Cassazione Penale, Sentenza n. 49701/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per tentata rapina (capo A) e resistenza a pubblico ufficiale (capo B) - per Georgeva anche per lesioni personali. I motivi dedotti sono: 1) errata qualificazione giuridica della condotta come tentata rapina (rapina impropria) invece che come tentativo di furto e violenza a pubblico ufficiale; in particolare si eccepisce che non risultava provata la consapevolezza o l'accettazione, da parte di Kervalishvili, del rischio delle manifestazioni di violenza compiute dal coimputato; 2) vizio di motivazione e mancata adeguata rideterminazione della pena dopo l'esclusione, in appello, dell'aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n.1 (più persone riunite), con contestuale mancata giustificazione della congruità della sanzione rispetto alla fattispecie meno grave; 3) carenza motivazionale sulla derubricazione in tentata rapina semplice e sulla persistenza del trattamento sanzionatorio di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Kervalishvili e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha invece accolto parzialmente il ricorso di Enrico Georgeva limitatamente al trattamento sanzionatorio, annullando la sentenza impugnata soltanto sulla determinazione della pena e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la responsabilità penale degli imputati è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc.pen.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla figura del tentativo: la Corte ha ritenuto che la qualificazione come tentata rapina impropria sia conforme alla giurisprudenza quando atti idonei alla sottrazione siano seguiti da violenza compiuta per assicurare l'impunità, configurando il tentativo.
art. 628 cod. pen.
art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.
L'aggravante "delle più persone riunite" è stata esclusa in appello; la sua esclusione è centrale ai fini della riconsiderazione della dosimetria della pena, posto che la precedente comparazione tra aggravanti e attenuanti operata dal GUP veniva meno.
art. 116 cod. pen.
art. 116, secondo comma, cod. pen.
L'art. 116 (concorso anomalo di persone nel reato) è stato riconosciuto nei confronti di Kervalishvili come circostanza attenuante; la Corte osserva che l'uso di violenza, anche se compiuto da un coautore, può essere logicamente prevedibile e rilevare ai fini dell'applicazione dell'attenuante.
art. 69 cod. pen.
Richiamato nei motivi relativi al giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti: la Corte ricorda che, in tema di reato continuato, la comparazione rileva soprattutto per il fatto più grave e che l'esclusione dell'aggravante principale deve incidere sulla rideterminazione della pena.
art. 81 cod. pen.
Citato come principio generale: per reato continuato le circostanze rilevanti ai fini della comparazione sono quelle riferite al fatto più grave, mentre le altre incidono al più sull'aumento ex art. 81.
art. 130 cod. proc.pen.
La Corte fa riferimento alla correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 130 c.p.p.: la modifica del dispositivo in appello richiede che la motivazione tenga conto delle conseguenze processuali e sostanziali della correzione.
art. 624 cod. proc.pen.
Usato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza relativamente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, cioè che tale parte della decisione non è più impugnabile.
Massime di principio
- Quando, dopo atti idonei alla sottrazione, interviene violenza o minaccia per assicurare l'impunità, la condotta può essere qualificata come rapina impropria (tentata rapina) anche se la violenza è stata materialmente eseguita da un solo coautore; la qualificazione può estendersi ai compartecipi se l'evento violento è stato prevedibile nello svolgimento del piano criminoso.
- L'esclusione in appello di un'aggravante precedentemente ritenuta dal GUP impone al giudice di merito una nuova e motivata rideterminazione della pena: non è corretto lasciare immutato l'importo sanzionatorio senza spiegare perché le attenuanti già concesse non producano effetto dopo l'elisione dell'aggravante.
- Il riconoscimento del concorso anomalo (art. 116) può ridurre la responsabilità sanzionatoria di un compartecipe che non ha materialmente esercitato la violenza, ma la prevedibilità dell'evento violento può comunque far progredire la qualificazione in rapina impropria.
- I ricorsi alla Corte di Cassazione possono essere dichiarati inammissibili se carenti di specificità o manifestamente infondati; in tali ipotesi il ricorrente può essere condannato alle spese e, in presenza di profili di colpa, anche a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
- Quando la Corte annulla solo la determinazione della pena e rinvia, la statuizione di responsabilità rimane normalmente confermata e può essere dichiarata irrevocabile per quella parte, mentre il nuovo giudizio dovrà limitarsi a riconsiderare la dosimetria alla luce delle circostanze effettivamente operative.
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