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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/773

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce la precedente disciplina del 2012 e aggiorna la STI "Esercizio e gestione del traffico" per allinearla al quadro normativo ferroviario introdotto dalle direttive (UE) 2016/797 e 2016/798. Definisce i requisiti operativi, documentali, comunicativi e formativi che imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura devono integrare nei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza. Disciplina inoltre le interfacce con le altre STI, i casi specifici nazionali e il regime transitorio di applicazione, incluso il progressivo superamento di alcune soluzioni nazionali.

Specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell’Unione europea, con abrogazione della decisione 2012/757/UE.

Ambito di applicazione

Si applica al sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell’Unione, come definito nell’allegato II, punto 2.5, della direttiva (UE) 2016/797. L’ambito geografico è la rete dell’Unione, con le esclusioni previste dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797. Vincola imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura, soprattutto per processi, procedure, documentazione, comunicazioni, qualifiche del personale e verifiche di compatibilità tra treni e tratte; alcuni obblighi coinvolgono anche gli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e le autorità nazionali di sicurezza. Non si applica come giustificazione di norme nazionali per aspetti coperti da STI strutturali; restano inoltre esclusi o differiti alcuni casi specifici, punti in sospeso e talune situazioni nazionali elencate nell’appendice I e nella sezione 7.2.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 – STI "Esercizio e gestione del traffico"

Il regolamento aggiorna in modo organico la specifica tecnica di interoperabilità relativa all’esercizio ferroviario, sostituendo la decisione 2012/757/UE. Esso si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità e della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria, con l’obiettivo di armonizzare processi operativi, comunicazioni, qualifiche del personale e verifiche di compatibilità tra veicoli e infrastrutture.

Ambito di applicazione

La STI si applica al sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" del sistema ferroviario dell’Unione, per la rete dell’Unione definita dalla direttiva (UE) 2016/797, salvo le esclusioni di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva. I destinatari operativi sono principalmente le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura, che devono integrare i requisiti della STI nei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza; in più punti intervengono anche gli Stati membri, le autorità nazionali di sicurezza, l’Agenzia e, per alcuni aspetti, i richiedenti autorizzativi e i detentori dei veicoli.

Finalità e logica della disciplina

Il regolamento specifica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797:

  • l’ambito di applicazione del sottosistema;
  • i requisiti essenziali rilevanti;
  • le specifiche funzionali e tecniche;
  • i componenti di interoperabilità e le interfacce;
  • le procedure di valutazione della conformità;
  • la strategia di attuazione;
  • i requisiti di qualifica professionale, salute e sicurezza;
  • il regime applicabile ai sottosistemi e veicoli esistenti non conformi;
  • i parametri da verificare per la compatibilità veicolo/tratta dopo l’autorizzazione.

Documentazione, informazioni al personale e linguaggio operativo

Una parte centrale della STI riguarda la documentazione da fornire al personale di bordo e a quello incaricato dell’autorizzazione al movimento dei treni. L’impresa ferroviaria deve predisporre un "Manuale del macchinista" comprensivo delle procedure comuni e delle norme specifiche del gestore dell’infrastruttura, nonché un "Fascicolo percorso treno" con le informazioni tecniche e operative sulle tratte servite. Il gestore dell’infrastruttura deve fornire dati completi ed esatti, anche tramite RINF, e aggiornarli tempestivamente; fino al pieno funzionamento del registro, la trasmissione può avvenire con altri mezzi, gratuitamente e di regola entro 15 giorni dalla prima richiesta.

Le comunicazioni di sicurezza tra il personale del treno e il personale addetto al movimento devono avvenire nella lingua o lingue operative del gestore dell’infrastruttura, pubblicate nel prospetto informativo della rete. L’appendice C disciplina la metodologia delle comunicazioni, imponendo messaggi brevi, chiari e standardizzati, nonché terminologia uniforme per conferme, correzioni, attesa, richiamo e situazioni di emergenza. Il regolamento prevede inoltre che l’impresa ferroviaria predisponga un glossario ferroviario per ciascuna rete utilizzata.

Requisiti relativi ai treni e alla circolazione

Il regolamento disciplina in modo dettagliato i requisiti di visibilità e udibilità dei treni, l’identificazione dei veicoli, la sicurezza del carico e dei passeggeri, la compatibilità con la tratta, la composizione del treno, la frenatura, l’idoneità a circolare, la lettura dei segnali lungo linea e la vigilanza del macchinista. Per esempio:

  • la testa del treno deve essere riconoscibile mediante fanali bianchi disposti secondo uno schema definito;
  • la coda dei treni passeggeri è segnalata da due luci rosse fisse, mentre quella dei treni merci, in linea generale, da due targhe riflettenti conformi alla STI WAG;
  • ogni veicolo deve recare un numero identificativo univoco;
  • tutti i veicoli del treno devono essere compatibili con la tratta e rimanere entro i limiti di manutenzione e di prestazione previsti;
  • il treno deve essere dotato di frenatura continua automatica e mantenere prestazioni di frenatura adeguate al percorso;
  • il gestore dell’infrastruttura deve rendere disponibili dati di linea essenziali, tra cui distanze di segnalamento, pendenze, velocità massime, condizioni per l’uso di freni speciali, caratteristiche della rete e parametri necessari al controllo della compatibilità.

