Regolamento (UE) 2019/772
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sull’accessibilità ferroviaria per rendere più strutturato l’inventario delle attività relativo alle stazioni passeggeri. Definisce chi deve raccogliere, mantenere e scambiare i dati, quali informazioni devono essere inventariate e come devono essere rese consultabili e aggiornate. Introduce inoltre regole tecniche per il formato dei dati, la conversione di dati già esistenti e il feedback degli utenti, con un ruolo centrale della banca dati ERSAD dell’Agenzia ferroviaria europea.
Modifica le specifiche tecniche di interoperabilità sull’accessibilità ferroviaria introducendo regole per l’inventario delle attività e per la raccolta, manutenzione e scambio dei dati sull’accessibilità delle stazioni passeggeri.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema ferroviario dell’Unione, in particolare alle stazioni ferroviarie passeggeri e ai dati relativi alla loro accessibilità. Coinvolge gli Stati membri, i soggetti da essi designati per la raccolta/manutenzione/scambio dei dati, la Commissione europea, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e, per la consultazione, il pubblico e le autorità nazionali registrate. Le nuove regole si inseriscono nel quadro del regolamento (UE) n. 1300/2014 e dell’architettura di scambio prevista dalla STI TAP del regolamento (UE) n. 454/2011. È prevista la trasmissione dei dati alla banca dati ERSAD presso l’Agenzia fino alla piena operatività dell’architettura di scambio; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772: inventario delle attività e dati sull’accessibilità ferroviaria
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1300/2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. La finalità è rendere più preciso e operativo l’inventario delle attività, così da individuare le barriere all’accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare i progressi in materia di accessibilità.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione e si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di specificare contenuto, formato, architettura tecnica, modalità operative e regole di introduzione/consultazione dei dati dell’inventario. Il testo richiama inoltre il lavoro svolto dal gruppo incaricato dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e la raccomandazione ERA-REC-128, che ha portato alla modifica della STI accessibilità.
Designazione dei soggetti responsabili e termini
Entro nove mesi dall’entrata in vigore del 16 giugno 2019, ciascuno Stato membro deve individuare i soggetti incaricati della raccolta, della manutenzione e dello scambio dei dati sull’accessibilità. Per ogni stazione deve essere individuato un soggetto responsabile per lo scambio dei dati. È ammessa una proroga eccezionale del termine, da chiedere alla Commissione, quando sia debitamente giustificata e limitata nel tempo; il regolamento indica come ipotesi tipica la mancata messa a disposizione, o la mancata piena operatività, dello strumento di raccolta e delle modalità operative entro due mesi dall’entrata in vigore.
Oggetto dei dati sull’accessibilità
I dati da raccogliere riguardano le stazioni ferroviarie passeggeri e consistono in una descrizione delle loro caratteristiche e attrezzature. Tali dati possono essere integrati, se del caso, con informazioni sullo stato di conformità della stazione alla STI. Il regolamento chiarisce però che non è necessario inventariare lo stato di funzionamento dell’attrezzatura, poiché l’inventario ha natura statica e segnala la presenza delle dotazioni, non il loro funzionamento.
Funzionamento dell’inventario e aggiornamenti
L’inventario delle attività è concepito per tre funzioni principali: individuare ostacoli e barriere all’accessibilità, fornire informazioni pratiche agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti. Quando una stazione o suoi elementi sono interessati da ristrutturazione, rinnovo o lavori previsti da un piano nazionale di attuazione, i dati sull’accessibilità devono essere aggiornati; ciò include, se del caso, anche lo stato di conformità alla STI. Il medesimo stato di conformità può essere aggiornato sulla base di una dichiarazione intermedia di verifica.
Standard tecnici e scambio dei dati
Per la formattazione e lo scambio dei dati si applicano le norme CEN/TS 16614-1:2014 (NeTEx) ed EN 12896-1:2016 (Transmodel), secondo un profilo armonizzato specifico. L’architettura di scambio è quella definita dal regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alla STI TAP. Il regolamento consente anche l’utilizzo di dati strutturati già esistenti, purché possano essere convertiti nel profilo armonizzato tramite la metodologia indicata nei documenti tecnici.
