Regolamento (UE) 2019/778
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la sezione 7.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 sulla STI TAF, ridefinendo la procedura di gestione delle modifiche dei documenti tecnici e dei relativi flussi decisionali. Viene inoltre sostituita l’appendice I con un elenco aggiornato dei documenti tecnici interessati. La nuova disciplina rafforza il ruolo dell’Agenzia ferroviaria europea nella raccolta, valutazione e gestione delle richieste di modifica, prevedendo anche un intervento della Commissione in caso di mancato consenso sulla convalida.
Modifica della specifica tecnica di interoperabilità per le applicazioni telematiche per il trasporto merci (STI TAF), con nuova disciplina della gestione del controllo delle modifiche e aggiornamento dell’elenco dei documenti tecnici di riferimento.
Ambito di applicazione
Si applica alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per il trasporto merci" del sistema ferroviario dell’Unione europea, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1305/2014. Incide sulle procedure gestite dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, sugli Stati membri e sugli organismi rappresentativi del settore ferroviario coinvolti nella presentazione, esame e convalida delle richieste di modifica. Rileva anche quando le modifiche impattano elementi condivisi con la STI TAP; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifica della STI TAF e gestione del controllo delle modifiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 interviene sul regolamento (UE) n. 1305/2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per il trasporto merci" (STI TAF). La modifica si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2016/797 e del ruolo attribuito all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie nella revisione e nell’adeguamento delle STI al progresso tecnico e alle esigenze del mercato.
Contesto normativo e finalità
I considerando richiamano la necessità di adeguare la disciplina del controllo delle modifiche alla STI TAF, anche in attuazione della decisione delegata (UE) 2017/1474, che prevede la revisione della sezione 7.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014. La Commissione recepisce la raccomandazione dell’Agenzia del 20 aprile 2018 e aggiorna anche l’elenco dei documenti tecnici riferiti dalla STI TAF.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda la STI TAF e i documenti tecnici ad essa collegati. Sono coinvolti l’Agenzia, gli Stati membri, gli organismi rappresentativi del settore ferroviario a livello europeo e il comitato direttivo della STI TAF, ciascuno con un ruolo nella presentazione, valutazione o convalida delle modifiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Gestione delle modifiche: principi generali
La nuova sezione 7.2 stabilisce che le procedure di gestione delle modifiche devono essere concepite in modo da assicurare un’adeguata analisi costi-benefici e l’attuazione delle modifiche in condizioni controllate. Tali procedure sono definite, adottate, sostenute e gestite dall’Agenzia e devono contemplare almeno:
- l’individuazione dei vincoli tecnici della modifica;
- l’indicazione del soggetto responsabile dell’attuazione;
- la procedura di convalida;
- la politica di rilascio, migrazione e abbandono della soluzione precedente;
- la ripartizione delle responsabilità per le specifiche dettagliate, sia sotto il profilo della qualità sia della gestione della configurazione.
Comitato per il controllo delle modifiche
La disciplina rafforza il ruolo del comitato per il controllo delle modifiche, composto dall’Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dagli Stati membri. La partecipazione delle diverse componenti deve garantire una visione complessiva delle modifiche e delle loro implicazioni. Il testo precisa inoltre che, in prospettiva, il comitato di controllo farà capo all’Agenzia.
Procedura specifica per i documenti elencati nell’appendice I
Per i documenti tecnici elencati nell’appendice I, le richieste di modifica possono essere trasmesse tramite:
- gli Stati membri;
- gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796;
- il comitato direttivo della STI TAF.
L’Agenzia deve raccogliere e conservare le richieste, sottoporle a un gruppo di lavoro dedicato e presentare poi al comitato per il controllo delle modifiche sia la richiesta sia la proposta elaborata, eventualmente corredata da una valutazione economica.
Esito della valutazione e conseguenze
Il comitato può convalidare, non convalidare o rinviare la richiesta. In caso di non convalida, l’Agenzia informa il richiedente delle ragioni del rigetto o chiede ulteriori informazioni sulla bozza di richiesta. In caso di convalida, il documento tecnico è modificato. Se non vi è consenso sulla convalida, l’Agenzia deve presentare alla Commissione una raccomandazione per l’aggiornamento dei documenti dell’appendice I, con la bozza della nuova versione, le richieste di modifica e la relativa valutazione economica, mettendo tali documenti a disposizione sul proprio sito web.
