Regolamento (UE) 2019/776
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e allinea al nuovo quadro della direttiva (UE) 2016/797 una serie di STI ferroviarie e la disciplina del registro ERATV. Interviene in modo ampio su definizioni, ambito di applicazione, requisiti tecnici, procedure di verifica e regole per modifiche/ristrutturazioni, con particolare attenzione a ERTMS/ETCS, compatibilità veicolo-tratta, sistemi a scartamento variabile automatico e requisiti di manutenzione e documentazione. Introduce inoltre termini transitori, casi specifici nazionali e rinvii aggiornati alle nuove direttive e ai regolamenti di esecuzione del 2018-2019.
Modifica tecnica e di allineamento delle STI ferroviarie su carri merci, infrastruttura, energia, materiale rotabile, controllo-comando e segnalamento, nonché del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, per adeguarle alla direttiva (UE) 2016/797 e a nuovi requisiti ERTMS/ETCS e di interoperabilità.
Ambito di applicazione
Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 16 giugno 2019, con effetti sulle specifiche tecniche di interoperabilità relative al sistema ferroviario dell’Unione e sui relativi procedimenti di verifica, conformità, autorizzazione e registrazione. Riguarda in particolare i sottosistemi «materiale rotabile» (carri merci, locomotive e materiale rotabile per passeggeri), «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento», oltre alla decisione di esecuzione 2011/665/UE sul registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV). Include disposizioni transitorie per contratti/progetti in corso, per veicoli e componenti già immessi sul mercato o autorizzati sotto la direttiva 2008/57/CE e per specifici casi nazionali; esclude o limita alcuni veicoli e reti già previsti nelle pertinenti STI o nei casi specifici indicati nelle tabelle e appendici.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776: allineamento delle STI ferroviarie alla direttiva (UE) 2016/797
Il regolamento interviene in modo organico sulle specifiche tecniche di interoperabilità ferroviaria per adeguarle al nuovo quadro della direttiva (UE) 2016/797 e alle evoluzioni del sistema ferroviario dell’Unione. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di rafforzare l’interoperabilità, aggiornare i riferimenti normativi, chiudere punti in sospeso, integrare gli sviluppi tecnologici e disciplinare in modo più preciso le verifiche di compatibilità veicolo-tratta, soprattutto per ERTMS/ETCS.
Quadro generale e finalità
Il testo richiama il ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie nel formulare raccomandazioni sulle STI e nel loro aggiornamento al progresso tecnico, all’evoluzione del mercato e alle esigenze sociali. Viene evidenziata anche la necessità di adeguare le STI alle decisioni delegate sugli obiettivi specifici di elaborazione e revisione, nonché di coordinare il nuovo assetto con i procedimenti di autorizzazione dei veicoli e con la registrazione dei tipi di veicolo autorizzati.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e include una disciplina transitoria per gli Stati che, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, hanno continuato ad applicare la direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 al più tardi. È inoltre confermato che gli organismi notificati già notificati sotto il vecchio regime possono continuare a operare per il rilascio dei certificati “CE” entro il periodo transitorio previsto.
Interventi sulle STI: struttura generale
Il regolamento modifica sei STI e la decisione ERATV:
- STI carri merci: regolamento (UE) n. 321/2013.
- STI infrastruttura: regolamento (UE) n. 1299/2014.
- STI energia: regolamento (UE) n. 1301/2014.
- STI materiale rotabile – locomotive e passeggeri: regolamento (UE) n. 1302/2014.
- STI materiale rotabile – carri merci: regolamento (UE) n. 1303/2014.
- STI controllo-comando e segnalamento: regolamento (UE) 2016/919.
- Decisione di esecuzione 2011/665/UE sul registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati.
In ciascuna STI vengono aggiornati:
- ambito di applicazione geografico e tecnico,
- definizioni,
- parametri fondamentali,
- interfacce con gli altri sottosistemi,
- procedure di valutazione della conformità,
- regole su rinnovo, ristrutturazione e modifiche,
- casi specifici e punti in sospeso,
- appendici tecniche e tabelle delle norme di riferimento.
STI carri merci: contenuti sostanziali
La STI carri merci viene profondamente riformata. Viene precisato che si applica ai carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di autocarri, mentre restano esclusi altri veicoli del materiale rotabile elencati nella STI. Sono ridefinite le nozioni di “unità”, “treno” e “stato di funzionamento di progetto”, con una maggiore attenzione alla configurazione reale di esercizio.
