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Sentenza

Sentenza n. 3618/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della comunicazione inviata a mezzo pec dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale in data 18 aprile 2025 protocollo 0011447 di comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della delibera 135 del 7/4/2025 con la quale la medesima Autorità ha preso atto delle risultanze dei lavori della commissione aggiudicatrice della procedura per affidamento in concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione di aree in ambito portuale da adibire ad attività di parcheggio con riferimento al lotto D aggiudicato alla società Publiparking Srl; b) della delibera 135 del 7/4/2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub a), di approvazione dei verbali di gara, con riferimento al lotto D; c) delle procedure di controllo in atto, di cui si dà conto nella delibera 135 cit. come previste dal regolamento dell’Autorità approvato con delibera presidenziale 358 del 2018, di cui allo stato non si ha contezza, e di cui si chiede ad ogni buon conto la esibizione del relativo carteggio da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno in sede di costituzione in giudizio, anche per quanto attiene alla richiesta di verifica di congruità della offerta della prima gradata come da richiesta inoltrata dalla ricorrente alla Autorità con propria motivata pec del 9 maggio 2025; d) della delibera di aggiudicazione definitiva finalizzata alla formalizzazione degli atti concessori laddove emessa nelle more della presentazione del presente ricorso con riferimento sempre al lotto D; e) dei verbali tutti di gara, come acquisiti all’esito istanza di accesso agli atti e in particolare del verbale di gara numero uno, numero due, numero tre, numero quattro e numero cinque del 17 marzo 2025, contenente la graduatoria finale in questa sede impugnata, con riferimento al lotto D; f) di ogni ulteriore provvedimento connesso conseguente e o conseguenziali comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso, come in precedenza indicato, le procedure di controllo allo stato ancora in fase di esecuzione di cui si dà conto nella delibera 135 del 2025 all’esito della quali l’amministrazione completerà l’iter della procedura di gara; g) del riscontro negativo alla richiesta di verifica della anomalia di cui alla nota ADSP del 14.5.2025 prot. 13605 in quanto non in linea con le indicazioni ANAC in fattispecie identica a quella di cui è causa, nei sensi in prosieguo chiariti e comunque contraria ai principi di corretta verifica della anomalia delle offerte sussistendone i presupposti anche in corretta applicazione degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione; h) dell’avviso pubblico relativo agli interventi di riqualificazione area monumentale di Napoli con realizzazione parcheggi interrati e sistemazione delle aree esterne per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 13 del codice della navigazione, di aree in ambito portuale ubicate tra il molo Beverello e il molo Pisacane da adibire ad attività di parcheggio a pagamento dei veicoli e delle delibere a monte e a valle dell’avviso pubblico in precedenza richiamate, ivi compresa la delibera 344/2024, nei sensi chiariti al motivo IV, alla luce della precisazione di chiusura alle verifiche da ultimo data dalla ADSP, con la nota del 14 maggio 2025; i) con riserva di agire in sperata sede per i danni subiti e subendi da parte della ricorrente che si vede precluso l’affidamento di una concessione avente durata quadriennale a fronte di una corretta quantificazione del canone al rialzo dalla stessa proposto, come in prosieguo chiarito; B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/06/2025: a) della comunicazione inviata a mezzo pec dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale in data 18 aprile 2025 protocollo 0011447 di comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della delibera 135 del 7/4/2025 con la quale la medesima Autorità ha preso atto delle risultanze dei lavori della commissione aggiudicatrice della procedura per affidamento in concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione di aree in ambito portuale da adibire ad attività di parcheggio con riferimento al lotto D aggiudicato alla società Publiparking Srl; b) della delibera 135 del 7/4/2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub a), di approvazione dei verbali di gara, con riferimento al lotto D; c) delle procedure di controllo in atto, di cui si dà conto nella delibera 135 cit. come previste dal regolamento dell’Autorità approvato con delibera presidenziale 358 del 2018, di cui allo stato non si ha contezza, e di cui si chiede ad ogni buon conto la esibizione del relativo carteggio da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno in sede di costituzione in giudizio, anche per quanto attiene alla richiesta di verifica di congruità della offerta della prima gradata come da richiesta inoltrata dalla ricorrente alla Autorità con propria motivata pec del 9 maggio 2025; d) della delibera di aggiudicazione definitiva finalizzata alla formalizzazione degli atti concessori laddove emessa nelle more della presentazione del presente ricorso con riferimento sempre al lotto D; e) dei verbali tutti di gara, come acquisiti all’esito istanza di accesso agli atti e in particolare del verbale di gara numero uno, numero due, numero tre, numero quattro e numero cinque del 17 marzo 2025, contenente la graduatoria finale in questa sede impugnata, con riferimento al lotto D; f) di ogni ulteriore provvedimento connesso conseguente e o conseguenziali comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso, come in precedenza indicato, le procedure di controllo allo stato ancora in fase di esecuzione di cui si dà conto nella delibera 135 del 2025 