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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/775

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il quadro di gestione delle modifiche della STI TAP, sostituendo la sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 e l'elenco dei documenti tecnici dell'allegato III. L'intervento mira a rendere più strutturata la procedura di modifica, rafforzando il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e prevedendo fasi di raccolta, esame, convalida e, se necessario, trasmissione alla Commissione. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica la STI TAP ferroviaria aggiornando la procedura di gestione del controllo delle modifiche e l'elenco dei documenti tecnici collegati.

Ambito di applicazione

Si applica al sottosistema "applicazioni telematiche per i passeggeri" (STI TAP) del sistema ferroviario transeuropeo, con effetti su Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, Stati membri, organismi rappresentativi del settore ferroviario, organismi rappresentativi dei venditori di biglietti, passeggeri e UIC per le correzioni di errori in specifiche originariamente sviluppate dall'UIC. Incide sulla gestione delle modifiche dei documenti tecnici elencati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 e si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gestione delle modifiche della STI TAP e aggiornamento dei documenti tecnici

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 modifica il regolamento (UE) n. 454/2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i passeggeri" (STI TAP) del sistema ferroviario transeuropeo. L'intervento risponde all'esigenza di aggiornare la procedura di controllo delle modifiche e l'elenco dei documenti tecnici richiamati dalla STI TAP, alla luce delle raccomandazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e del quadro delineato dalla normativa ferroviaria dell'Unione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il ruolo dell'Agenzia nella formulazione di raccomandazioni sulle STI e sul loro adeguamento al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze sociali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/796 e della direttiva (UE) 2016/797. Viene altresì richiamata la decisione delegata (UE) 2017/1474, che prevede la revisione della sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 per specificare la procedura modificata di controllo delle modifiche della STI TAP. Sulla base della raccomandazione dell'Agenzia del 20 aprile 2018, la Commissione sostituisce la disciplina precedente.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda la gestione delle modifiche dei documenti tecnici collegati alla STI TAP e coinvolge, in particolare:

  • l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, che definisce, gestisce e sostiene le procedure di modifica;
  • gli Stati membri, che possono trasmettere richieste di modifica e vengono informati delle versioni aggiornate;
  • gli organismi rappresentativi del settore ferroviario a livello europeo;
  • l'organismo rappresentativo dei venditori di biglietti;
  • l'organismo rappresentativo dei passeggeri;
  • l'UIC, limitatamente alle correzioni di errori in specifiche originariamente sviluppate dall'UIC;
  • il comitato direttivo della STI TAP.

Nuova procedura generale di gestione delle modifiche

La nuova sezione 7.5.1 richiede che le procedure di gestione delle modifiche siano predisposte in modo da assicurare un'adeguata analisi costi-benefici e l'attuazione delle modifiche in condizioni controllate. Tali procedure devono includere almeno:

  • l'individuazione dei vincoli tecnici sottesi alla modifica;
  • l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione;
  • la procedura di convalida delle modifiche;
  • la politica di gestione della modifica, del rilascio, della migrazione e dell'abbandono della soluzione precedente;
  • la definizione delle responsabilità per la gestione delle specifiche dettagliate, sia sotto il profilo dell'assicurazione di qualità sia per la gestione della configurazione.

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall'Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario, da un organismo rappresentativo dei venditori di biglietti, da un organismo rappresentativo dei passeggeri e dagli Stati membri. La partecipazione delle parti deve garantire una visione complessiva delle modifiche e una valutazione globale delle loro implicazioni; il testo precisa inoltre che, in futuro, il comitato farà capo all'Agenzia.

Procedura specifica per i documenti tecnici dell'allegato III

La sezione 7.5.2 disciplina un procedimento specifico per i documenti tecnici elencati nell'allegato III. Le richieste di modifica possono essere trasmesse attraverso più canali:

  • gli Stati membri;
  • gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796;
  • l'organismo rappresentativo dei venditori di biglietti;
  • l'UIC, per la correzione di errori in specifiche originariamente sviluppate dall'UIC;
  • il comitato direttivo della STI TAP.

L'Agenzia deve raccogliere e archiviare le richieste, sottoporle a un gruppo di lavoro dedicato, che le esamina e predispone una proposta con eventuale valutazione economica, e quindi presentarle al comitato per il controllo delle modifiche. Quest'ultimo può convalidare, non convalidare o rinviare la richiesta.

Se la richiesta non viene convalidata, l'Agenzia deve comunicare al richiedente le ragioni del rifiuto oppure chiedere ulteriori informazioni sulla bozza di richiesta. Se la richiesta viene convalidata, il documento tecnico è modificato.

Mancanza di consenso e intervento della Commissione

Qualora non vi sia consenso sulla convalida della richiesta di modifica, l'Agenzia deve trasmettere alla Commissione una raccomandazione relativa all'aggiornamento dei documenti elencati nell'allegato III, allegando la bozza della nuova versione del documento, le richieste di modifica e la relativa valutazione economica. Tali documenti devono essere resi disponibili anche sul sito web dell'Agenzia.