Sul piano tecnico, vengono aggiornati e ampliati i requisiti relativi a:
- struttura e resistenza del veicolo;
- sagoma e interazioni ruota-rotaia;
- compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni;
- monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti;
- sicurezza contro il deragliamento;
- dinamica di marcia;
- sistemi a scartamento variabile automatico;
- frenatura e prestazioni di frenatura;
- condizioni ambientali;
- protezione antincendio;
- dispositivi di attacco per il segnale di coda;
- requisiti di manutenzione e documentazione.
Viene introdotto il punto 4.9 sul controllo di compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati, con rinvio ai parametri dell’appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773. Per i carri merci, si chiarisce anche la strategia di applicazione, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, la disciplina delle sostituzioni di componenti e delle modifiche dei veicoli esistenti.
Regole per i carri merci esistenti, modifiche e transizione
La STI stabilisce una disciplina articolata per:
- veicoli esistenti già autorizzati prima del 1° gennaio 2015;
- modifiche di unità o tipi di unità;
- sostituzioni di componenti di interoperabilità;
- validità dei certificati di esame CE del tipo o del progetto;
- aggiornamento della documentazione tecnica.
Le modifiche vengono classificate in funzione dell’impatto sulle caratteristiche essenziali di progettazione e delle soglie indicate nelle tabelle di riferimento. In presenza di modifiche rilevanti, può rendersi necessaria una nuova autorizzazione o una nuova valutazione di sicurezza. Il regolamento prevede inoltre una serie di disposizioni specifiche per i sistemi a scartamento variabile automatico, inclusa la convalida del progetto, le prove statiche e in linea, l’analisi di sicurezza consolidata a livello di unità e il contenuto del certificato rilasciato dall’organismo notificato.
STI infrastruttura: requisiti tecnici e manutenzione
La STI INF è riscritta per precisare che riguarda il sottosistema infrastruttura e una parte del sottosistema manutenzione relativa agli impianti fissi di servizio. Sono aggiornati:
- l’elenco dei parametri fondamentali;
- i requisiti su sagoma limite, interasse dei binari, pendenze, curve, scartamento, sopraelevazione, insufficienza di sopraelevazione, conicità equivalente, dispositivi di armamento, resistenza del binario e delle opere d’arte, marciapiedi, aerodinamica e impianti di manutenzione.
Vengono rivisti anche:
- il piano di manutenzione;
- le norme di esercizio;
- la disciplina della ristrutturazione e del rinnovo;
- la compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati;
- i casi specifici nazionali e i relativi termini di riesame.
Il regolamento collega espressamente la valutazione di compatibilità con la tratta al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 e al RINF, chiarendo che alcune condizioni di utilizzo delle infrastrutture devono essere registrate nel registro dell’infrastruttura ferroviaria.
STI energia: aggiornamenti principali
La STI EN viene allineata alla direttiva (UE) 2016/797 e riformulata in modo analogo alla STI INF. Tra i punti più rilevanti figurano:
- requisiti tecnici per il sottosistema energia e la manutenzione;
- regole sull’esercizio su linee esistenti;
- ristrutturazione/rinnovo e necessità di nuova autorizzazione;
- controllo di compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati;
- casi specifici con termini temporali fino al 31 dicembre 2035.
STI locomotive e materiale rotabile per passeggeri
La STI LOC&PAS è estesa e aggiornata in modo molto ampio. Il regolamento ridefinisce:
- l’ambito di applicazione per locomotive, unità di trazione, treni passeggeri, carrozze, veicoli non passeggeri inseriti in treni passeggeri, e veicoli speciali;
- la classificazione dei veicoli e le esclusioni;
- i parametri essenziali di progettazione;
- l’assetto delle interfacce con infrastruttura, energia, CCS e manutenzione;
- i requisiti di sicurezza passiva;
- i sistemi a scartamento variabile automatico;
- la frenatura, compresi freno magnetico e freno a corrente parassita sul binario;
- i requisiti di comfort, sicurezza antincendio, evacuazione, documentazione e manutenzione.
Particolare rilievo assumono:
- la disciplina del controllo di compatibilità con la tratta;
- la documentazione tecnica da fornire prima del primo uso;
- le regole di modifica dei veicoli esistenti o dei tipi di veicolo esistenti;
- la classificazione delle modifiche in relazione alle caratteristiche essenziali di progettazione;
- il trattamento dei casi specifici nazionali e dei periodi transitori.
Il regolamento introduce anche un quadro più dettagliato per i componenti critici per la sicurezza, che devono essere individuati dai progettisti/fabbricanti e riportati nella documentazione di manutenzione ed esercizio.