all’esito della quali l’amministrazione completerà l’iter della procedura di gara; g) del riscontro negativo alla richiesta di verifica della anomalia di cui alla nota ADSP del 14.5.2025 prot. 13605 in quanto non in linea con le indicazioni ANAC in fattispecie identica a quella di cui è causa, nei sensi in prosieguo chiariti e comunque contraria ai principi di corretta verifica della anomalia delle offerte sussistendone i presupposti anche in corretta applicazione degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione; h) dell’avviso pubblico relativo agli interventi di riqualificazione area monumentale di Napoli con realizzazione parcheggi interrati e sistemazione delle aree esterne per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 13 del codice della navigazione, di aree in ambito portuale ubicate tra il molo Beverello e il molo Pisacane da adibire ad attività di parcheggio a pagamento dei veicoli e delle delibere a monte e a valle dell’avviso pubblico in precedenza richiamate, ivi compresa la delibera 344/2024, nei sensi di cui al motivo IV, alla luce della precisazione di chiusura alle verifiche da ultimo data dalla ADSP, con la nota del 14 maggio 2025 con riferimento solo alla mancata verifica della anomalia del rialzo (ancorché ADSP poteva chiedere chiarimenti sull’offerta) non anche in ordine agli altri criteri non applicati nell’avviso pubblico, avendo interesse la ricorrente alla conservazione della procedura di gara e all’aggiudica del lotto D, alla luce del rialzo congruo proposto, nei sensi in prosieguo chiariti; i) con riserva di agire in sperata sede per i danni subiti e subendi da parte della ricorrente che si vede precluso l’affidamento di una concessione avente durata quadriennale a fronte di una corretta quantificazione del canone al rialzo dalla stessa proposto, come in prosieguo chiarito; C. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/06/2025: a) della comunicazione inviata a mezzo pec dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale in data 18 aprile 2025 protocollo 0011447 di comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della delibera 135 del 7/4/2025 con la quale la medesima Autorità ha preso atto delle risultanze dei lavori della commissione aggiudicatrice della procedura per affidamento in concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione di aree in ambito portuale da adibire ad attività di parcheggio con riferimento al lotto D aggiudicato alla società Publiparking Srl; b) della delibera 135 del 7/4/2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub a), di approvazione dei verbali di gara, con riferimento al lotto D; c) delle procedure di controllo in atto, di cui si dà conto nella delibera 135 cit. come previste dal regolamento dell’Autorità approvato con delibera presidenziale 358 del 2018, di cui allo stato non si ha contezza, e di cui si chiede ad ogni buon conto la esibizione del relativo carteggio da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno in sede di costituzione in giudizio, anche per quanto attiene alla richiesta di verifica di congruità della offerta della prima gradata come da richiesta inoltrata dalla ricorrente alla Autorità con propria motivata pec del 9 maggio 2025; d) della delibera di aggiudicazione definitiva finalizzata alla formalizzazione degli atti concessori laddove emessa nelle more della presentazione del presente ricorso con riferimento sempre al lotto D; e) dei verbali tutti di gara, come acquisiti all’esito istanza di accesso agli atti e in particolare del verbale di gara numero uno, numero due, numero tre, numero quattro e numero cinque del 17 marzo 2025, contenente la graduatoria finale in questa sede impugnata, con riferimento al lotto D; f) di ogni ulteriore provvedimento connesso conseguente e o conseguenziali comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso, come in precedenza indicato, le procedure di controllo allo stato ancora in fase di esecuzione di cui si dà conto nella delibera 135 del 2025 all’esito della quali l’amministrazione completerà l’iter della procedura di gara; g) del riscontro negativo alla richiesta di verifica della anomalia di cui alla nota ADSP del 14.5.2025 prot. 13605 in quanto non in linea con le indicazioni ANAC in fattispecie identica a quella di cui è causa, nei sensi in prosieguo chiariti e comunque contraria ai principi di corretta verifica della anomalia delle offerte sussistendone i presupposti anche in corretta applicazione degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione; h) dell’avviso pubblico relativo agli interventi di riqualificazione area monumentale di Napoli con realizzazione parcheggi interrati e sistemazione delle aree esterne per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 13 del codice della navigazione, di aree in ambito portuale ubicate tra il molo Beverello e il molo Pisacane da adibire ad attività di parcheggio a pagamento dei veicoli e delle delibere a monte e a valle dell’avviso pubblico in precedenza richiamate, ivi compresa la delibera 344/2024, nei sensi di cui al motivo IV, alla luce della precisazione di chiusura alle verifiche da ultimo data dalla ADSP, con la nota del 14 maggio 2025 con riferimento solo alla mancata verifica della anomalia del rialzo (ancorché ADSP poteva chiedere chiarimenti sull’offerta) non anche in ordine agli altri criteri non applicati nell’avviso pubblico, avendo interesse la ricorrente alla conservazione della procedura di gara e all’aggiudica del lotto D, alla luce del rialzo congruo proposto, nei sensi in prosieguo chiariti; i) con riserva di agire in sperata sede per i danni subiti e subendi da parte della ricorrente che si vede precluso l’affidamento di una concessione avente durata quadriennale a fronte di una corretta quantificazione del canone al rialzo dalla stessa proposto, come in prosieguo chiarito;

