Sentenza n. 183/2026 - Latina, Sezione 1
per - quanto al ricorso principale: A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della determinazione dirigenziale municipale n. 521, r.g.n. 2757, del 23 ottobre 2025, comunicata il successivo giorno 29, con la quale è stata aggiudicata alla controinteressata la procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e pronto intervento sociale per i comuni afferenti al distretto socio-assistenziale A, lotti 1 (CIG B6740AD0C8) e 2 (CIG B6740AE19B); 2) di tutti i verbali di gara e, in particolare, di quelli del 19 maggio 2025, 29 luglio 2025, 4 agosto 2025 e 16 settembre 2025; 3) della nota del Distretto socio-assistenziale FR A prot. n. 28568 del 7 agosto 2025; 4) della nota del Distretto socio-assistenziale FR A prot. n. 33213 del 5 settembre 2025; 5) del disciplinare, del capitolato e di tutti gli atti di gara; 6) della determinazione a contrarre n. 588, r.g.n. 2874, del 18 novembre 2024; 7) di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso a quelli impugnati; B) per la condanna dell’amministrazione alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, e accertamento del diritto al subentro; - quanto al ricorso incidentale, l’annullamento: 1) in parte qua e per quanto di ragione, della citata determinazione del 23 ottobre 2025, (Gara SUA n. 11/2025); 2) della mancata esclusione della ricorrente principale per l’insostenibilità dell’offerta; 3) di tutti i verbali di gara e segnatamente del verbale di prima seduta pubblica del 19 maggio 2025, del verbale di seduta riservata del 29 luglio 2025, del verbale di seconda seduta pubblica del 4 agosto 2025, del verbale di presa d’atto dei giustificativi del 16 settembre 2025, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione e la valutazione dell’offerta e dei giustificativi della ricorrente principale nei termini ivi indicati, in modo da determinare la sua collocazione al secondo posto della graduatoria; 4) della nota prot. n. 28568 del 7 agosto 2025, con la quale è stata ritenuta congrua l’offerta della ricorrente principale; 5) della nota prot. n. 33213 del 5 settembre 2025, nella parte in cui è stata ritenuta congrua l’offerta della ricorrente principale; 6) di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro relativi ai servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso e pronto intervento sociale, nonché gli atti della gara e la verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale, seconda classificata con 96,12 punti, ha impugnato l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato, deducendo: 1) erronea applicazione del meccanismo del cosiddetto secondo ribasso e mancata giustificazione dello stesso nell’ambito della verifica di anomalia; 2) sottostima del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali, con particolare riferimento ai coordinatori D3, agli operatori C1 e B1, alle aliquote INAIL, alle indennità e agli operatori in reperibilità; 3) omessa rilevazione di ulteriori profili di anomalia relativi all’organizzazione del servizio, alla sostituzione del personale, alle figure professionali aggiuntive e alla formazione; 4) anticipazione del giudizio favorevole di congruità mediante una nota precedente alla presentazione dei giustificativi e insufficiente motivazione del successivo giudizio positivo. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l’illegittimità della mancata esclusione della ricorrente principale per insostenibilità dell’offerta, rimodulazione delle spese generali e incidenza del secondo ribasso sull’utile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso principale in parte infondato e in parte inammissibile e il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il primo motivo è stato respinto perché la lex specialis prevedeva che il secondo ribasso fosse applicato ai ribassi già offerti per i due lotti e non direttamente ai costi orari; i calcoli dell’amministrazione e dell’aggiudicataria sono quindi risultati corretti. È stata esclusa anche la necessità di una giustificazione separata del secondo ribasso, trattandosi del risultato di un’operazione matematica inserita nella formazione unitaria del prezzo finale e coperta dalla complessiva relazione giustificativa, anche in ragione del margine prudenziale indicato dall’aggiudicataria. Il secondo motivo è stato respinto perché non è stata dimostrata la denunciata applicazione di un’aliquota INAIL ridotta, le tabelle ministeriali non prevedevano l’indennità di funzione contestata per i livelli indicati e le censure relative alle altre componenti del costo del lavoro erano generiche e non comprovate. La ricorrente non ha inoltre adeguatamente contestato il dato relativo al monte ore mediamente lavorato dall’aggiudicataria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante con una verifica giudiziale analitica delle singole voci dell’offerta, senza dimostrare errori macroscopici, illogicità o l’incidenza delle contestazioni sulla complessiva attendibilità dell’offerta. Il quarto motivo è stato respinto: la nota del 7 agosto 2025 aveva natura interlocutoria e non anticipava il giudizio finale; la valutazione definitiva del 5 settembre 2025 era successiva ai giustificativi e poteva motivare per relationem mediante il rinvio agli stessi. Il riferimento alla nota del 7 agosto nel verbale successivo è stato qualificato come mero refuso. Poiché il ricorso principale è stato respinto, l’aggiudicataria ha perso interesse all’esame del ricorso incidentale escludente. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento di euro 5.000,00 per spese in favore della Provincia e di euro 5.000,00 in favore del raggruppamento controinteressato, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’anomalia deve riguardare la sostenibilità complessiva dell’offerta; nel caso esaminato, la relazione giustificativa dell’aggiudicataria è stata ritenuta idonea a spiegare unitariamente la proposta economica, compreso il secondo ribasso.
art. 73 c.p.a.
“per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione”
La memoria di replica è ammissibile solo per contrastare deduzioni contenute in nuove memorie conclusionali delle controparti; in assenza di tali memorie, la replica è inammissibile.
art. 30 d.lgs. 36/2023
determinazione direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024
Le tabelle ministeriali richiamate dalla decisione costituiscono il parametro per la verifica dei costi della manodopera e delle componenti retributive applicabili ai diversi livelli contrattuali.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità, erroneità fattuale o manifesta irragionevolezza; non è consentita una autonoma verifica giudiziale della congruità delle singole voci dell’offerta.
- L’onere di contestare efficacemente il giudizio di non anomalia richiede l’allegazione e la prova di elementi pregnanti, evidenti e decisivi, quali lacune giustificative vistose o contraddizioni documentali non considerate dalla stazione appaltante; contestazioni generiche o meramente comparative non sono sufficienti.
- Quando la lex specialis prevede che un ulteriore ribasso sia applicato ai ribassi già offerti e non direttamente al prezzo o al costo orario, il calcolo deve essere eseguito secondo tale meccanismo vincolante; l’erronea applicazione della formula da parte del concorrente non dimostra l’illegittimità dell’aggiudicazione.
- Se un ulteriore ribasso è il risultato di una formula matematica prevista dalla lex specialis, esso non costituisce necessariamente un’autonoma componente di costo da giustificare separatamente, potendo essere assorbito nella valutazione globale della sostenibilità dell’offerta.
- Il giudizio positivo di congruità dell’offerta non richiede, di regola, una motivazione analitica e rafforzata: è sufficiente il rinvio alle giustificazioni prodotte dall’operatore economico; un onere motivazionale più intenso sussiste quando la stazione appaltante intende disattendere tali giustificazioni e disporre l’esclusione.
- Il ricorso incidentale escludente dell’aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale del concorrente secondo classificato è respinto e l’aggiudicatario non ha più bisogno di ottenere l’esclusione di quest’ultimo.
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