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Sentenza

Sentenza n. 3298/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale Civile di Roma – Sez. III, adottata in data 19.3.2024, all’esito del procedimento esecutivo NRG. 21532/2019;

Giustizia amministrativa202503825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme adottata dal Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 552 c.p.c.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione delle somme pronunciata dal Tribunale di Roma il 19 marzo 2024 nell’ambito di un procedimento esecutivo, non opposta. Ha documentato di avere richiesto al Tribunale il certificato di mancata impugnazione, senza ottenere riscontro. L’INPS ha chiesto il rigetto sostenendo la mancata esecuzione in ragione del decesso del debitore, avvenuto anteriormente all’ordinanza. Il TAR ha rilevato che l’INPS non ha dedotto né provato di avere impugnato l’ordinanza e che la circostanza del decesso avrebbe dovuto essere rappresentata mediante la dichiarazione del terzo prevista dall’art. 547 c.p.c.; in mancanza, si è perfezionato il procedimento di non contestazione del credito del terzo pignorato ai sensi dell’art. 548 c.p.c.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha ritenuto dimostrata la definitività dell’ordinanza di assegnazione, poiché il ricorrente ha provato di aver richiesto il certificato di mancata impugnazione e l’INPS, cui incombeva l’onere della prova in applicazione del principio di vicinanza della prova, non ha provato alcuna impugnazione. Ha inoltre escluso che il decesso del debitore giustificasse il rifiuto di eseguire il provvedimento, poiché tale circostanza avrebbe dovuto essere dichiarata dall’INPS quale terzo pignorato. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 2 del 2012, il TAR ha affermato l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme ex art. 552 c.p.c. Ha ordinato all’INPS di eseguire il provvedimento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e ha nominato, per l’eventuale protratta inottemperanza, il Prefetto di Roma o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Le spese, liquidate in euro 700 oltre oneri di legge, sono state poste a carico dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR lo ha ritenuto applicabile all’ordinanza di assegnazione somme.

  • art. 552 c.p.c.

    Costituisce la base dell’ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal giudice dell’esecuzione, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 547 c.p.c.

    Impone al terzo pignorato di rendere la dichiarazione relativa alle somme dovute; il TAR ha ritenuto che il decesso del debitore avrebbe dovuto essere rappresentato dall’INPS in tale dichiarazione.

  • art. 548 c.p.c.

    “il procedimento di non contestazione del credito del terzo pignorato INPS risulta perfezionato”

    La mancata dichiarazione del terzo pignorato determina, nel caso esaminato, il perfezionamento del procedimento di non contestazione del credito, come già rilevato dall’ordinanza da eseguire.

Massime di principio

  • L’ordinanza di assegnazione delle somme adottata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 552 c.p.c., quando non opposta e divenuta definitiva, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostri di avere richiesto al giudice che ha emesso il provvedimento il certificato di mancata impugnazione e tale richiesta sia rimasta senza riscontro, spetta all’amministrazione resistente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, allegare e provare l’eventuale impugnazione del provvedimento.
  • Il terzo pignorato non può giustificare la mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione richiamando una circostanza, quale il decesso del debitore, che avrebbe dovuto essere rappresentata nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.; in mancanza, opera il procedimento di non contestazione previsto dall’art. 548 c.p.c., nei termini riconosciuti dal provvedimento da eseguire.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può essere corredato dalla fissazione di un termine per adempiere e dalla contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza, con un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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