Regolamento (UE) 2019/774
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per quanto riguarda l'applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la specifica tecnica di interoperabilità sul rumore del materiale rotabile, adattandola alla direttiva (UE) 2016/797 e introducendo un regime speciale per i carri merci esistenti sulle "tratte meno rumorose". La logica è ridurre in modo significativo il rumore ferroviario, soprattutto notturno, limitando la circolazione dei carri non adeguati dal 8 dicembre 2024, salvo eccezioni e deroghe temporanee o territoriali. Sono inoltre previsti obblighi di designazione e aggiornamento degli elenchi delle tratte meno rumorose, una futura valutazione della Commissione e una procedura specifica per verificare le prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito.
Modifica la STI "Materiale rotabile — Rumore" per i carri merci esistenti, introducendo la nozione di "tratte meno rumorose" e regole di esercizio/adeguamento per la riduzione del rumore ferroviario.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema ferroviario dell’Unione e, in particolare, al materiale rotabile rientrante nelle STI LOC&PAS (regolamento (UE) n. 1302/2014) e STI WAG (regolamento (UE) n. 321/2013), nonché all’esercizio dei carri merci sulle infrastrutture designate come "tratte meno rumorose". Il regolamento riguarda soprattutto i carri merci esistenti e la loro circolazione su determinate tratte ad alta intensità di traffico merci notturno; contiene inoltre casi specifici e deroghe territoriali per Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Belgio, Cechia, Francia, Italia, Regno Unito e per il tunnel della Manica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; le notifiche degli organismi di valutazione della conformità restano valide e, in via transitoria, gli organismi notificati ai sensi della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati "CE" fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno prorogato il recepimento della direttiva (UE) 2016/797.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 della Commissione: STI rumore e carri merci esistenti
Il regolamento interviene sulla specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema "Materiale rotabile — Rumore" per rafforzare la riduzione del rumore ferroviario, con particolare attenzione ai carri merci esistenti. Il contesto normativo è quello della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità ferroviaria e della strategia europea per le "tratte meno rumorose", intese come tratte con traffico merci notturno significativo.
Finalità e ratio dell’intervento
La Commissione richiama la persistenza del rumore ferroviario come grave minaccia per la salute umana e il rischio di risposte nazionali non coordinate, potenzialmente dannose per il mercato interno e per l’interoperabilità. La soluzione prescelta è quindi di livello unionale: rendere operativa, nella STI rumore, una disciplina specifica per le tratte meno rumorose e per i carri merci esistenti, promuovendo l’adeguamento dei carri mediante ceppi freno in materiale composito e altre soluzioni tecniche meno rumorose.
Ambito di applicazione tecnico e soggettivo
La STI, come modificata, si applica a tutto il materiale rotabile rientrante nel regolamento (UE) n. 1302/2014 (STI LOC&PAS) e nel regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG). Sul piano operativo, essa si applica all’esercizio dei carri merci utilizzati nell’infrastruttura ferroviaria designata come "tratte meno rumorose", in combinazione con la STI OPE di cui alla decisione 2012/757/UE. Restano previste categorie di casi specifici e deroghe territoriali per alcuni Stati membri e per il tunnel della Manica.
Definizione delle tratte meno rumorose
L’articolo 5 ter definisce la "tratta meno rumorosa" come una parte dell’infrastruttura ferroviaria lunga almeno 20 km, sulla quale il numero medio di treni merci che circolano quotidianamente nelle ore notturne supera 12. Il calcolo si basa sul traffico degli anni 2015, 2016 e 2017; se in un anno il traffico si discosta di oltre il 25 % dalla media per circostanze eccezionali, lo Stato membro può usare gli altri due anni per ricalcolare la media.
Designazione, pubblicazione e aggiornamento
Gli Stati membri devono designare le tratte meno rumorose secondo la procedura dell’appendice D.1 e trasmettere l’elenco all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento. L’Agenzia pubblica gli elenchi sul proprio sito. Gli Stati membri devono poi aggiornare tali elenchi almeno ogni cinque anni dopo l’8 dicembre 2024, secondo l’appendice D.2. Per l’aggiornamento si usano i dati degli ultimi tre anni disponibili; le tratte già designate restano tali salvo un calo del traffico superiore al 50 % e una media inferiore a 12 treni merci notturni al giorno.
Regola generale di divieto per i carri non conformi
Dal 8 dicembre 2024 i carri che rientrano nel regolamento (UE) n. 321/2013 ma non sono contemplati al punto 7.2.2.2 dell’allegato non possono circolare sulle tratte meno rumorose. Il regolamento distingue però numerose eccezioni, deroghe e regimi transitori, sia per categorie di carri sia per specifici Stati membri o tratte internazionali.
