la decisione di primo grado.
- La motivazione per relationem è legittima quando consente di ricostruire in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, mediante il rinvio alla decisione di primo grado e agli atti richiamati, senza cadere nella motivazione apparente.
- L’Agenzia delle entrate può legittimamente svolgere attività istruttoria e di verifica anche tramite articolazioni regionali, secondo il proprio assetto organizzativo interno, purché gli esiti siano trasmessi all’ufficio competente per l’emissione dell’atto impositivo.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva, nei tributi armonizzati, solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che il confronto avrebbe potuto condurre a un esito diverso; per i tributi non armonizzati non opera un obbligo generalizzato salvo previsione espressa.
- Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta, di per sé, nullità dell’accertamento né inutilizzabilità delle prove raccolte, se la legge non collega a tale violazione una sanzione invalidante.
- Nel processo tributario l’accertamento induttivo può reggersi su presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati globalmente secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza; il giudice di merito non può limitarsi a un esame atomistico degli elementi indiziari.
- L’onere di provare il fondamento della pretesa fiscale resta in capo all’Amministrazione, ma può essere assolto anche tramite un quadro presuntivo plurimo e coerente che renda plausibile la ricostruzione del maggior imponibile.
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