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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13325/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rettifica del provvedimento di cumulo per l'esecuzione di pene concorrenti (decreto di cumulo del 16.09.2021). Il ricorrente lamentava che il nuovo computo, articolato in due cumuli parziali, aveva peggiorato la sua posizione spostando il fine pena dal 10.03.2024 al 28.09.2026; censurava la violazione degli artt. 73, 78, 81 cod. pen. e degli artt. 125, 649 e 671 cod. proc. pen., sostenendo altresì che i cumuli non potevano basarsi sui periodi di custodia cautelare ma dovevano essere impostati sui titoli definitivi e che il Pubblico Ministero non potesse procedere autonomamente in contrasto con le statuizioni del giudice dell'esecuzione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo il nuovo provvedimento di cumulo del 16.09.2021, osservando che il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa e può essere aggiornato dal Pubblico Ministero quando sopravvengono eventi che incidono sulla posizione esecutiva (ad es. il riconoscimento della continuazione). È stato confermato che, quando il condannato commette nuovi reati durante o dopo l'espiazione di determinate pene, occorre procedere a cumuli parziali ordinando cronologicamente reati e periodi di carcerazione, detraendo per ciascuna condanna le pene già espiate; il nuovo computo che ha portato alla fissazione del fine pena al 28.09.2026 è stato ritenuto conforme ai principi giurisprudenziali applicabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di applicazione della continuazione e alla materialità del cumulo: non ha trovato applicazione limitativa rispetto al nuovo assetto esecutivo dato il principio di aggiornabilità del cumulo

  • art. 78 cod. pen.

    Richiamato come criterio moderatore nella formazione del cumulo per reati anteriori all'inizio della detenzione; la Corte ha spiegato che tale limite non opera per il cumulo che comprende pena residua e reati successivi commessi durante l'espiazione

  • art. 81 cod. pen.

    Citando la disciplina generale della pena, la norma è stata richiamata nel quadro delle argomentazioni sul calcolo complessivo delle pene concorrenti

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alle questioni procedurali sollevate, senza che abbia condotto alla ritenuta fondatezza del ricorso

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali indicate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che ne derivasse l'annullamento dell'ordinanza impugnata

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze procedurali del ricorrente relative all'esecuzione, senza effetto favorevole

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Funzionale: definisce il provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero; la Corte ha ribadito la natura amministrativa di tale provvedimento e la possibilità di sua revoca/aggiornamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente, applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Il provvedimento di cumulo delle pene emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa e può essere aggiornato o rettificato in presenza di fatti sopravvenuti (es. riconoscimento della continuazione); non diventa definitivo se non quando sia convalidato dal giudice dell'esecuzione
  • Quando il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo che l'esecuzione è stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali: si ordinano cronologicamente reati e periodi di carcerazione, si applica l'art. 78 c.p. ove pertinente e si detrae per ciascuna condanna la pena già espiata
  • I periodi di custodia (cautelare o per espiazione) sofferti prima del cumulo vanno imputati unitariamente al cumulo complessivo delle pene antecedenti a quella detenzione e non necessariamente attribuiti in modo specifico al titolo che li ha determinati
  • Il ricorrente che intende far valere l'immutabilità di un precedente cumulo favorevole deve dimostrare che tale provvedimento abbia acquistato carattere giurisdizionale (cioè sia stato validato dal giudice dell'esecuzione); in assenza di tale validazione, il PM può aggiornare il computo
  • In caso di contestazione della collocazione di singoli reati nei vari cumuli parziali, la parte deve dedurre con precisione quale errore di collocazione sia stato compiuto e dimostrare l'effetto peggiorativo concreto sulla pena residua

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