Carri ammessi e soluzioni tecniche considerate equivalenti
Sono ammessi sulle tratte meno rumorose, entro la loro area d’uso, i carri già certificati sulla base delle precedenti decisioni 2006/66/CE e 2011/229/UE, i carri certificati secondo la STI vigente, i carri muniti di ceppi dei freni più silenziosi, i carri con dischi dei freni per la frenatura di servizio e i carri muniti di ceppi dei freni in materiale composito elencati nell’appendice E. La STI prevede anche che, se un carro viene munito di ceppi più silenziosi e non vengono aggiunte nuove fonti di rumore, i requisiti sul rumore in transito si presumono soddisfatti senza ulteriori prove.
Casi specifici e deroghe territoriali
Per Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia restano applicabili norme tecniche nazionali in alcune situazioni di uso condiviso con paesi terzi a scartamento differente. Per la Finlandia la decisione 2011/229/UE può continuare ad applicarsi ai carri merci destinati solo al territorio finlandese fino alla soluzione tecnica delle condizioni invernali avverse, ma non oltre il 31 dicembre 2032. Inoltre, fino al 31 dicembre 2032, la nozione di tratte meno rumorose non si applica alle reti finlandese e svedese per le incertezze connesse ai ceppi in materiale composito in inverno.
Sono inoltre previste norme particolari: nel tunnel della Manica per i carri destinati al trasporto di veicoli commerciali pesanti tra Coquelles e Folkestone; in Svezia con innalzamento fino a 85 dB del limite di rumore in transito per determinate locomotive; in Belgio, Cechia, Francia, Italia, Polonia, Slovacchia e Regno Unito con elenchi specifici di carri esistenti autorizzati sulle tratte meno rumorose fino a scadenze diverse, in taluni casi fino al 31 dicembre 2036 o al 31 dicembre 2050.
Modifiche tecniche alla STI e requisiti essenziali
La sezione 3 dell’allegato collega i parametri di base della STI ai requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797, in particolare alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza, all’affidabilità e compatibilità tecnica. La sezione 4 ridefinisce le interfacce con gli altri sottosistemi e introduce norme di esercizio specifiche per i carri sulle tratte meno rumorose, anche in caso di esercizio degradato, lavori infrastrutturali e manutenzione. La sezione 7 disciplina inoltre le modifiche del materiale rotabile esistente, chiarendo i limiti della valutazione di conformità e le ipotesi di sostituzione identica non soggette a nuova verifica.
Punti in sospeso e ceppi dei freni in materiale composito
L’appendice A individua un punto in sospeso relativo alla valutazione delle proprietà acustiche dei ceppi dei freni più silenziosi, rimessa all’appendice F. Quest’ultima istituisce una procedura specifica per dimostrare le prestazioni acustiche dei ceppi dei freni in materiale composito come componente di interoperabilità. L’appendice E elenca poi i ceppi tradizionali in materiale composito ammessi per uso internazionale o nazionale, con indicazione di fabbricante, tipo e Stati membri interessati.
Valutazione futura e condizioni nordiche
Entro il 30 giugno 2020 la Commissione deve pubblicare una relazione sull’esercizio dei carri con ceppi in materiale composito nelle condizioni dell’inverno nordico, sulla base degli elementi raccolti da Agenzia, autorità nazionali di sicurezza e imprese ferroviarie. Se emergono problemi di sicurezza non risolvibili senza grave impatto sul traffico merci, la Commissione deve proporre modifiche della STI, eventualmente includendo un’esenzione limitata per alcuni carri utilizzati nel traffico transfrontaliero da e verso le regioni nordiche. La relazione annuale successiva dovrà monitorare l’evoluzione delle soluzioni tecniche e operative, con obiettivo di porre fine all’esenzione entro e non oltre il 2028.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le notifiche degli organismi di valutazione della conformità restano valide; gli organismi notificati ai sensi della direttiva 2008/57/CE possono continuare a rilasciare certificati "CE" di verifica fino al 15 giugno 2020, negli Stati membri che hanno prorogato il recepimento della direttiva (UE) 2016/797 e finché la direttiva 2008/57/CE continua ad applicarsi nel relativo Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica della STI rumore e allineamento alla direttiva (UE) 2016/797
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1304/2014 per sostituire i riferimenti alla direttiva 2008/57/CE con quelli alla direttiva (UE) 2016/797, aggiornando la disciplina della verifica CE, dei casi specifici e dei requisiti essenziali. L’allegato è riscritto in più punti per riflettere la nuova cornice normativa dell’interoperabilità ferroviaria.
