Regolamento (UE) 2019/777
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF), sostituendo l'interfaccia utenti comune con un'applicazione web gestita dall'Agenzia ferroviaria europea. Definisce la struttura dei dati, i ruoli degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura, nonché le scadenze per il popolamento e l'aggiornamento dei parametri. L'obiettivo è rendere disponibili informazioni trasparenti e standardizzate per verificare la compatibilità tecnica tra veicolo e tratta, sostenere l'interoperabilità e facilitare ulteriori processi operativi e documentali. Abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE.
Specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF) e disciplina dell'applicazione web unica per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati infrastrutturali ferroviari nell'UE
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai registri dell'infrastruttura ferroviaria degli Stati membri, ai gestori dell'infrastruttura, agli organismi di registrazione nazionali e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. Riguarda i dati tecnici delle reti ferroviarie relativi ai sottosistemi strutturali "infrastruttura", "energia" e "controllo-comando e segnalamento a terra", con riferimento all'intero sistema ferroviario dell'Unione e al SEE. Sono esclusi i parametri espressamente indicati come cancellati o da indicare solo a fini informativi; il regolamento disciplina anche il regime transitorio rispetto alla decisione di esecuzione 2014/880/UE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777: specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria
Il regolamento aggiorna in modo organico la disciplina del registro dell'infrastruttura ferroviaria (RINF), strumento di riferimento per descrivere in modo standardizzato le caratteristiche della rete ferroviaria dell'Unione. La finalità è rendere più trasparente l’infrastruttura, facilitare la verifica della compatibilità tecnica tra veicolo e tratta e supportare vari processi operativi e di interoperabilità nel sistema ferroviario europeo.
Contesto e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità ferroviaria e ne attua l’articolo 49, paragrafo 5. I considerando evidenziano che il RINF deve essere utilizzato come banca dati di riferimento per confrontare i valori dei parametri della rete con quelli indicati nell’autorizzazione d’immissione sul mercato del veicolo, al fine di verificare la compatibilità tecnica veicolo-tratta. Il regolamento sostituisce inoltre l’interfaccia utenti comune prevista dalla decisione di esecuzione 2014/880/UE con una nuova applicazione web RINF gestita dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.
Ambito tecnico e oggetti del registro
L’allegato delimita l’ambito tecnico ai sottosistemi strutturali "infrastruttura", "energia" e "controllo-comando e segnalamento a terra". Il registro deve descrivere la rete per mezzo di "sezioni di linea" e "punti operativi", associando i relativi oggetti a binari di circolazione e binari di raccordo. Sono previsti numerosi parametri, fra cui elementi di geometria, sagoma, scartamento, alimentazione elettrica, impianti di segnalamento, sistemi di rilevamento del treno, regole locali, tunnel e marciapiedi.
Funzioni del registro dell'infrastruttura
Il RINF deve sostenere una serie di processi: controllo prima dell’utilizzo di veicoli autorizzati, progettazione di sottosistemi mobili, verifica di fattibilità dei servizi ferroviari, pubblicazione di norme e restrizioni locali, verifica della compatibilità tecnica tra impianti fissi e rete, monitoraggio dei progressi di interoperabilità, redazione del prospetto informativo della rete e compilazione del fascicolo percorso treno. Il regolamento evidenzia anche la possibilità di riuso dei dati in altri strumenti informatici.
Ruoli istituzionali e responsabilità operative
Ogni Stato membro deve designare un organismo di registrazione nazionale responsabile del coordinamento della raccolta e dell’inserimento dei dati. Fino al 31 dicembre 2020 i gestori dell’infrastruttura trasmettono i dati agli organismi nazionali, che li caricano nel RINF almeno una volta al mese, salvo assenza di aggiornamenti. Dal 1° gennaio 2021, salvo sviluppi dell’applicazione, i gestori dell’infrastruttura devono trasmettere i dati direttamente al RINF non appena disponibili. Gli Stati membri devono inoltre garantire che i dati siano completi, coerenti, esatti e tempestivi.
Applicazione RINF e funzionalità minime
L’Agenzia deve realizzare e mantenere l’applicazione web RINF, che funge da punto di accesso unico per la pubblicazione delle informazioni sulle infrastrutture nazionali. Il sistema deve consentire, tra l’altro, gestione degli accessi, tracciamento delle attività, autenticazione via Internet, preparazione e unione dei file dati, ricerche per punti operativi e sezioni di linea, visualizzazione su mappa, esportazione delle caratteristiche di una tratta e rilascio di un certificato quando l’esportazione deve essere utilizzata da un’impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. È prevista anche un’interfaccia API e la convalida dei dataset trasmessi dagli organismi nazionali.
