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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00752/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, confermando la qualificazione della condotta come artifici e raggiri e la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità. I motivi dedotti erano tre: il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della truffa; il secondo censurava la motivazione relativa all'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p.; il terzo contestava la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile per la parte riferita a condotte per le quali il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione, con specifico riferimento anche alla provvisionale. La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti perché sostanzialmente reiterativi di doglianze già dedotte e respinte in appello, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non risultava previamente dedotta in appello e quindi era inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha inoltre osservato che, comunque, la provvisionale assegnata in sede di condanna generica al risarcimento del danno non è impugnabile per cassazione perché non passa in giudicato ed è destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e della rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 7, c.p.

    richiamato come aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, ritenuta sussistente in relazione al valore non irrisorio dei telefoni cellulari consegnati

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la censura non dedotta con i motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano nella mera reiterazione di motivi già proposti in appello e disattesi dal giudice di merito, quando ciò comporti soltanto una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una lettura alternativa del compendio probatorio e della motivazione di merito se la sentenza impugnata risulta sorretta da argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche.
  • Le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, in forza del principio di devoluzione e della preclusione sancita dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La provvisionale riconosciuta alla parte civile in sede di condanna generica al risarcimento del danno non è autonomamente impugnabile per cassazione, poiché ha natura provvisoria e resta assorbita nella liquidazione definitiva del danno.
  • Ai fini dell'aggravante del danno di rilevante entità, il giudice può valorizzare il valore non marginale del bene oggetto della truffa e la consistenza economica della perdita subita dalla persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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