Pubblicità, informazione e raccordo con altri atti

La nuova versione del documento tecnico con le richieste convalidate deve essere pubblicata sul sito dell'Agenzia, che deve altresì informare gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

Se una richiesta di modifica comporta la modifica del testo giuridico della STI TAP, l'Agenzia deve trasmettere alla Commissione una richiesta di revisione della STI TAP e/o una domanda di parere tecnico. Inoltre, quando il controllo delle modifiche incide su elementi utilizzati in comune nell'ambito della STI TAF, le modifiche devono essere apportate in modo coerente con la STI TAF attuata, al fine di ottenere sinergie ottimali.

Elenco dei documenti tecnici aggiornato

L'allegato III viene sostituito con un nuovo elenco di documenti tecnici, tra i quali figurano, in particolare:

  • B.1 e B.2: generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero, rispettivamente per biglietti NRT e biglietti con prenotazione integrata (IRT);
  • B.3: offerte speciali;
  • B.4: guida di applicazione per i messaggi EDIFACT sullo scambio di dati sull'orario;
  • B.5 e B.6: prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di viaggio/trasporto;
  • B.7: IRTHP (International Rail Ticket for Home Printing);
  • B.8 e B.9: cifratura numerica standard per imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società del settore, e cifratura numerica standard delle ubicazioni;
  • B.10: prenotazione elettronica di assistenza per persone con mobilità ridotta;
  • B.30: schema-catalogo di messaggi/insiemi di dati necessario per la comunicazione IF/GI delle STI TAP.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione della sezione 7.5 dell'allegato I

L'articolo 1 sostituisce integralmente la sezione 7.5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 454/2011 con nuove regole sulla gestione delle modifiche della STI TAP.

Procedura generale di gestione delle modifiche

La nuova sezione 7.5.1 prevede procedure definite, adottate, sostenute e gestite dall'Agenzia, finalizzate ad assicurare un'adeguata analisi costi-benefici e l'attuazione controllata delle modifiche. Le procedure devono includere: individuazione dei vincoli tecnici, individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione, procedura di convalida, politica di rilascio/migrazione/abbandono della soluzione precedente, definizione delle responsabilità per assicurazione qualità e gestione della configurazione.

Comitato per il controllo delle modifiche

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall'Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario, da un organismo rappresentativo dei venditori di biglietti, da un organismo rappresentativo dei passeggeri e dagli Stati membri. La partecipazione deve garantire una visione generale delle modifiche e una valutazione globale delle loro implicazioni; in futuro il comitato farà capo all'Agenzia.

Procedura specifica per i documenti tecnici dell'allegato III

La nuova sezione 7.5.2 disciplina la gestione delle modifiche dei documenti tecnici elencati nell'allegato III. Le richieste di modifica possono essere trasmesse dagli Stati membri, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796, dall'organismo rappresentativo dei venditori di biglietti, dall'UIC per correzioni di errori di specifiche originariamente sviluppate dall'UIC, oppure dal comitato direttivo della STI TAP.

Fasi del procedimento di modifica

L'Agenzia raccoglie e archivia le richieste, le sottopone a un gruppo di lavoro dedicato che elabora una proposta con eventuale valutazione economica, e le presenta al comitato per il controllo delle modifiche, che può convalidare, non convalidare o posticipare la richiesta. In caso di mancata convalida, l'Agenzia comunica le ragioni del rifiuto o chiede integrazioni; in caso di convalida, il documento tecnico viene modificato.

Mancanza di consenso e intervento della Commissione

Se manca consenso sulla convalida, l'Agenzia presenta alla Commissione una raccomandazione per l'aggiornamento dei documenti di cui all'allegato III, insieme alla bozza della nuova versione del documento, alle richieste di modifica e alla relativa valutazione economica, mettendo tali documenti sul proprio sito web.

Pubblicità delle versioni aggiornate e informazione agli Stati membri

La nuova versione del documento tecnico con le richieste convalidate deve essere resa disponibile sul sito dell'Agenzia. L'Agenzia informa inoltre gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

Effetti sulle modifiche del testo giuridico della STI TAP e raccordo con la STI TAF

Se la richiesta di modifica implica una modifica del testo giuridico della STI TAP, l'Agenzia trasmette alla Commissione una richiesta di revisione della STI TAP e/o una domanda di parere tecnico. Se la gestione del controllo delle modifiche incide su elementi comuni alla STI TAF, le modifiche devono essere apportate in modo da restare conformi alla STI TAF attuata e ottenere sinergie ottimali.

Sostituzione dell'allegato III

L'articolo 2 sostituisce l'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 con un nuovo elenco di documenti tecnici, tra cui i riferimenti B.1-B.10 e B.30 relativi a tariffe, prenotazioni, scambio di dati, codifiche standard e assistenza alle persone con mobilità ridotta.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiferrovieinteroperabilitàspecifiche tecniche di interoperabilitàdiritto istituzionale ue

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