Giustizia amministrativa202502560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di approvazione dei verbali e individuazione della prima classificata per il lotto D della procedura di concessione di un'area demaniale portuale da destinare a parcheggio, nonché diniego di verifica dell'anomalia dell'offerta e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato gli atti della procedura relativa all'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice della navigazione, di aree portuali da destinare a parcheggio, limitatamente al lotto D. Ha dedotto, in primo luogo, che l'aggiudicataria non avrebbe adeguatamente documentato il requisito di capacità tecnico-professionale consistente nell'esperienza almeno triennale nella gestione di parcheggi a servizio di infrastrutture strategiche. In secondo luogo, ha contestato la mancata valutazione di precedenti sanzioni ANAC dichiarate dall'aggiudicataria. In terzo luogo, ha sostenuto che il rialzo del 334% sul canone posto a base d'asta fosse anormalmente elevato e imponesse una verifica di congruità, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego dell'Autorità. La ricorrente ha inoltre censurato, in via derivata, l'avviso pubblico e il criterio del massimo rialzo, richiamando anche indicazioni ANAC relative a una diversa procedura di concessione di servizi di parcheggio. Ha chiesto attività istruttoria, anche mediante verificazione o consulenza tecnica, per accertare l'insostenibilità dell'offerta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. Quanto al requisito tecnico-professionale, ha rilevato che l'avviso richiedeva esperienza nella gestione di parcheggi per infrastrutture strategiche, tra cui gli ospedali, ma non imponeva che il parcheggio fosse di proprietà dell'ospedale o dell'ASL, interno al perimetro ospedaliero o destinato esclusivamente all'utenza ospedaliera. L'attestazione del Comune competente, relativa alla gestione quinquennale delle aree di parcheggio comunali, compreso il parcheggio multipiano a servizio di un presidio ospedaliero, era quindi idonea a comprovare il requisito. Quanto alle sanzioni ANAC, il giudice ha ritenuto legittima la valutazione della commissione: l'aggiudicataria aveva dichiarato i precedenti, non risultavano annotazioni nel casellario ANAC né provvedimenti interdittivi, una sanzione del 2016 era risalente e pagata, mentre la sanzione e la sospensione del 2019 erano state seguite da misure di self-cleaning. Il richiamo a una precedente sentenza del TAR Lazio è stato ritenuto inconferente, poiché riguardava una diversa fattispecie di mancata dichiarazione di precedenti negativi. In ordine all'anomalia, il TAR ha qualificato la procedura come concessione di bene demaniale e non come concessione di servizi o appalto. Ne consegue che la disciplina speciale del codice della navigazione e la lex specialis consentivano di selezionare il concessionario mediante il solo criterio del massimo rialzo sul canone, senza imporre un'offerta tecnica, un piano economico-finanziario, limiti tariffari o una verifica dell'anomalia. Il rischio economico della gestione gravava sul concessionario e le tariffe, comunicate all'Autorità, restavano rimesse all'iniziativa imprenditoriale. La ricorrente aveva fondato l'asserita insostenibilità su propri ricavi e modelli gestionali pregressi, elementi non comparabili né idonei a dimostrare l'anomalia dell'offerta altrui. Il rialzo dell'aggiudicataria, pari a 334%, portava il canone a 101,43 euro al mq, valore ritenuto compatibile con i prezzi di mercato e con i rialzi proposti negli altri lotti. Anche ove si fosse ritenuta necessaria una verifica di congruità, il sindacato giudiziale non avrebbe potuto sostituire la valutazione amministrativa in assenza di manifesta illogicità, macroscopico errore o evidente irragionevolezza, non ravvisati nel caso concreto. La richiesta di verificazione o CTU è stata respinta perché generica ed esplorativa. Le eccezioni preliminari di inammissibilità e tardività sono state assorbite dalla complessiva infondatezza del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 36 e 37 Codice della navigazione

