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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27332/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il dissequestro e la restituzione dell'immobile sito in Casal di Principe, via Bach n. 4 (catasto foglio 20, particella 1557), sottoposto a sequestro e confisca nei confronti del figlio Giovanni Lubello per reati connessi all'associazione camorristica (art. 416-bis e art. 12-sexies L. 356/1992). Coronella sosteneva che l'intestazione formale dell'immobile a Giovanni Lubello fosse frutto di una simulazione contrattuale e che la reale acquirente e proprietaria fosse lei; aveva prodotto documentazione (tra cui un mutuo contratto per pagare lavori) per dimostrare la titolarità reale. Impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza ritenendo non provata la simulazione e la titolarità reale alla ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ritenendo manifestamente infondati sia i motivi di diritto (violazione di legge) sia i vizi di motivazione. La decisione impugnata è stata ritenuta correttamente motivata: la ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la simulazione dell'acquisto e la reale titolarità del bene. È stata confermata l'irrilevanza, ai fini della richiesta di restituzione, della mera circostanza che la ricorrente avesse contratto un mutuo per lavori sull'immobile, in assenza di prova che il bene fosse effettivamente acquistato da lei. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992

    Norma posta a fondamento dei provvedimenti di sequestro e confisca per reati connessi alla criminalità organizzata; applicata per giustificare la misura ablativa sul bene intestato formalmente al condannato o a terzi quando si sospetti che l'acquisto sia funzionale ad eludere la confisca

  • art. 416-bis c.p., comma settimo

    Riferimento alla normativa sulle fattispecie di associazione di tipo mafioso e alle conseguenze patrimoniali: la disposizione è stata richiamata in relazione alla confisca di beni riconducibili a soggetti condannati per 416-bis

  • artt. 321 e ss. cod. proc. pen.

    Norme che regolano l'incidente di esecuzione e le garanzie procedurali: il terzo che rivendichi la proprietà di un bene confiscato deve proporre incidente di esecuzione e può produrre deduzioni e prove utili alla decisione sulla confisca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione e di irrogare le sanzioni previste in caso di impugnazione manifestamente infondata; applicata per dichiarare l'inammissibilità e imporre il pagamento alla Cassa delle ammende

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Comma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, errori di motivazione, ecc.); i motivi prospettati dalla difesa sono stati esaminati alla luce di queste fattispecie e ritenuti manifestamente infondati

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Principio citato per giustificare la possibilità di ritenere la colpa nell'impugnazione e, quindi, di irrogare la sanzione pecuniaria quando l'impugnazione sia manifestamente priva di fondamento

Massime di principio

  • Chi, come terzo, contesta la confisca di un bene formalmente intestato a un soggetto sottoposto a misure patrimoniali deve proporre l'incidente di esecuzione e fornire prove concrete e specifiche della simulazione contrattuale o della reale titolarità; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • Il giudice dà rilievo alla documentazione probatoria che attesti pagamenti, trasferimenti di denaro, atti notarili, dichiarazioni fiscali e altri elementi che dimostrino la effettiva titolarità o la simulazione; elementi indiziari generici (es. mutuo per lavori) possono risultare insufficienti se non collegati in modo diretto alla titolarità dell'acquisto.
  • La formalità dell'intestazione è rilevante e, salvo prova convincente di simulazione o di interposizione fittizia, il soggetto intestatario è ritenuto proprietario e il bene può essere sottoposto a confisca per reati commessi da costui.
  • Un ricorso in cassazione privo di prospettazione probatoria concreta e di serie basi giuridiche può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche; è quindi necessario valutare la fondatezza della doglianza prima di impugnare.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è consigliabile raccogliere e presentare documentazione diretta (quietanze di pagamento, bonifici, fatture a nome del terzo, atti notarili che dimostrino l'investimento di denaro proprio, testimonianze, perizie) e, se possibile, atti che mostrino il collegamento tra i trasferimenti finanziari e l'acquisto dell'immobile.
  • Quando si contesta una intestazione apparente a favore di un familiare di un soggetto condannato per reati associativi, è utile dimostrare l'antecedente disponibilità economica del reale acquirente e la contemporanea incapacità finanziaria dell'intestatario formale a sostenere l'acquisto, con documentazione bancaria e fiscale.

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