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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25511 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserita mancanza di motivi specifici ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 36 dello stesso decreto e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva formulato una motivazione apparente e apodittica. B.E. aveva riproposto in appello le ragioni già esposte nei ricorsi originari contro gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 2005-2008, contestando l'asserita fittizietà e antieconomicità dei contratti di cessione dei diritti di usufrutto sulle quote societarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo rispettato il principio di autosufficienza e rilevando che la CTR non aveva indicato le ragioni concrete dell'inammissibilità, integrando una carenza assoluta o apparenza di motivazione. La Corte ha inoltre chiarito che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni originarie di impugnazione può soddisfare l'onere dei motivi specifici previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, quando tali ragioni si contrappongano, anche implicitamente ma in modo inequivoco, alle argomentazioni della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame del merito e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno. L'onere di specificità è rispettato quando dall'atto, valutato nel suo complesso, risultano in modo chiaro e inequivoco i punti contestati e le ragioni del dissenso, anche mediante la riproposizione dei motivi originari contrapposti alla decisione di primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; una declaratoria di inammissibilità priva dell'indicazione delle ragioni concrete che la giustificano può integrare una carenza assoluta o una motivazione apparente.

  • Art. 132 c.p.c.

    La decisione deve essere sorretta da una motivazione comprensibile e non meramente apparente. Una motivazione apodittica, che non spieghi perché i motivi di appello sarebbero generici, non soddisfa tale requisito.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la violazione delle norme sulla motivazione e sui requisiti dell'atto di appello.

  • Artt. 342 e 434 c.p.c., come interpretati dalle Sezioni Unite n. 27199/2017

    L'atto di appello deve individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Le censure possono risultare anche implicitamente, purché siano ricavabili in modo inequivoco dall'atto nel suo complesso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la semplice riproposizione dei motivi originari può essere sufficiente per un appello specifico se, letta insieme alle conclusioni e alla sentenza di primo grado, rende chiaro il dissenso dell'appellante rispetto alle ragioni della decisione.
  • Non sono necessarie formule tecniche o una confutazione analitica di ogni frase della sentenza, ma l'atto deve consentire di individuare chiaramente i punti contestati e la richiesta rivolta al giudice d'appello.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello deve essere motivata concretamente: il giudice non può limitarsi ad affermare in modo apodittico che i motivi sono generici o non specifici.
  • La valutazione della specificità deve avvenire considerando l'intero atto di appello, senza frammentarlo o esaminare isolatamente singole parti.
  • L'accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio non comportano automaticamente la vittoria sul merito dell'accertamento fiscale: il giudice del rinvio deve ancora esaminare la fondatezza delle contestazioni relative agli avvisi di accertamento.

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