Cassazione Penale, Sentenza n. 27157/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza del Tribunale di Nola dell'8/03/2024 che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., l'istanza del difensore di Aloia volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre precedenti sentenze di condanna (sent. 18/01/2010; sent. 11/01/2011; sent. 03/07/2012). Il ricorrente articolava due motivi: (1) nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., lamentando che l'ordinanza preclusiva del 26/10/2018 era stata acquisita al fascicolo senza consentire alla difesa di intervenire; (2) contraddittorietà della motivazione e travisamento per aver basato la decisione su un atto non presente nel fascicolo e non esibito al difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. poiché la nuova istanza costituiva mera riproposizione di una richiesta già rigettata, fondata sugli stessi elementi, senza nuovi fatti o documenti. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che l'ordinanza di inammissibilità poteva essere pronunciata de plano (senza contraddittorio) e che la scelta del Tribunale di svolgere comunque un'udienza non ha arrecato pregiudizio al ricorrente; la compressione del diritto di interloquire su una declaratoria preliminare di manifesta inammissibilità è consentita dalla norma. Quanto al secondo motivo, la mancata prova dell'assenza dell'atto nel fascicolo (mancanza di attestazione di cancelleria) e la possibilità di impugnare la declaratoria in Cassazione hanno reso infondato il rilievo. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare de plano l'inammissibilità di una richiesta manifestamente infondata o mera riproposizione di istanza già rigettata, con il fine di evitare decisioni contrastanti e prevenire abusi procedurali; legittima un controllo preliminare senza instaurare il contraddittorio
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per eccepire nullità per violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, ove la norma prevede la declaratoria de plano, la mancata instaurazione del contraddittorio non costituisce violazione per le fattispecie previste dall'art. 666, comma 2
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a favore della cassa per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente alle spese e ad euro 3.000
art. 606 cod. proc. pen.
Richiama la possibilità di impugnare in Cassazione le decisioni del giudice dell'esecuzione; la Corte osserva che il rimedio di legittimità assicura il contraddittorio e la tutela delle garanzie in un momento successivo
art. 111, comma secondo Cost.
Non impedisce procedure preliminari di controllo de plano come l'art. 666 c.p.p.; il diritto al giusto processo non impone l'applicazione generalizzata del contraddittorio a ogni decisione preliminare
art. 6 CEDU
Analogamente all'art. 111 Cost., non ostacola il meccanismo di declaratoria de plano dell'inammissibilità quando funzionale alla ragionevole durata del processo; la possibilità di ricorso a giudici superiori garantisce comunque il contraddittorio
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie/ammende per ricorsi manifestamente infondati; la sua menzione ha supportato la decisione di irrogare la somma a favore della cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludessero la colpa
art. 127, comma 9 e art. 591, comma 2 cod. proc. pen. (riferimenti dottrinali/giurisprudenziali)
Citati a sostegno della tesi che i controlli preliminari di ammissibilità senza contraddittorio sono comuni a varie procedure su istanza di parte e non contraddicono i principi costituzionali o convenzionali
Massime di principio
- Se si propone una nuova istanza identica a una già rigettata senza nuovi elementi di fatto o di diritto, il giudice dell'esecuzione può dichiararne l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p., anche de plano, per evitare decisioni contrastanti e abusi processuali
- La mancata instaurazione del contraddittorio nella fase di declaratoria di manifesta inammissibilità non costituisce automaticamente violazione dei diritti di difesa quando la normativa prevede il procedimento de plano; il ricorrente conserva il rimedio della Cassazione
- Se si contesta l'acquisizione o la presenza di un atto nel fascicolo, è necessario produrre una prova specifica (es. attestazione di cancelleria) per sostenere efficacemente la doglianza
- La scelta del giudice di svolgere comunque un'udienza invece del procedimento de plano beneficia il ricorrente ma non ne aggrava la posizione: non sussiste pregiudizio procedurale né motivo di annullamento per il solo fatto che sia stato adottato il rito partecipato
- Prima di riproporre istanze già respinte, è consigliabile introdurre elementi nuovi rilevanti (fatti, documenti, cambiamenti nella situazione giuridica) o impugnare il precedente provvedimento nel merito, altrimenti si rischiano inammissibilità e sanzioni economiche
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