Scadenze principali
Il regolamento fissa una serie di termini rilevanti:
- applicazione RINF operativa entro il 16 giugno 2019;
- pubblicazione della guida applicativa entro il 16 giugno 2019;
- inserimento dei dati relativi ai parametri già previsti dalla decisione 2014/880/UE entro il 16 marzo 2019, secondo la tabella dell’allegato;
- raccolta e inserimento dei nuovi parametri rilevanti per la compatibilità veicolo-tratta entro il 16 gennaio 2020, ove previsto;
- aggiornamenti strutturali dell’applicazione entro il 1° gennaio 2021;
- disponibilità delle informazioni per il fascicolo percorso treno entro il 16 gennaio 2022, con successivo termine di un anno per gli Stati membri.
Regime transitorio e conservazione dei dati
I dati già raccolti ai sensi della decisione di esecuzione 2014/880/UE restano validi e accessibili attraverso l’applicazione RINF. L’allegato prevede inoltre che la banca dati centrale renda pubblicamente disponibili, senza modifiche, i dati inviati dagli organismi di registrazione nazionali e che mantenga la serie storica completa dei dati pubblicati, conservandoli per due anni dalla data di ritiro.
Parametri, documenti e pubblicità
La tabella 1 dell’allegato dettaglia gli oggetti del registro, i formati di presentazione, i parametri fondamentali e quelli necessari per la compatibilità tratta, nonché i termini di indicazione di ciascun dato. Per alcuni parametri il regolamento richiede documenti elettronici messi a disposizione dal gestore dell’infrastruttura e conservati dall’Agenzia; in diversi casi tali documenti devono essere disponibili in due lingue dell’UE. La guida applicativa deve fornire, per ciascun parametro, formato, valore limite, condizioni di applicabilità, obbligatorietà e riferimenti alle STI e agli altri documenti tecnici pertinenti.
Abrogazione ed entrata in vigore
Il regolamento abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con applicazione dal 16 giugno 2019.
Disposizioni principali
Specifiche comuni del RINF
L'articolo 1 stabilisce che le specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle contenute nell'allegato. Ogni Stato membro deve assicurare che i valori dei parametri della propria rete ferroviaria siano informatizzati e conservati in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni.
Applicazione web RINF e accesso unico
L'articolo 2 affida all'Agenzia la realizzazione, gestione e manutenzione dell'applicazione web RINF, che funge da punto di accesso unico per la pubblicazione delle informazioni infrastrutturali. L'applicazione deve essere operativa entro il 16 giugno 2019; i dati devono essere inseriti entro i termini dell'allegato e mantenuti aggiornati. È istituito un gruppo di rappresentanti degli organismi di registrazione nazionali per coordinare e sostenere il popolamento dell'applicazione.
Regime transitorio
L'articolo 3 fa salvi i termini di popolamento previsti dalla decisione di esecuzione 2014/880/UE e dispone che i dati già raccolti ai sensi di tale decisione restino disponibili e accessibili tramite l'applicazione RINF.
Organismo di registrazione nazionale e passaggio ai gestori dell'infrastruttura
L'articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di designare un organismo di registrazione nazionale incaricato del coordinamento della raccolta e dell'inserimento dati. La designazione va notificata all'Agenzia entro il 16 giugno 2019 se diversa da quella già effettuata ai sensi della decisione 2014/880/UE. Dal 1° gennaio 2021, fatto salvo lo sviluppo dell'applicazione, i gestori dell'infrastruttura diventano direttamente responsabili della raccolta e dell'inserimento dei dati nell'applicazione RINF.
Raccolta, trasmissione e aggiornamento dei dati
L'articolo 5 impone ai gestori dell'infrastruttura di garantire esattezza, completezza, coerenza e tempestività dei dati. Fino al 31 dicembre 2020 essi trasmettono i dati agli organismi di registrazione, che li inoltrano all'applicazione RINF almeno mensilmente, salvo assenza di aggiornamenti; in tal caso ne informano l'Agenzia. Dal 1° gennaio 2021 i gestori inviano i dati direttamente al RINF non appena disponibili. Le informazioni sulle infrastrutture messe in servizio dopo il 16 giugno 2019 devono essere trasmesse prima della messa in servizio.
Sviluppi ulteriori dell'applicazione RINF
L'articolo 6 prevede, sulla base di un'analisi costi-benefici, ulteriori aggiornamenti dell'applicazione entro il 1° gennaio 2021 per razionalizzare l'aggiornamento dei dati, migliorare la descrizione geometrica della rete, fornire informazioni sugli itinerari e segnalare alle imprese ferroviarie modifiche rilevanti. Entro il 16 gennaio 2022 l'Agenzia deve aggiornare il sistema per raccogliere e inserire le informazioni necessarie al fascicolo percorso treno di cui all'appendice D2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773; gli Stati membri devono rendere disponibili tali informazioni nel proprio registro un anno dopo l'aggiornamento. È inoltre previsto che ulteriori sviluppi possano creare un sistema di dati integrato per i flussi informativi elettronici ferroviari.
Guida applicativa
L'articolo 7 obbliga l'Agenzia a pubblicare entro il 16 giugno 2019 una guida all'applicazione delle specifiche comuni e a mantenerla aggiornata. La guida deve rinviare alle pertinenti disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità per ciascun parametro.
Abrogazione e decorrenza
L'articolo 8 abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE. L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 16 giugno 2019.
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