    La concessione di aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme speciali del Codice della navigazione; in caso di pluralità di domande, la proficua utilizzazione del bene può essere perseguita mediante il massimo rialzo sul canone, secondo la lex specialis.

  • art. 13 Codice della navigazione

    Richiamato quale base normativa dell'affidamento in concessione di aree in ambito portuale.

  • art. 12 del Regolamento ADSP approvato con delibera n. 358 del 19 novembre 2018

    I criteri regolamentari risultano recessivi rispetto alla disciplina specifica introdotta dall'avviso pubblico per la procedura ad evidenza pubblica.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La previsione dell'avviso relativa alla richiesta di chiarimenti è stata qualificata come strumento di soccorso istruttorio, riferito a irregolarità o chiarimenti endoprocedimentali, non come disciplina della verifica di anomalia dell'offerta.

  • l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamata in relazione all'archiviazione da parte dell'AGCM di una segnalazione concernente il criterio del massimo rialzo; tale elemento è stato considerato confermativo dell'assenza di sufficienti elementi di violazione della concorrenza.

Massime di principio

  • Nella concessione d'uso di un bene demaniale marittimo, distinta dall'affidamento di un servizio pubblico, la selezione del concessionario può essere effettuata sulla base del massimo rialzo sul canone quando tale criterio sia previsto dalla lex specialis e sia coerente con l'obiettivo della proficua utilizzazione del bene.
  • In una procedura per la concessione di aree demaniali destinate a parcheggio, l'amministrazione non è tenuta a svolgere una verifica di anomalia dell'offerta se l'avviso non prevede un'offerta tecnica, un piano economico-finanziario, limiti tariffari, livelli minimi di utenza o altri parametri oggettivi necessari per valutare la sostenibilità del modello gestionale.
  • Il rischio economico della gestione di un bene demaniale concesso grava sul concessionario; in assenza di vincoli tariffari o di ricavi imposti dalla procedura, la sostenibilità dell'offerta non può essere dimostrata mediante il mero raffronto con i ricavi e il modello organizzativo del precedente gestore.
  • Il requisito di esperienza nella gestione di parcheggi a servizio di infrastrutture strategiche è soddisfatto quando la documentazione dimostra la gestione regolare di un parcheggio funzionalmente collegato a una struttura indicata dalla lex specialis, anche se il parcheggio è comunale e non di proprietà o interno alla struttura stessa, salvo diversa prescrizione del bando.
  • La dichiarazione trasparente di precedenti sanzioni, in assenza di annotazioni nel casellario ANAC o di provvedimenti interdittivi, consente alla stazione appaltante di valutarne la rilevanza escludente; tale valutazione può escludere l'espulsione quando i fatti siano risalenti, definiti e seguiti da misure di self-cleaning.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa di congruità dell'offerta, ove prevista o comunque esercitata, resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, macroscopico errore di fatto o evidente irragionevolezza e non consente al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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