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Sentenza

Sentenza n. 126/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18.7.2023;

Giustizia amministrativa202500464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione integrale della sentenza civile di condanna al risarcimento del danno, al pagamento delle spese di lite, della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e del compenso del CTU

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I genitori della minore hanno agito in ottemperanza ex artt. 112-115 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una sorte capitale risarcitoria di € 15.324,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, delle spese processuali, della somma di € 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché del compenso del CTU, già anticipato dai ricorrenti nella misura di € 400,00. È stata inoltre chiesta l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto atti interni di autorizzazione al pagamento, ma non ha dimostrato l’effettiva corresponsione delle somme ai creditori né il rimborso del compenso del CTU.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha escluso l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere perché gli atti amministrativi prodotti dal Ministero attestavano soltanto l’autorizzazione al pagamento e l’attivazione della procedura, non l’effettivo soddisfacimento dei crediti. Nel merito ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante pagamento: della sorte capitale di € 15.324,52, previa detrazione di quanto eventualmente già percepito; della rivalutazione e degli interessi secondo il criterio stabilito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione per i debiti di valore, fino alla pubblicazione della sentenza civile, e dei soli interessi legali successivamente; delle spese processuali di € 2.540,00 per compensi, con rimborso forfettario, CPA e IVA secondo l’ordine indicato in motivazione; delle spese vive di € 637,00; della somma di € 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.; del compenso del CTU di € 400,00, oltre interessi legali dal 18 luglio 2023 al saldo. La penalità di mora è stata negata perché la documentazione prodotta dimostrava l’attivazione della procedura amministrativa di pagamento. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto competente, o un suo delegato, con compenso di € 1.000,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire le prescrizioni necessarie, assegnare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Richiede, per l’azione di ottemperanza, il deposito del titolo esecutivo munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata negata in ragione dell’attivazione della procedura amministrativa di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La somma liquidata dal giudice civile per abuso del processo costituisce una voce del credito da eseguire in sede di ottemperanza.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Prevede il rimborso forfettario delle spese generali, applicato dal giudice sulle competenze professionali.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo

    È stato richiamato per determinare il momento di esigibilità dell’IVA sulle competenze professionali.

  • art. 16 d.l. n. 41/1995, convertito dalla l. n. 85/1995

    È stato richiamato per l’applicazione dell’IVA anche sulla CPA e per il calcolo degli accessori sulle somme dovute.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La relativa certificazione è stata utilizzata per attestare il passaggio in giudicato della sentenza civile azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la mera adozione di atti interni di autorizzazione o di attivazione della procedura di pagamento non dimostra l’integrale esecuzione del giudicato, se non è provata l’effettiva corresponsione delle somme al creditore.
  • Il giudizio di ottemperanza resta procedibile quando l’amministrazione abbia eseguito solo formalmente o parzialmente le attività preparatorie al pagamento, senza dimostrare il soddisfacimento del credito risultante dal titolo esecutivo, comprese le somme accessorie e il rimborso delle spese anticipate dal creditore.
  • In sede di ottemperanza di una sentenza civile di condanna risarcitoria, il giudice amministrativo deve determinare le somme dovute conformandosi ai criteri di liquidazione stabiliti nel titolo esecutivo, distinguendo il periodo in cui il credito conserva natura di debito di valore da quello successivo alla sua liquidazione giudiziale, nel quale maturano i soli interessi legali sul debito di valuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell’amministrazione le spese della funzione sostitutoria.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente quando, alla luce della documentazione prodotta, l’amministrazione abbia concretamente attivato la procedura amministrativa finalizzata al pagamento, pur senza aver ancora completato l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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