Cassazione Penale, Sentenza n. 10158/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sordi impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale in qualità di amministratore di diritto e di fatto della SO.C.E.I.S. s.r.l. (fallita il 27/12/2012). Ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione per mancata derubricazione a bancarotta semplice documentale sostenendo che non sussisterebbe il dolo specifico richiesto per la fattispecie più grave; 2) censura sulla qualificazione come amministratore di fatto (contestando l'assegnazione di tale veste); 3) censura per mancato prevalere delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto provata la sottrazione/occultamento di scritture contabili (anni 2008-2012, con consegna della contabilità a Sordi il 5/05/2011) e la distrazione di beni e prelievi ingenti (in particolare prelievo di 260.000 euro il 24/12/2010). Ha ritenuto che tali condotte fossero funzionali a ostacolare l'accertamento delle distrazioni e pertanto sussistesse il dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale; ha altresì confermato la qualità di amministratore di fatto di Sordi dopo la perdita della qualifica formale; ha respinto la doglianza sull'art. 69 c.p. ritenendo legittima e sufficientemente motivata la comparazione delle circostanze. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale nelle due varianti: 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture con dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e 'generale' (tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, realizzata con falsità originaria o omissioni, che richiede dolo generico).
art. 217 legge fallimentare
Previene la fattispecie di bancarotta semplice documentale: omissioni o carenze della tenuta della contabilità che non sono sorrette dal dolo specifico richiesto dall'art. 216; serve quale criterio distintivo tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale.
art. 69 cod. pen.
Stabilisce la regola di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la valutazione comparativa è sindacabile in sede di legittimità solo se emerge vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità nel giudizio di merito.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale citata per segnalare che il ricorso è stato trattato nelle forme previste (trattazione senza intervento delle parti); non incide sulla valutazione di merito.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale va distinta in due profili: la forma 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione) richiede dolo specifico con intento di procurare un ingiusto profitto o nuocere ai creditori; la forma 'generale' (contabilità tenuta in modo da impedire la ricostruzione) richiede dolo generico e si verifica solo su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati.
- L'omessa tenuta o la sottrazione di scritture contabili possono essere ricondotte alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale anche quando l'omissione è materiale, purché emerga che tale omissione sia stata volontaria e funzionale a realizzare l'ingiusto profitto o a ledere i creditori (cioè sia sorretta dal dolo richiesto).
- La sottrazione o occultamento delle scritture unita alla distrazione di beni o al dirottamento di liquidità su conti personali costituisce elemento probatorio forte per inferire il dolo specifico, se è dimostrabile che la condotta era finalizzata a impedire l'accertamento delle distrazioni.
- La qualifica di amministratore di fatto si configura quando una persona, pur cessata formalmente dalla carica, continua a dirigere e gestire l'ente; per la cassazione la mancata deduzione specifica e decisiva di detta questione rende la censura inammissibile.
- La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti ex art. 69 c.p. è valutazione di merito: la Corte di legittimità interviene solo se il giudizio è manifestamente arbitrario, illogico o privo di adeguata motivazione.
- In ricorso per cassazione l'impugnante deve indicare con specificità e dimostrare la decisività delle questioni sollevate: censure generiche o meramente riproduttive della motivazione di merito sono inammissibili.
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