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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14223 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’amministrazione ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato l’annullamento della cancellazione dell’ente dall’Anagrafe delle ONLUS. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, in relazione all’art. 30, comma 5, del D.L. n. 185/2008: a suo avviso, lo svolgimento di attività commerciali ulteriori rispetto a quelle considerate marginali avrebbe impedito di conservare la qualifica di ONLUS. La controversia originava da un processo verbale di constatazione dell’ufficio locale di Alessandria, secondo cui la casa di riposo era gestita con criteri commerciali.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 20 maggio 2015 depositata l’8 luglio 2015, ha rigettato il ricorso, rilevando che era comunque infondato. In primo luogo, il ricorso era carente di autosufficienza, perché non documentava adeguatamente che nel giudizio di merito fosse stata sollevata la questione della non marginalità delle attività. Inoltre, la disposizione invocata dall’amministrazione riguardava le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, mentre l’ente era un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, disciplinato dal comma 9; il ricorso non criticava adeguatamente questa distinzione. L’amministrazione è stata condannata a pagare le spese della fase di cassazione, liquidate in 2.500 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 460/1997, art. 10, commi 8 e 9

    In secondo luogo la norma invocata non è applicabile nel caso di specie in quanto l'ente considerato non è una "organizzazione di volontariato" (ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 8), categoria cui la predetta norma si riferisce, bensì un "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto", considerato ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 9, ove ricorrano le condizioni nella predetta specifica disposizione indicata.

    Il regime richiamato dall’amministrazione per le organizzazioni di volontariato non si applica automaticamente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: per questi ultimi la qualifica di ONLUS va valutata secondo le condizioni specifiche previste dal comma 9.

  • D.L. n. 185/2008, art. 30, comma 5

    La Corte non applica questa disposizione alla fattispecie, perché la ritiene riferita alle organizzazioni di volontariato e non all’ente ecclesiastico ricorrente. Rileva inoltre che il ricorso non dimostrava adeguatamente che la questione della non marginalità delle attività fosse stata sollevata nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Prima di applicare una regola relativa a una specifica categoria di enti, occorre verificare che il soggetto appartenga effettivamente a quella categoria: organizzazioni di volontariato ed enti ecclesiastici possono essere assoggettati a disposizioni e condizioni diverse.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi con la ragione decisiva della sentenza impugnata e documentare in modo autosufficiente che la questione dedotta sia stata proposta nei gradi precedenti; in difetto, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La sola contestazione della natura commerciale di un’attività non basta a decidere sulla qualifica di ONLUS: occorre individuare la disciplina applicabile alla specifica tipologia di ente e verificare le relative condizioni.

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