STI controllo-comando e segnalamento: ERTMS/ETCS, ESC e RSC
La revisione della STI CCS è uno dei punti centrali del regolamento. Il testo aggiorna l’impianto normativo per allinearlo alla migrazione verso ERTMS/ETCS baseline 3 e ai nuovi procedimenti di autorizzazione e registrazione. Tra gli elementi principali:
- definizione dei sottosistemi di bordo e di terra;
- requisiti di affidabilità, disponibilità e sicurezza;
- funzionalità ETCS di bordo e a terra;
- integrazione con GSM-R;
- gestione delle chiavi;
- interfacce con il materiale rotabile e con l’esercizio e gestione del traffico;
- compatibilità ETCS e compatibilità radio (ESC e RSC).
Il regolamento introduce una sezione specifica sui controlli di compatibilità tra bordo e terra, concepiti come misura provvisoria per aumentare la fiducia nella compatibilità tecnica. L’Agenzia deve stabilire e gestire un documento tecnico con i controlli da eseguire; i gestori dell’infrastruttura devono fornire i dati necessari entro il 16 gennaio 2020. Gli Stati membri devono classificare le linee secondo i tipi ESC e RSC nel registro dell’infrastruttura.
Sono inoltre disciplinati:
- la gestione degli errori e delle deviazioni emerse durante prove o esercizio;
- le modifiche dei sottosistemi di bordo e di terra;
- i casi in cui una modifica richiede nuova autorizzazione;
- i casi in cui la compatibilità deve essere mantenuta senza interruzione del servizio;
- l’uso dei moduli di valutazione e la documentazione tecnica da aggiornare.
Regole di modifica, valutazione della sicurezza e moduli di conformità
Per tutte le STI coinvolte, il regolamento armonizza e rafforza la disciplina delle modifiche ai sottosistemi esistenti e ai tipi di veicolo esistenti. In sintesi:
- le parti non interessate dalla modifica restano escluse dalla nuova valutazione;
- le modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione sono classificate secondo soglie e criteri aggiornati;
- il richiedente deve informare l’organismo notificato quando la modifica incide sulla conformità alle STI;
- la valutazione della sicurezza può avvenire mediante il metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi (regolamento (UE) n. 402/2013);
- i certificati CE devono essere aggiornati e la documentazione tecnica adeguata;
- le condizioni e restrizioni d’uso devono essere riportate nei certificati e nei registri pertinenti.
Sono previste anche regole dettagliate per i moduli SB, SD/SF, SH1 e CV, nonché per la prova in esercizio di nuove soluzioni o di sistemi innovativi.
ERATV: registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati
La decisione 2011/665/UE è adattata al nuovo quadro autorizzativo. Le modifiche riguardano:
- le informazioni da inserire a cura dell’Agenzia;
- le informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere;
- i codici armonizzati delle restrizioni, ora collegati alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614;
- la struttura dei dati per nuovi tipi, varianti e versioni di tipo;
- il ruolo dei sistemi connessi, come EVR e sportello unico.
Il regolamento disciplina anche i diritti di accesso all’ERATV, distinguendo tra autorità nazionali di sicurezza, Agenzia e pubblico, nonché i tempi per la registrazione, la convalida, la sospensione, la revoca e la riattivazione delle autorizzazioni.
Termini transitori e scadenze rilevanti
Tra le scadenze più importanti emergono:
- 16 giugno 2019: data di applicazione del regolamento.
- 1° gennaio 2020: aggiornamento dei piani nazionali di attuazione per STI INF e STI SRT e trasmissione alla Commissione e agli altri Stati membri.
- 16 gennaio 2020: termine per la trasmissione all’Agenzia delle definizioni dei controlli di compatibilità ETCS e radio da parte dei gestori dell’infrastruttura.
- 1° giugno 2020: relazione dell’Agenzia sulla compatibilità ETCS e radio.
- 1° dicembre 2021: definizione da parte della Commissione delle misure per eliminare le prove o i controlli di compatibilità tecnica.
- 1° gennaio 2024: fine del periodo transitorio per alcuni componenti di interoperabilità privi di dichiarazione CE.
- 31 dicembre 2025 / 31 dicembre 2035: termini per numerosi casi temporanei nelle STI.
- 15 giugno 2020: termine ultimo richiamato per la possibile prosecuzione dell’applicazione della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri interessati.