Piattaforma ERSAD, consultazione e feedback degli utenti
Fino al raggiungimento della piena operatività dell’architettura di scambio prevista dalla STI TAP, lo scambio dei dati sull’accessibilità avviene tramite trasferimento verso la banca dati ERSAD presso l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie. Il pubblico deve poter consultare i dati tramite un sito web pubblico gestito dall’Agenzia; le autorità nazionali registrate devono poter estrarre i dati pertinenti per il proprio Stato membro; Commissione e Agenzia devono poter estrarre tutti i dati. La banca dati ERSAD non è connessa ad altre banche dati.
Il regolamento disciplina anche il feedback degli utenti, che può essere istituzionale, tramite associazioni di utenti e organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, oppure individuale, consentendo ai visitatori di segnalare dati errati relativi a una stazione e di ricevere conferma della segnalazione. In entrambi i casi, il feedback deve essere adeguatamente considerato dai soggetti responsabili.
Documenti tecnici allegati
L’appendice O elenca i documenti tecnici di supporto: il profilo specifico armonizzato NeTEx per la descrizione delle stazioni, le modalità operative dello strumento di raccolta dei dati e la metodologia di conversione dei dati esistenti, comprensiva dell’interfaccia esterna e del protocollo di comunicazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Designazione dei soggetti responsabili
Entro nove mesi dall’entrata in vigore del 16 giugno 2019, ciascuno Stato membro deve decidere quali soggetti siano incaricati della raccolta, manutenzione e scambio dei dati sull’accessibilità. Per ciascuna stazione deve esistere un soggetto responsabile per lo scambio dei dati.
Proroga eccezionale dei termini
Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una proroga del termine di designazione; la proroga deve essere eccezionale, debitamente giustificata e limitata nel tempo. È in particolare giustificata se lo strumento di raccolta dei dati e le modalità operative non sono stati messi a disposizione dall’Agenzia e non sono pienamente operativi due mesi dopo l’entrata in vigore.
Raccolta e conversione dei dati
La raccolta e la conversione dei dati devono essere completate entro 36 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. È possibile trasferire dati strutturati già esistenti, purché convertibili nel profilo armonizzato; la metodologia di conversione e il protocollo di comunicazione sono rinviati ai documenti tecnici dell’appendice O.
Dati da inventariare
I dati sull’accessibilità consistono in informazioni sull’accessibilità delle stazioni ferroviarie passeggeri, cioè una descrizione delle caratteristiche e dell’attrezzatura delle stazioni. Se del caso, la descrizione è integrata da informazioni sullo stato di conformità della stazione alla STI. Non deve essere inventariato lo stato di funzionamento dell’attrezzatura.
Funzioni dell’inventario delle attività
L’inventario serve a individuare ostacoli e barriere all’accessibilità, fornire informazioni pratiche agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.
Norme tecniche per formato e scambio
L’architettura di scambio dei dati è definita dal regolamento (UE) n. 454/2011 (STI TAP). Alla formattazione e allo scambio si applicano CEN/TS 16614-1:2014 (NeTEx) ed EN 12896-1:2016 (Transmodel), secondo un profilo armonizzato specifico indicato nei documenti tecnici dell’appendice O.
Aggiornamento in caso di lavori sulle stazioni
Se una stazione, o elementi della stessa, è oggetto di ristrutturazione, rinnovo o altri lavori previsti da un piano nazionale di attuazione ai sensi della STI, devono essere aggiornati i corrispondenti dati sull’accessibilità, incluso, se del caso, lo stato di conformità alla STI. Lo stato di conformità può essere aggiornato sulla base di una dichiarazione intermedia di verifica.
Consultazione dei dati tramite ERSAD
Il pubblico deve poter accedere alle informazioni tramite un sito web pubblico gestito dall’Agenzia. Le autorità nazionali registrate devono poter estrarre tutti i dati pertinenti per il proprio Stato membro, mentre Commissione e Agenzia devono poter estrarre tutti i dati. La banca dati ERSAD non è connessa ad altre banche dati.
Feedback degli utenti
Il feedback può essere istituzionale, tramite associazioni di utenti incluse organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, oppure individuale, consentendo ai visitatori del sito di segnalare informazioni errate su una stazione e ricevere conferma di ricezione. Il feedback deve essere preso in considerazione dai soggetti responsabili dei dati.
Documenti tecnici e appendice O
Viene aggiunta un’appendice O con l’elenco dei documenti tecnici relativi al profilo armonizzato NeTEx per la descrizione delle stazioni, alle modalità operative dello strumento di raccolta dei dati e alla metodologia di conversione dei dati esistenti, inclusa l’interfaccia esterna e il protocollo di comunicazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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