Rapporti con la Commissione e pubblicità
Quando la modifica incide sul testo giuridico della STI TAF, l’Agenzia deve trasmettere alla Commissione europea una richiesta di revisione della STI TAF e/o una domanda di parere tecnico. Inoltre, la nuova versione del documento tecnico con le richieste convalidate deve essere resa disponibile sul sito dell’Agenzia, che deve anche informare gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.
Coordinamento con la STI TAP
Qualora il controllo delle modifiche incida su elementi utilizzati in comune con la STI TAP, le modifiche devono essere progettate e attuate in modo da mantenere la conformità alla STI TAP già attuata, così da ottenere sinergie ottimali tra i due sistemi di interoperabilità.
Aggiornamento dell’appendice I
L’articolo 2 sostituisce l’appendice I con un nuovo elenco di documenti tecnici, identificati dai riferimenti ERA-TD-100, ERA-TD-101, ERA-TD-102, ERA-TD-103, ERA-TD-104 ed ERA-TD-105. L’elenco comprende, tra gli altri, il documento relativo ai dati e ai diagrammi di sequenza dei messaggi STI TAF, il piano di viaggio carro/unità di carico intermodali, la banca dati operativa WIMO, gli archivi di riferimento, l’interfaccia comune e il modello dati e messaggio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione della sezione 7.2 della STI TAF
L’articolo 1 sostituisce integralmente la sezione 7.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 con una nuova disciplina sulla "gestione delle modifiche". La sezione riformulata stabilisce che le procedure devono garantire un’adeguata analisi costi-benefici e consentire l’attuazione delle modifiche in condizioni controllate, sotto la definizione, adozione, supporto e gestione dell’Agenzia.
Contenuto minimo delle procedure di gestione delle modifiche
Le procedure devono includere: individuazione dei vincoli tecnici della modifica; indicazione del soggetto responsabile dell’attuazione; procedura di convalida delle modifiche; politica di gestione del cambiamento, rilascio, migrazione e abbandono della soluzione precedente; definizione delle responsabilità per le specifiche dettagliate, sia in termini di assicurazione qualità sia di gestione della configurazione.
Comitato per il controllo delle modifiche
Il comitato è composto dall’Agenzia, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dagli Stati membri. La partecipazione delle parti deve assicurare una visione generale delle modifiche e una valutazione globale delle loro implicazioni. La disposizione precisa che in futuro il comitato di controllo farà capo all’Agenzia.
Procedura specifica per i documenti dell’appendice I
Per i documenti tecnici elencati nell’appendice I, le richieste di modifica possono essere trasmesse dagli Stati membri, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796, oppure dal comitato direttivo della STI TAF. L’Agenzia raccoglie e archivia le richieste, le sottopone a un gruppo di lavoro dedicato che prepara una proposta, eventualmente accompagnata da una valutazione economica, e poi le presenta al comitato per il controllo delle modifiche.
Esito della convalida e gestione dei casi di mancato consenso
Il comitato per il controllo delle modifiche può convalidare, non convalidare o posticipare la richiesta. Se la richiesta non è convalidata, l’Agenzia comunica al richiedente il motivo del rifiuto oppure richiede informazioni aggiuntive. Se la richiesta è convalidata, il documento tecnico viene modificato. In mancanza di consenso sulla convalida, l’Agenzia presenta alla Commissione una raccomandazione per l’aggiornamento dei documenti dell’appendice I, insieme alla bozza della nuova versione, alle richieste di modifica e alla relativa valutazione economica, rendendo tali documenti disponibili sul proprio sito web.
Pubblicazione e informazione agli Stati membri
La nuova versione del documento tecnico con le richieste di modifica convalidate deve essere messa a disposizione sul sito dell’Agenzia. L’Agenzia deve inoltre informare gli Stati membri tramite il comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.
Modifiche che incidono sul testo giuridico o sulla STI TAP
Se una richiesta di modifica comporta una modifica del testo giuridico della STI TAF, l’Agenzia deve trasmettere alla Commissione europea una richiesta di revisione della STI TAF e/o una domanda di parere tecnico. Se la gestione del controllo delle modifiche incide su elementi comuni con la STI TAP, le modifiche devono essere apportate in modo da rimanere conformi alla STI TAP attuata, al fine di ottenere sinergie ottimali.
Aggiornamento dell’elenco dei documenti tecnici
L’articolo 2 sostituisce l’appendice I dell’allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 con un elenco aggiornato di documenti tecnici, identificati dai riferimenti ERA-TD-100, 101, 102, 103, 104 e 105, relativi ad allegati e appendici della STI TAF, compresi piano di viaggio, banca dati operativa WIMO, archivi di riferimento, interfaccia comune, modello dati e messaggio.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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