Sentenza n. 1964/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1687/2025, recante condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1687/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 806,90, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha verificato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha previsto l’obbligo di trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti e ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Ha rigettato la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché le somme dovute producevano già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Ha posto le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, a carico del Ministero in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché il titolo esecutivo prevedeva già la corresponsione degli interessi sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione rileva ai fini della proponibilità dell’azione di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese del giudizio, avuto riguardo ai minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone il pagamento di somme di denaro e decorre inutilmente il termine legale per l’adempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La nomina del commissario ad acta può essere conferita a un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, purché disponga delle competenze necessarie; in tal caso non è dovuto un compenso quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa debitrice.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo già riconosce interessi sulle somme dovute, poiché la funzione coercitiva della penalità non si cumula automaticamente con gli accessori già previsti dal giudicato.
- L’inottemperanza non contestata dall’amministrazione, unita alla prova della notificazione del titolo e del suo passaggio in giudicato, legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
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