Cassazione Penale, Ordinanza n. 23706/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati. Ha dedotto che il giudice avrebbe mal applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'unicità del disegno criminoso nei casi di pluralità di condanne per reati associativi, ritenendo erroneamente l'esistenza di associazioni diverse nonostante si fosse anche parlato di gruppi operanti come compagini interne di una più ampia associazione. Il ricorso è stato giudicato generico e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza, soprattutto quanto alla diversa natura dei sodalizi, alla loro concreta operatività, alla loro continuità nel tempo e al lungo intervallo temporale tra le due contestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la medesimezza del disegno criminoso sulla base di un'analitica valutazione delle sentenze di merito e del significativo iato temporale tra i due gruppi di contestazioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
il riconoscimento della continuazione può essere chiesto anche in sede esecutiva, ma richiede una rigorosa verifica dell'unicità del disegno criminoso
art. 630 c.p.p.
art. 606 c.p.p.
richiamato solo implicitamente nel riferimento alla valutazione di legittimità e ai limiti del sindacato della Corte
Corte cost. n. 186 del 2000
consente la condanna a una somma in favore della cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa e approfondita della preordinazione dei reati successivi, che devono risultare programmati almeno nelle linee essenziali sin dal momento del primo reato.
- L'omogeneità delle violazioni, del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti sono soltanto indici rilevanti dell'unicità del disegno criminoso, ma non bastano da soli a dimostrarla.
- Quando si invoca la continuazione tra reati associativi, non è sufficiente valorizzare la natura permanente del reato o l'identità del titolo di reato: occorre un'indagine specifica sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività, sulla continuità nel tempo e sui programmi operativi perseguiti.
- La valutazione sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamenti di fatto.
- Un ricorso che non si confronti specificamente con l'articolata motivazione del provvedimento impugnato e si limiti a deduzioni generiche è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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