La STI richiede inoltre controlli preliminari alla partenza, la comunicazione dello stato operativo del treno al gestore dell’infrastruttura, la registrazione di dati di supervisione a terra e a bordo, nonché procedure per esercizio degradato, gestione delle emergenze, soccorso del treno in avaria e autorizzazione al superamento di segnali a via impedita o della fine dell’autorizzazione al movimento.

Compatibilità con la tratta e ruolo del RINF

Il punto 4.2.2.5 e l’appendice D sono centrali per l’interoperabilità pratica. L’impresa ferroviaria deve disporre, nel proprio sistema di gestione della sicurezza, di un processo che assicuri che ogni veicolo sia autorizzato, registrato e compatibile con la tratta prevista, senza duplicare controlli già svolti in sede di autorizzazione del veicolo. L’appendice D1 elenca i parametri da verificare, tra cui carichi, sagoma, sistemi di rilevamento dei treni, caratteristiche di marcia, scartamento, frenatura, condizioni climatiche, alimentazione elettrica, pantografi, gallerie, lunghezza del treno, altezza dei marciapiedi, compatibilità ETCS/GSM-R e sistemi di classe B.

Il gestore dell’infrastruttura deve fornire tali informazioni tramite il RINF; fino a quando il registro non contiene tutti i dati richiesti, deve metterli a disposizione con altri mezzi, gratuitamente, in formato elettronico e, di regola, entro 15 giorni dalla prima trasmissione. Le modifiche devono essere comunicate tempestivamente. In alcuni casi il regolamento considera di principio incompatibili nuove norme nazionali aggiuntive di accesso alla rete, salvo i casi specifici previsti.

Competenza professionale e condizioni di salute

Le sezioni 4.6 e 4.7 introducono requisiti di competenza, formazione, valutazione e sorveglianza sanitaria per il personale che svolge mansioni di sicurezza essenziali. Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura devono definire il processo di valutazione iniziale e continua, analizzare i bisogni formativi e mantenere la conoscenza delle tratte. Sono previsti livelli linguistici minimi, in particolare per i macchinisti e per il personale di accompagnamento del treno, che deve almeno possedere il livello 2 dell’appendice E.

Sul piano sanitario, il personale non può svolgere mansioni di sicurezza sotto l’effetto di alcool, farmaci o sostanze psicotrope che ne alterino la vigilanza. Sono previsti accertamenti medici prima dell’entrata in servizio e periodici dopo l’entrata in servizio, con frequenza minima di 5 anni fino a 40 anni di età, di 3 anni tra 41 e 62 anni e annuale oltre i 62 anni, salvo prescrizioni più frequenti del medico. La valutazione psicologica deve considerare profili cognitivi, psicomotori, comportamentali e di personalità.

Norme comuni di esercizio e strumenti di conformità

Le norme comuni di esercizio sono raccolte nelle appendici A e B. Tra i principi fondamentali figurano il mantenimento di margini di sicurezza tra i treni, la compatibilità del treno con l’infrastruttura, la necessità di autorizzazione al movimento e la sospensione della circolazione quando la sicurezza non sia garantita. L’appendice B contiene regole operative concrete per situazioni tipiche, come sabbiatura, partenza del treno, avaria dei fanali, del segnale di coda, dell’avvisatore acustico, dei passaggi a livello, delle apparecchiature di comunicazione terra-treno, marcia a vista, soccorso a treno in avaria, superamento non autorizzato della fine dell’autorizzazione al movimento, anomalie del segnalamento e chiamata di emergenza.

Il regolamento ammette inoltre "strumenti di conformità accettabili" elaborati dall’Agenzia, che possono costituire un mezzo per dimostrare la conformità ai requisiti della STI e la sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798. Entro il 16 giugno 2021 l’Agenzia deve predisporne almeno per sicurezza del carico, sicurezza dei passeggeri, controlli e prove prima della partenza, partenza del treno ed esercizio in condizioni degradate.

Casi specifici e transizione dalle norme nazionali

La sezione 7.2 consente deroghe e regimi speciali permanenti o temporanei per alcuni Stati membri, tra cui i casi relativi ai segnali di coda, ai codici di identificazione dei treni e ad alcune modalità operative locali. L’appendice I elenca invece gli ambiti nei quali possono continuare ad applicarsi norme nazionali a norma dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798, nonché i punti ancora in sospeso, tra cui trasporti eccezionali, orari, registrazione dati, taluni profili di qualificazione e salute, alcune norme operative comuni e l’esercizio nelle gallerie lunghe.

