Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/776

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e allinea al nuovo quadro della direttiva (UE) 2016/797 una serie di STI ferroviarie e la disciplina del registro ERATV. Interviene in modo ampio su definizioni, ambito di applicazione, requisiti tecnici, procedure di verifica e regole per modifiche/ristrutturazioni, con particolare attenzione a ERTMS/ETCS, compatibilità veicolo-tratta, sistemi a scartamento variabile automatico e requisiti di manutenzione e documentazione. Introduce inoltre termini transitori, casi specifici nazionali e rinvii aggiornati alle nuove direttive e ai regolamenti di esecuzione del 2018-2019.

Modifica tecnica e di allineamento delle STI ferroviarie su carri merci, infrastruttura, energia, materiale rotabile, controllo-comando e segnalamento, nonché del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, per adeguarle alla direttiva (UE) 2016/797 e a nuovi requisiti ERTMS/ETCS e di interoperabilità.

Ambito di applicazione

Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 16 giugno 2019, con effetti sulle specifiche tecniche di interoperabilità relative al sistema ferroviario dell’Unione e sui relativi procedimenti di verifica, conformità, autorizzazione e registrazione. Riguarda in particolare i sottosistemi «materiale rotabile» (carri merci, locomotive e materiale rotabile per passeggeri), «infrastruttura», «energia» e «controllo-comando e segnalamento», oltre alla decisione di esecuzione 2011/665/UE sul registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV). Include disposizioni transitorie per contratti/progetti in corso, per veicoli e componenti già immessi sul mercato o autorizzati sotto la direttiva 2008/57/CE e per specifici casi nazionali; esclude o limita alcuni veicoli e reti già previsti nelle pertinenti STI o nei casi specifici indicati nelle tabelle e appendici.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776: allineamento delle STI ferroviarie alla direttiva (UE) 2016/797

Il regolamento interviene in modo organico sulle specifiche tecniche di interoperabilità ferroviaria per adeguarle al nuovo quadro della direttiva (UE) 2016/797 e alle evoluzioni del sistema ferroviario dell’Unione. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di rafforzare l’interoperabilità, aggiornare i riferimenti normativi, chiudere punti in sospeso, integrare gli sviluppi tecnologici e disciplinare in modo più preciso le verifiche di compatibilità veicolo-tratta, soprattutto per ERTMS/ETCS.

Quadro generale e finalità

Il testo richiama il ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie nel formulare raccomandazioni sulle STI e nel loro aggiornamento al progresso tecnico, all’evoluzione del mercato e alle esigenze sociali. Viene evidenziata anche la necessità di adeguare le STI alle decisioni delegate sugli obiettivi specifici di elaborazione e revisione, nonché di coordinare il nuovo assetto con i procedimenti di autorizzazione dei veicoli e con la registrazione dei tipi di veicolo autorizzati.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e include una disciplina transitoria per gli Stati che, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, hanno continuato ad applicare la direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 al più tardi. È inoltre confermato che gli organismi notificati già notificati sotto il vecchio regime possono continuare a operare per il rilascio dei certificati “CE” entro il periodo transitorio previsto.

Interventi sulle STI: struttura generale

Il regolamento modifica sei STI e la decisione ERATV:

  • STI carri merci: regolamento (UE) n. 321/2013.
  • STI infrastruttura: regolamento (UE) n. 1299/2014.
  • STI energia: regolamento (UE) n. 1301/2014.
  • STI materiale rotabile – locomotive e passeggeri: regolamento (UE) n. 1302/2014.
  • STI materiale rotabile – carri merci: regolamento (UE) n. 1303/2014.
  • STI controllo-comando e segnalamento: regolamento (UE) 2016/919.
  • Decisione di esecuzione 2011/665/UE sul registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati.

In ciascuna STI vengono aggiornati:

  • ambito di applicazione geografico e tecnico,
  • definizioni,
  • parametri fondamentali,
  • interfacce con gli altri sottosistemi,
  • procedure di valutazione della conformità,
  • regole su rinnovo, ristrutturazione e modifiche,
  • casi specifici e punti in sospeso,
  • appendici tecniche e tabelle delle norme di riferimento.

STI carri merci: contenuti sostanziali

La STI carri merci viene profondamente riformata. Viene precisato che si applica ai carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di autocarri, mentre restano esclusi altri veicoli del materiale rotabile elencati nella STI. Sono ridefinite le nozioni di “unità”, “treno” e “stato di funzionamento di progetto”, con una maggiore attenzione alla configurazione reale di esercizio.

