Cassazione Civile, Ordinanza n. 25707/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condòmina)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme versate in sede di conversione del pignoramento emessa nel corso di una procedura espropriativa promossa nei suoi confronti dal condominio. L'opposizione era stata respinta in primo e in secondo grado. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione di varie norme in tema di compensazione, prova, efficacia del giudicato, esecuzione forzata e opposizioni esecutive, sostenendo l'esistenza di propri controcrediti verso il condominio derivanti da una serie di giudicati e lamentando una indebita duplicazione di pretese a suo danno. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che la sentenza di appello era stata resa in un giudizio inammissibile, perché contro le pronunce che definiscono le opposizioni ex art. 617 c.p.c. il rimedio esperibile era il ricorso per cassazione e non l'appello. Tale vizio processuale era rilevabile in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità, poiché emergeva dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il giudizio di appello non poteva essere proseguito per difetto di ammissibilità del gravame. Ne è seguita la definitività della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere al condominio le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali oltre spese forfetarie e accessori. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché il condominio intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 1241 c.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte non entra nel merito del suo utilizzo perché decide per una ragione processuale assorbente.
art. 1284 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello rilevata d'ufficio.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, senza valutazione nel merito per l'assorbente questione processuale.
art. 2700 c.c.
Richiamato nel motivo, ma non scrutinato per la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello.
art. 2909 c.c.
Richiamato con riferimento all'efficacia del giudicato, ma il motivo resta assorbito dal rilievo dell'inammissibilità dell'appello.
art. 12 disp. prel. c.c.
Citato nel motivo di ricorso; la Corte non affronta l'interpretazione della norma per la definizione processuale della controversia.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte si limita a osservare che l'inammissibilità dell'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
art. 543 c.p.c. e ss.
Richiamati nel motivo in relazione all'esecuzione forzata; non esaminati nel merito.
art. 615 c.p.c. e ss.
Richiamati nel motivo, ma la Corte decide sulla diversa questione della proposizione dell'appello contro una decisione resa in opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, senza sviluppo decisorio specifico.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indicato come parametro del ricorso per cassazione, ma il motivo non viene esaminato nel merito per il rilievo officioso del difetto di ammissibilità dell'appello.
art. 617 c.p.c.
La Corte afferma che le pronunce che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sono impugnabili con ricorso per cassazione, non con appello.
art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il giudizio non poteva essere proseguito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione, precisando che la cassazione senza rinvio non integra rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel passaggio sul contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Le decisioni che definiscono opposizioni agli atti esecutivi sono impugnabili con il solo ricorso per cassazione; l'appello proposto contro tali decisioni è inammissibile.
- L'inammissibilità dell'appello, quando emerga dagli atti e non sia stata esaminata dal giudice di secondo grado, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta il venir meno della prosecuzione del processo di impugnazione e la definitività della sentenza di primo grado.
- Quando la Corte cassa senza rinvio perché il giudizio di merito non poteva essere proseguito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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