Durante il periodo di transizione, imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura devono riesaminare i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza e aggiornarli se necessario; in caso di carenze si applica la procedura dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/797. Il sistema complessivo mira a una progressiva armonizzazione europea dell’esercizio ferroviario, riducendo il ricorso a regole nazionali frammentate e favorendo l’interoperabilità effettiva dell’intera rete.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito della STI

L’articolo 1 istituisce la STI per il sottosistema "Esercizio e gestione del traffico". L’allegato disciplina contenuti, requisiti essenziali, specifiche funzionali e tecniche, interfacce con le altre STI, attuazione, casi specifici e allegati operativi.

Notifica di accordi internazionali e bilaterali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 se non già notificati in base a precedenti decisioni, gli accordi bilaterali o multilaterali tra imprese ferroviarie/gestori dell’infrastruttura/autorità di sicurezza e gli accordi internazionali con paesi terzi che comportano livelli significativi di interoperabilità locale o regionale.

Verifica dell’interoperabilità e norme nazionali residue

L’articolo 3 stabilisce che, per le situazioni specifiche del punto 7.2 dell’allegato e per le materie elencate tra i punti in sospeso e nell’appendice I, la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2016/797 resta soggetta alle norme nazionali applicabili nello Stato membro in cui si svolge l’esercizio.

Guida applicativa ERA

L’articolo 4 prevede che l’Agenzia pubblichi entro il 1° luglio 2019 una guida all’applicazione del sottosistema "Esercizio e gestione del traffico" e la mantenga aggiornata.

Abrogazione della decisione 2012/757/UE

L’articolo 5 abroga la decisione 2012/757/UE a decorrere dal 16 giugno 2021. Le appendici A e C di tale decisione possono continuare ad applicarsi al più tardi fino al 16 giugno 2024.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 16 giugno 2021. Sono anticipate al 16 giugno 2019 le sezioni 4.2.2.1.3.2 e 4.4; la sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 si applicano dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno dato comunicazione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che l’hanno data; le appendici A e C si applicano al più tardi dal 16 giugno 2024.

Documentazione per i macchinisti e fascicolo percorso treno

La STI impone all’impresa ferroviaria di fornire al macchinista un Manuale del macchinista, il Fascicolo percorso treno, orari, informazioni sul materiale rotabile e aggiornamenti tempestivi. Il gestore dell’infrastruttura deve fornire dati completi ed esatti, in particolare tramite RINF, e assicurare aggiornamenti e comunicazioni in tempo reale quando necessario.

Comunicazioni di sicurezza e lingua operativa

Le comunicazioni di sicurezza tra personale del treno e personale di autorizzazione al movimento devono avvenire nella lingua o lingue operative del gestore dell’infrastruttura. L’appendice C disciplina metodologia, terminologia standardizzata, messaggi, istruzioni operative e repertorio dei moduli; il gestore dell’infrastruttura pubblica le lingue operative utilizzate quotidianamente.

Requisiti relativi ai treni

La STI disciplina visibilità del treno, udibilità, identificazione dei veicoli, sicurezza dei passeggeri e del carico, compatibilità con la tratta, composizione del treno, frenatura, accertamento dell’idoneità a circolare, visibilità dei segnali e vigilanza del macchinista. Sono previsti obblighi sia per l’impresa ferroviaria sia per il gestore dell’infrastruttura, con largo uso del RINF per fornire parametri di linea e condizioni operative.

Compatibilità con la tratta e dati infrastrutturali

L’appendice D e il punto 4.2.2.5 definiscono i parametri da verificare prima del primo utilizzo del veicolo o della composizione del treno: carichi e capacità di carico, sagoma, sistemi di rilevamento, caratteristiche di marcia, scartamento, frenatura, condizioni climatiche, sistemi di alimentazione elettrica, gallerie, lunghezza del treno, altezza dei marciapiedi, ETCS, GSM-R e sistemi di classe B. Il gestore dell’infrastruttura deve fornire tali informazioni tramite RINF o, in via transitoria, con altri mezzi entro 15 giorni dalla richiesta iniziale.

Qualifiche professionali e condizioni di salute

Le sezioni 4.6 e 4.7 fissano requisiti minimi di competenza professionale, competenza linguistica, valutazione iniziale e continua del personale, nonché accertamenti medici e psicologici prima e dopo l’entrata in servizio. Sono previsti standard specifici per macchinisti e altro personale di sicurezza, incluse frequenze minime delle visite mediche in funzione dell’età.

Norme di esercizio, strumenti di conformità e transizione

Le norme comuni di esercizio sono contenute nelle appendici A e B. L’Agenzia può definire strumenti di conformità accettabili, e entro il 16 giugno 2021 deve farlo almeno per carico, sicurezza passeggeri, controlli prima della partenza, partenza del treno ed esercizio in condizioni degradate. Durante la transizione, imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura devono riesaminare e, se necessario, aggiornare i propri sistemi di gestione della sicurezza.

Casi specifici e deroghe territoriali

La sezione 7.2 prevede casi specifici permanenti o temporanei per Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) e Finlandia, soprattutto per i segnali di coda, i codici di identificazione dei treni e alcune prassi operative nazionali.

Come è indicizzato

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