Sul piano tecnico, vengono aggiornati e ampliati i requisiti relativi a:

  • struttura e resistenza del veicolo;
  • sagoma e interazioni ruota-rotaia;
  • compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni;
  • monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti;
  • sicurezza contro il deragliamento;
  • dinamica di marcia;
  • sistemi a scartamento variabile automatico;
  • frenatura e prestazioni di frenatura;
  • condizioni ambientali;
  • protezione antincendio;
  • dispositivi di attacco per il segnale di coda;
  • requisiti di manutenzione e documentazione.

Viene introdotto il punto 4.9 sul controllo di compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati, con rinvio ai parametri dell’appendice D1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773. Per i carri merci, si chiarisce anche la strategia di applicazione, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, la disciplina delle sostituzioni di componenti e delle modifiche dei veicoli esistenti.

Regole per i carri merci esistenti, modifiche e transizione

La STI stabilisce una disciplina articolata per:

  • veicoli esistenti già autorizzati prima del 1° gennaio 2015;
  • modifiche di unità o tipi di unità;
  • sostituzioni di componenti di interoperabilità;
  • validità dei certificati di esame CE del tipo o del progetto;
  • aggiornamento della documentazione tecnica.

Le modifiche vengono classificate in funzione dell’impatto sulle caratteristiche essenziali di progettazione e delle soglie indicate nelle tabelle di riferimento. In presenza di modifiche rilevanti, può rendersi necessaria una nuova autorizzazione o una nuova valutazione di sicurezza. Il regolamento prevede inoltre una serie di disposizioni specifiche per i sistemi a scartamento variabile automatico, inclusa la convalida del progetto, le prove statiche e in linea, l’analisi di sicurezza consolidata a livello di unità e il contenuto del certificato rilasciato dall’organismo notificato.

STI infrastruttura: requisiti tecnici e manutenzione

La STI INF è riscritta per precisare che riguarda il sottosistema infrastruttura e una parte del sottosistema manutenzione relativa agli impianti fissi di servizio. Sono aggiornati:

  • l’elenco dei parametri fondamentali;
  • i requisiti su sagoma limite, interasse dei binari, pendenze, curve, scartamento, sopraelevazione, insufficienza di sopraelevazione, conicità equivalente, dispositivi di armamento, resistenza del binario e delle opere d’arte, marciapiedi, aerodinamica e impianti di manutenzione.

Vengono rivisti anche:

  • il piano di manutenzione;
  • le norme di esercizio;
  • la disciplina della ristrutturazione e del rinnovo;
  • la compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati;
  • i casi specifici nazionali e i relativi termini di riesame.

Il regolamento collega espressamente la valutazione di compatibilità con la tratta al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 e al RINF, chiarendo che alcune condizioni di utilizzo delle infrastrutture devono essere registrate nel registro dell’infrastruttura ferroviaria.

STI energia: aggiornamenti principali

La STI EN viene allineata alla direttiva (UE) 2016/797 e riformulata in modo analogo alla STI INF. Tra i punti più rilevanti figurano:

  • requisiti tecnici per il sottosistema energia e la manutenzione;
  • regole sull’esercizio su linee esistenti;
  • ristrutturazione/rinnovo e necessità di nuova autorizzazione;
  • controllo di compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati;
  • casi specifici con termini temporali fino al 31 dicembre 2035.

STI locomotive e materiale rotabile per passeggeri

La STI LOC&PAS è estesa e aggiornata in modo molto ampio. Il regolamento ridefinisce:

  • l’ambito di applicazione per locomotive, unità di trazione, treni passeggeri, carrozze, veicoli non passeggeri inseriti in treni passeggeri, e veicoli speciali;
  • la classificazione dei veicoli e le esclusioni;
  • i parametri essenziali di progettazione;
  • l’assetto delle interfacce con infrastruttura, energia, CCS e manutenzione;
  • i requisiti di sicurezza passiva;
  • i sistemi a scartamento variabile automatico;
  • la frenatura, compresi freno magnetico e freno a corrente parassita sul binario;
  • i requisiti di comfort, sicurezza antincendio, evacuazione, documentazione e manutenzione.

Particolare rilievo assumono:

  • la disciplina del controllo di compatibilità con la tratta;
  • la documentazione tecnica da fornire prima del primo uso;
  • le regole di modifica dei veicoli esistenti o dei tipi di veicolo esistenti;
  • la classificazione delle modifiche in relazione alle caratteristiche essenziali di progettazione;
  • il trattamento dei casi specifici nazionali e dei periodi transitori.

Il regolamento introduce anche un quadro più dettagliato per i componenti critici per la sicurezza, che devono essere individuati dai progettisti/fabbricanti e riportati nella documentazione di manutenzione ed esercizio.