Introduzione delle "tratte meno rumorose" e divieto di circolazione per alcuni carri dal 8 dicembre 2024
È inserito l’articolo 5 bis: a decorrere dall’8 dicembre 2024, i carri che rientrano nel regolamento (UE) n. 321/2013 e che non sono contemplati al punto 7.2.2.2 dell’allegato non possono circolare sulle tratte meno rumorose. La nozione di tratta meno rumorosa è definita all’articolo 5 ter come un tratto infrastrutturale di almeno 20 km con una media superiore a 12 treni merci al giorno nelle ore notturne, calcolata sui dati 2015-2017, con possibilità di ricalcolo in caso di scostamenti eccezionali superiori al 25 %.
Designazione, comunicazione e aggiornamento delle tratte meno rumorose
L’articolo 5 quater impone agli Stati membri di designare le tratte meno rumorose secondo la procedura dell’appendice D.1 e di comunicarne l’elenco all’Agenzia europea per le ferrovie entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento; l’Agenzia pubblica gli elenchi sul proprio sito. Gli Stati membri devono aggiornare tali elenchi almeno ogni cinque anni dopo l’8 dicembre 2024, seguendo l’appendice D.2.
Valutazione della Commissione e monitoraggio del regime
L’articolo 5 quinquies prevede una valutazione della Commissione entro il 31 dicembre 2028 sull’attuazione delle tratte meno rumorose, con focus sui progressi dell’adeguamento dei carri, sull’esposizione totale al rumore della popolazione e sulla competitività del trasporto ferroviario merci. L’articolo 5 sexies impone inoltre una relazione entro il 30 giugno 2020 sull’uso dei ceppi in materiale composito nelle condizioni dell’inverno nordico, con eventuale proposta di modifica della STI e possibile esenzione mirata, con obiettivo di porre fine all’esenzione entro il 2028.
Ambito tecnico di applicazione e definizione del sottosistema
L’allegato precisa che la STI si applica a tutto il materiale rotabile rientrante nelle STI LOC&PAS e WAG e, per gli aspetti operativi, all’esercizio dei carri merci sulle tratte meno rumorose insieme alla STI OPE (decisione 2012/757/UE). La sezione 2 definisce le categorie di materiale rotabile interessate: locomotive e materiale per passeggeri, carri merci e veicoli speciali.
Requisiti essenziali, interfacce e norme di esercizio
La sezione 3 collega i parametri di base della STI ai requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797, in particolare con riferimento ai limiti di rumore in stazionamento, all’avviamento, in transito e in cabina di guida. La sezione 4 disciplina le interfacce con gli altri sottosistemi e introduce regole di esercizio specifiche per i carri sulle tratte meno rumorose in caso di condizioni degradate, lavori sull’infrastruttura e manutenzione.
Applicazione ai sottosistemi esistenti e categorie di carri autorizzate sulle tratte meno rumorose
La sezione 7 chiarisce come la STI si applica alle modifiche del materiale rotabile esistente e stabilisce che la sostituzione di un’intera unità o di veicoli identici non richiede nuova valutazione. Per i carri esistenti, l’articolo 5 bis e il punto 7.2.2.2 individuano le categorie ammesse sulle tratte meno rumorose: carri già certificati secondo vecchie decisioni o secondo la STI, carri con ceppi più silenziosi, carri con freni a disco e carri muniti di ceppi in materiale composito elencati nell’appendice E, con limitazioni specifiche.
Casi specifici e deroghe territoriali
Il regolamento mantiene o introduce casi specifici per Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, per il tunnel della Manica e per la Svezia. Per la Finlandia la decisione 2011/229/UE può continuare ad applicarsi ai carri merci solo per il territorio finlandese fino a quando non sia trovata una soluzione tecnica per le condizioni invernali avverse, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2032; per Finlandia e Svezia la nozione di tratte meno rumorose non si applica fino al 31 dicembre 2032 per le incertezze legate ai ceppi in materiale composito in inverno. Sono previste anche deroghe temporanee per Belgio, Cechia, Francia, Italia, Polonia, Slovacchia e Regno Unito, con scadenze differenziate fino al 2026, 2030, 2032, 2034, 2036 o 2050 a seconda dei casi.
Punti in sospeso e procedura di valutazione dei ceppi freno
L’appendice A viene aggiornata per indicare un punto in sospeso relativo ai ceppi dei freni più silenziosi: la valutazione delle proprietà acustiche dei ceppi freno non è disciplinata dalla STI ed è rimessa all’appendice F. L’appendice F istituisce quindi una procedura per dimostrare le prestazioni acustiche dei ceppi in materiale composito a livello di componente di interoperabilità.
Applicazione temporale, validità delle notifiche e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Le notifiche degli organismi di valutazione della conformità restano valide; gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati "CE" di verifica fino al 15 giugno 2020, nei limiti indicati dall’articolo 2.
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