Impatto operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore ferroviario, il regolamento è rilevante perché incide su:
- autorizzazioni di immissione sul mercato dei veicoli;
- certificazioni CE dei sottosistemi e dei componenti di interoperabilità;
- gestione delle modifiche di veicoli esistenti e dei tipi autorizzati;
- contenuto della documentazione tecnica, di esercizio e manutenzione;
- appalti e progetti infrastrutturali soggetti a STI;
- compliance tecnico-regolatoria connessa a ERTMS/ETCS, GSM-R e ai registri UE.
In pratica, il testo richiede un aggiornamento sistematico della documentazione di progetto, dei fascicoli tecnici e dei processi di conformità, con particolare attenzione ai rapporti tra STI, norme nazionali notificate, gestione del rischio e autorizzazioni multilivello.
Disposizioni principali
Allineamento delle STI alla direttiva (UE) 2016/797
I regolamenti STI modificati (UE) n. 321/2013, 1299/2014, 1301/2014, 1302/2014, 1303/2014 e 2016/919 sono aggiornati sostituendo i riferimenti alla direttiva 2008/57/CE con quelli alla direttiva (UE) 2016/797 e alla direttiva (UE) 2016/798 per i profili di sicurezza ferroviaria. Sono aggiornati anche i richiami agli articoli sulle autorizzazioni, alla procedura di verifica “CE”, ai casi specifici, ai punti in sospeso e ai registri.
Modifiche tecniche alle STI infrastruttura ed energia
Gli allegati delle STI INF e EN sono ridefiniti per il contenuto, l’ambito di applicazione, i parametri fondamentali e le interfacce con il materiale rotabile. Sono aggiornati requisiti su sagoma, carico per asse, geometria dei binari, marciapiedi, aerodinamica, impianti di manutenzione, alimentazione elettrica di terra, compatibilità con le STI LOC&PAS e regole per il controllo di compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati (rinvio al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773).
Revisione della STI carri merci (regolamento (UE) n. 321/2013)
La STI carri merci è profondamente aggiornata: si riformulano ambito geografico e tecnico, definizioni di unità e treno, requisiti di struttura, sagoma, dinamica di marcia, frenatura, condizioni ambientali, sistemi a scartamento variabile automatico, manutenzione, documentazione d’esercizio e d’officina. È introdotto un controllo di compatibilità con la tratta prima del primo utilizzo e sono ridefinite le regole per l’immissione sul mercato, le sostituzioni di componenti e le modifiche dei veicoli esistenti.
Revisione della STI locomotive e passeggeri (regolamento (UE) n. 1302/2014)
La STI LOC&PAS è aggiornata in modo esteso con nuova disciplina su ambito di applicazione, requisiti tecnici, sicurezza passiva, sistemi frenanti, aerodinamica, alimentazione elettrica, dispositivi di bordo, documentazione tecnica, manutenzione e compatibilità con la tratta. Sono introdotte regole specifiche per i sistemi a scartamento variabile automatico, per le modifiche dei veicoli esistenti e per l’applicazione di requisiti transitori e casi specifici nazionali.
Revisione della STI controllo-comando e segnalamento (regolamento (UE) 2016/919)
La STI CCS viene adeguata a ERTMS/ETCS baseline 3 e alla nuova architettura di compatibilità tra bordo e terra. Il regolamento disciplina la compatibilità ETCS e radio (ESC e RSC), i controlli di compatibilità, i ruoli dell’Agenzia e dei gestori dell’infrastruttura, la gestione di errori e modifiche, l’impiego di moduli di valutazione, le regole sui sistemi di classe B, i registri e l’interfaccia con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.
Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV)
La decisione di esecuzione 2011/665/UE è modificata per adattare il registro ERATV alla direttiva (UE) 2016/797 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545. Sono disciplinati ruoli di Agenzia e autorità nazionali di sicurezza, contenuti del registro, diritti di accesso, aggiornamenti, sospensioni, revoche, versioni e varianti dei tipi di veicolo, codici armonizzati delle restrizioni e scambio con altri sistemi informativi dell’Agenzia.
Disposizioni transitorie e applicazione differita
Sono previste scadenze transitorie specifiche, tra cui il 1° gennaio 2024 per alcune deroghe sui componenti di interoperabilità privi di dichiarazione CE, il 1° gennaio 2028/2020/2021/2022/2025/2028/2035 per diverse fasi di migrazione e casi specifici, e il 15 giugno 2020 quale ultimo termine richiamato per l’applicazione della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il recepimento. Il regolamento si applica dal 16 giugno 2019 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
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