STI controllo-comando e segnalamento: ERTMS/ETCS, ESC e RSC

La revisione della STI CCS è uno dei punti centrali del regolamento. Il testo aggiorna l’impianto normativo per allinearlo alla migrazione verso ERTMS/ETCS baseline 3 e ai nuovi procedimenti di autorizzazione e registrazione. Tra gli elementi principali:

  • definizione dei sottosistemi di bordo e di terra;
  • requisiti di affidabilità, disponibilità e sicurezza;
  • funzionalità ETCS di bordo e a terra;
  • integrazione con GSM-R;
  • gestione delle chiavi;
  • interfacce con il materiale rotabile e con l’esercizio e gestione del traffico;
  • compatibilità ETCS e compatibilità radio (ESC e RSC).

Il regolamento introduce una sezione specifica sui controlli di compatibilità tra bordo e terra, concepiti come misura provvisoria per aumentare la fiducia nella compatibilità tecnica. L’Agenzia deve stabilire e gestire un documento tecnico con i controlli da eseguire; i gestori dell’infrastruttura devono fornire i dati necessari entro il 16 gennaio 2020. Gli Stati membri devono classificare le linee secondo i tipi ESC e RSC nel registro dell’infrastruttura.

Sono inoltre disciplinati:

  • la gestione degli errori e delle deviazioni emerse durante prove o esercizio;
  • le modifiche dei sottosistemi di bordo e di terra;
  • i casi in cui una modifica richiede nuova autorizzazione;
  • i casi in cui la compatibilità deve essere mantenuta senza interruzione del servizio;
  • l’uso dei moduli di valutazione e la documentazione tecnica da aggiornare.

Regole di modifica, valutazione della sicurezza e moduli di conformità

Per tutte le STI coinvolte, il regolamento armonizza e rafforza la disciplina delle modifiche ai sottosistemi esistenti e ai tipi di veicolo esistenti. In sintesi:

  • le parti non interessate dalla modifica restano escluse dalla nuova valutazione;
  • le modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali di progettazione sono classificate secondo soglie e criteri aggiornati;
  • il richiedente deve informare l’organismo notificato quando la modifica incide sulla conformità alle STI;
  • la valutazione della sicurezza può avvenire mediante il metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi (regolamento (UE) n. 402/2013);
  • i certificati CE devono essere aggiornati e la documentazione tecnica adeguata;
  • le condizioni e restrizioni d’uso devono essere riportate nei certificati e nei registri pertinenti.

Sono previste anche regole dettagliate per i moduli SB, SD/SF, SH1 e CV, nonché per la prova in esercizio di nuove soluzioni o di sistemi innovativi.

ERATV: registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

La decisione 2011/665/UE è adattata al nuovo quadro autorizzativo. Le modifiche riguardano:

  • le informazioni da inserire a cura dell’Agenzia;
  • le informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere;
  • i codici armonizzati delle restrizioni, ora collegati alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614;
  • la struttura dei dati per nuovi tipi, varianti e versioni di tipo;
  • il ruolo dei sistemi connessi, come EVR e sportello unico.

Il regolamento disciplina anche i diritti di accesso all’ERATV, distinguendo tra autorità nazionali di sicurezza, Agenzia e pubblico, nonché i tempi per la registrazione, la convalida, la sospensione, la revoca e la riattivazione delle autorizzazioni.

Termini transitori e scadenze rilevanti

Tra le scadenze più importanti emergono:

  • 16 giugno 2019: data di applicazione del regolamento.
  • 1° gennaio 2020: aggiornamento dei piani nazionali di attuazione per STI INF e STI SRT e trasmissione alla Commissione e agli altri Stati membri.
  • 16 gennaio 2020: termine per la trasmissione all’Agenzia delle definizioni dei controlli di compatibilità ETCS e radio da parte dei gestori dell’infrastruttura.
  • 1° giugno 2020: relazione dell’Agenzia sulla compatibilità ETCS e radio.
  • 1° dicembre 2021: definizione da parte della Commissione delle misure per eliminare le prove o i controlli di compatibilità tecnica.
  • 1° gennaio 2024: fine del periodo transitorio per alcuni componenti di interoperabilità privi di dichiarazione CE.
  • 31 dicembre 2025 / 31 dicembre 2035: termini per numerosi casi temporanei nelle STI.
  • 15 giugno 2020: termine ultimo richiamato per la possibile prosecuzione dell’applicazione della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri interessati.

Impatto operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore ferroviario, il regolamento è rilevante perché incide su:

  • autorizzazioni di immissione sul mercato dei veicoli;
  • certificazioni CE dei sottosistemi e dei componenti di interoperabilità;
  • gestione delle modifiche di veicoli esistenti e dei tipi autorizzati;
  • contenuto della documentazione tecnica, di esercizio e manutenzione;
  • appalti e progetti infrastrutturali soggetti a STI;
  • compliance tecnico-regolatoria connessa a ERTMS/ETCS, GSM-R e ai registri UE.

In pratica, il testo richiede un aggiornamento sistematico della documentazione di progetto, dei fascicoli tecnici e dei processi di conformità, con particolare attenzione ai rapporti tra STI, norme nazionali notificate, gestione del rischio e autorizzazioni multilivello.

Disposizioni principali

Allineamento delle STI alla direttiva (UE) 2016/797

I regolamenti STI modificati (UE) n. 321/2013, 1299/2014, 1301/2014, 1302/2014, 1303/2014 e 2016/919 sono aggiornati sostituendo i riferimenti alla direttiva 2008/57/CE con quelli alla direttiva (UE) 2016/797 e alla direttiva (UE) 2016/798 per i profili di sicurezza ferroviaria. Sono aggiornati anche i richiami agli articoli sulle autorizzazioni, alla procedura di verifica “CE”, ai casi specifici, ai punti in sospeso e ai registri.

Modifiche tecniche alle STI infrastruttura ed energia

Gli allegati delle STI INF e EN sono ridefiniti per il contenuto, l’ambito di applicazione, i parametri fondamentali e le interfacce con il materiale rotabile. Sono aggiornati requisiti su sagoma, carico per asse, geometria dei binari, marciapiedi, aerodinamica, impianti di manutenzione, alimentazione elettrica di terra, compatibilità con le STI LOC&PAS e regole per il controllo di compatibilità con la tratta prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati (rinvio al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773).

Revisione della STI carri merci (regolamento (UE) n. 321/2013)

La STI carri merci è profondamente aggiornata: si riformulano ambito geografico e tecnico, definizioni di unità e treno, requisiti di struttura, sagoma, dinamica di marcia, frenatura, condizioni ambientali, sistemi a scartamento variabile automatico, manutenzione, documentazione d’esercizio e d’officina. È introdotto un controllo di compatibilità con la tratta prima del primo utilizzo e sono ridefinite le regole per l’immissione sul mercato, le sostituzioni di componenti e le modifiche dei veicoli esistenti.

Revisione della STI locomotive e passeggeri (regolamento (UE) n. 1302/2014)

La STI LOC&PAS è aggiornata in modo esteso con nuova disciplina su ambito di applicazione, requisiti tecnici, sicurezza passiva, sistemi frenanti, aerodinamica, alimentazione elettrica, dispositivi di bordo, documentazione tecnica, manutenzione e compatibilità con la tratta. Sono introdotte regole specifiche per i sistemi a scartamento variabile automatico, per le modifiche dei veicoli esistenti e per l’applicazione di requisiti transitori e casi specifici nazionali.

Revisione della STI controllo-comando e segnalamento (regolamento (UE) 2016/919)

La STI CCS viene adeguata a ERTMS/ETCS baseline 3 e alla nuova architettura di compatibilità tra bordo e terra. Il regolamento disciplina la compatibilità ETCS e radio (ESC e RSC), i controlli di compatibilità, i ruoli dell’Agenzia e dei gestori dell’infrastruttura, la gestione di errori e modifiche, l’impiego di moduli di valutazione, le regole sui sistemi di classe B, i registri e l’interfaccia con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773.

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV)

La decisione di esecuzione 2011/665/UE è modificata per adattare il registro ERATV alla direttiva (UE) 2016/797 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545. Sono disciplinati ruoli di Agenzia e autorità nazionali di sicurezza, contenuti del registro, diritti di accesso, aggiornamenti, sospensioni, revoche, versioni e varianti dei tipi di veicolo, codici armonizzati delle restrizioni e scambio con altri sistemi informativi dell’Agenzia.

Disposizioni transitorie e applicazione differita

Sono previste scadenze transitorie specifiche, tra cui il 1° gennaio 2024 per alcune deroghe sui componenti di interoperabilità privi di dichiarazione CE, il 1° gennaio 2028/2020/2021/2022/2025/2028/2035 per diverse fasi di migrazione e casi specifici, e il 15 giugno 2020 quale ultimo termine richiamato per l’applicazione della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il recepimento. Il regolamento si applica dal 16 giugno 2019 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità ferroviariatrasportisicurezza ferroviariaregistro dei veicoli ferroviaricontrollo-comando e segnalamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.